Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8292 del 24/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2021, (ud. 05/11/2020, dep. 24/03/2021), n.8292

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11287-2015 proposto da:

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, V. FEDELE LAMPERTICO

12, presso lo studio dell’avvocato NICOLETTA D’AGOSTINO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO ANGELO SCARANO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2149/2014 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 10/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/11/2020 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – M.L., sulla base di tre motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 2149/1/14, depositata il 10 novembre 2014, con la quale la Commissione tributaria regionale della Toscana ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e, in riforma della pronuncia di prime cure, ha rideterminato in Euro 40.000,00 il maggior reddito accertato, a fini Irpef, relativamente al periodo di imposta 2006;

– l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – in via pregiudiziale, va rilevato che le parti hanno hinc et inde dedotto, e documentato, la definizione agevolata della controversia, ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, conv. in L. n. 96 del 2017; e, nello specifico, lo stesso Ufficio competente ha dato conto della regolarità della domanda presentata dalla contribuente e del versamento dell’importo relativo alla prima rata;

2. – il cit. D.L. n. 50 del 2017, art. 11, prevede che, – una volta presentata l’istanza di definizione, – “L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018” e che “Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse.” (comma 10);

– non essendo stata presentata la cennata istanza di trattazione, e, per di più, essendosi dato atto del perfezionamento della procedura volta alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, – ricorre la causa estintiva correlata al procedimento di definizione agevolata (Cass., 5 luglio 2019, n. 18107);

3. – le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 11, comma 10, ult. prop., cit.);

– alcunchè va disposto in ordine all’ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perchè lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).

PQM

La Corte, dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente, tra le parti, le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

 

 

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