Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8292 del 29/04/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/04/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 29/04/2020), n.8292

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22254-2018 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato STEFANO FERRI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F.(OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 587/13/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 22/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FILIPPO

D’AQUINO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il contribuente ha separatamente impugnato alcuni avvisi di accertamento relativi a Irpef, addizionali e sanzioni per gli anni di imposta 2007 e 2008, accertamenti effettuati con metodo sintetico a termini del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 4;

la CTP di Reggio Emilia, previa riunione ha accolto i ricorsi del contribuente e la CTR dell’Emilia Romagna, con sentenza in data 22 febbraio 2018, ha accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo legittimo l’accertamento condotto con metodo sintetico, stante l’esistenza di disponibilità da parte del contribuente di beni qualificabili come elementi indicativi di capacità contributiva, evidenziando come resti a carico del contribuente la prova contraria dell’inesistenza del reddito presunto; nella specie, il giudice di appello ha ritenuto che gli elementi forniti a prova contraria dal contribuente (la disponibilità di risorse derivanti da un finanziamento bancario, le risorse provenienti da un conto corrente bancario cointestato con la moglie del contribuente), non fossero sufficienti a superare le presunzioni applicate dall’Ufficio, ritenendo, inoltre, scarsamente attendibili le circostanze in fatto addotte dal contribuente, con conseguente incoerenza dei redditi dichiarati rispetto ai redditi accertati;

propone ricorso per cassazione il contribuente, affidato ad unico motivo, cui resiste con controricorso l’Ufficio;

la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 e dell’art. 2729 c.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che l’Ufficio avesse addotto circostanze di fatto certe, quali il possesso di beni qualificabili quali elementi indicativi di capacità contributiva e ha ritenuto inidonei gli elementi addotti a prova contraria dal contribuente; deduce il ricorrente che tali elementi siano valutabili quali elementi indiziari; deduce, inoltre, di avere dimostrato che il maggior reddito accertato, alla luce della liquidità risultante dagli estratti conto bancari, fosse giustificato; rileva la possibilità di provare, a termini del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, la provenienza dei ricavi da redditi esenti o soggetti alla ritenuta alla fonte; ritiene di non essere onerato della provenienza delle somme occorrenti per gli acquisti, potendo egli dare la prova di fonti, non provenienti dai redditi (come in caso di esibizione di estratti conto), tali da dimostrare il possesso dei beni;

il motivo si trova ai limiti di una declaratoria di inammissibilità, posto che, pur avendo la censura veicolato una censura di violazione di legge, mira alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass., Sez. VI, 4 aprile 2017, n. 8758), ripercorrendo il giudizio in fatto, operato dal giudice di appello, in ordine alla inconsistenza degli elementi di prova contraria addotti dal contribuente; nel qual caso, la doglianza dovrebbe essere qualificata (nelle forme della violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sempre che la doglianza fosse astrattamente ammissibile sotto questo profilo per come in concreto formulata) quale omesso esame di un fatto oggetto di discussione che si riveli decisivo;

il motivo è, in ogni caso, infondato nel merito, sulla scorta della consolidata giurisprudenza di questa Corte in base alla quale, considerato che in tema di accertamento sintetico, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4 (nella formulazione applicabile ratione temporis), una volta che l’amministrazione abbia dimostrato, anche mediante un unico elemento certo, la divergenza tra il reddito risultante attraverso la determinazione analitica e quello attribuibile al contribuente, quest’ultimo è onerato della prova che l’imponibile così accertato è costituito, in tutto o in parte, da redditi soggetti a ritenute alla fonte o esenti ovvero da finanziamenti di terzi (cfr. Cass., Sez. V, 30 maggio 2018, n. 13602, Cass., Sez. V, 20 gennaio 2017, n. 1510), onere della prova che incombe al contribuente (Cass. Sez. VI, 13 novembre 2018, n. 29067);

nel caso di specie, la CTR, dopo aver affermato, con riguardo alle spese contestate al contribuente per incrementi patrimoniali, che l’Ufficio aveva legittimamente proceduto all’accertamento sulla base degli elementi previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, pro tempore (scostamento fra il reddito accertabile e quello dichiarato di almeno un quarto e incongruenza fra reddito accertabile e reddito dichiarato protratta per due o più periodi di imposta), ha poi evidenziato come il contribuente non avesse fornito la prova contraria a suo carico, avente ad oggetto la provenienza non reddituale dell’elemento accertato dal fisco come elemento sintomatico di una maggiore capacità contributiva, relativo all’acquisto di un’autovettura, nonchè di un immobile in comproprietà con il coniuge, essendosi limitato a dedurre di aver stipulato un finanziamento per l’acquisto dell’immobile, senza tuttavia dimostrare di aver utilizzato le suddette somme, essendo stato il finanziamento erogato con assegni riscossi in contanti di cui non è stato provato l’utilizzo, come anche delle somme prelevate dal conto corrente bancario;

premesso ciò, la decisione impugnata risulta conforme alla regola di giudizio desumibile dalle norme richiamate e fa corretta applicazione dei criteri di riparto dell’onere della prova da esse discendenti sul presupposto dell’insufficienza del finanziamento bancario e della disponibilità di liquidità nel periodo in questione elementi in fatto riscontrabili dalla produzione della documentazione bancaria nel periodo in questione – ad assolvere l’onere probatorio sullo stesso gravante in ordine all’utilizzo di tali disponibilità, circostanza che si colloca a monte rispetto alla prova del reinvestimento delle risorse;

sulla scorta di quanto sin qui illustrato il ricorso va respinto e il ricorrente va condannato alla refusione delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo, oltre alla sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.500,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 16 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 29 aprile 2020

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