Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8292 del 12/04/2011

Cassazione civile sez. II, 12/04/2011, (ud. 05/11/2010, dep. 12/04/2011), n.8292

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7638/2007 proposto da:

PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI VENEZIA, in persona

del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

B.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1633/2004 del GIUDICE DI PACE di MESTRE del

30/11/05, depositata il 17/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/11/2010 dal Consigliere Relatore dott. IPPOLISTO PARZIALE;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che nulla

osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – L’Ufficio Territoriale del Governo di Venezia impugna la sentenza del Giudice di Pace di Mestre n. 1639 del 2005, depositata in data 17 gennaio 2006, con la quale veniva accolta l’opposizione proposta dall’odierno intimato avverso l’ordinanza ingiunzione n. 329/02/AD con la quale il Prefetto di Venezia ingiungeva allo stesso il pagamento di una sanzione di Euro 348,29 per la violazione del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 120 (T.U.L.P.S.).

L’opponente formulava tre motivi di opposizione tra i quali deduceva la nullità dell’ordinanza ingiunzione per la violazione del termine di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 2.

Il Giudice di Pace accoglieva il ricorso sotto quest’ultimo assorbente motivo.

2. – Parte ricorrente articola un unico motivo di ricorso con il quale deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 2 e della L. n. 689 del 1981, art. 28.

3. – Nessuna attività in questa sede ha svolto l’intimato.

4. – Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., la Procura Generale ha depositato conclusioni scritte con le quali ritiene che il ricorso possa essere accolto, perchè manifestamente fondato.

5. – Il ricorso e manifestamente fondato.

Le sezioni unite di questa Corte, componendo il contrasto che in materia si era verificato nell’ambito della giurisprudenza di legittimità, ha deciso che “la disposinone di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 2, comma 3, tanto nella sua originaria formulazione applicabile ratione temporis, secondo cui il procedimento amministrativo deve essere concluso entro il termine di trenta giorni, quanto nella formulazione risultante dalla modificazione apportata dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 36 bis, convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, secondo cui detto termine è di novanta giorni, nonostante la generalità del testo legislativo in cui è inserita, è incompatibile con i procedimenti regolati dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, che costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell’interesse dell’incolpato, il rispetto di un termine così breve”.

Sussiste, quindi, la denunciata violazione.

6. – Il ricorso va accolto, il provvedimento impugnato cassato, e la causa va rimessa per nuovo esame, residuando altri motivi di opposizione non esaminati, ad altro giudice del merito pari ordinato, che si indica in diverso magistrato dello stesso ufficio, cui è anche demandato, ex art. 385 c.p.c., di pronunziare sulle spese del giudizio di legittimità.

P.T.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro magistrato dello stesso ufficio (Giudice di Pace di Mestre), che deciderà anche sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2011

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