Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8291 del 24/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2021, (ud. 05/11/2020, dep. 24/03/2021), n.8291

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23817-2014 proposto da:

CIR COSTRUZIONI IMMOBILIARI RESIDENZIALI SPA, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE OCEANO ATLANTICO 37-H, presso lo studio

dell’avvocato TITO FESTA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 362/2013 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LATINA, depositata il 11/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/11/2020 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 362/39/13, depositata in data 11 luglio 2013, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che, per suo conto, aveva accolto il ricorso proposto da C.I.R., Costruzioni Immobiliari Residenziali, S.p.a., avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso delle imposte di registro ed ipocatastali corrisposte in esito all’avviso di liquidazione notificato al notaio rogante in relazione ad una compravendita immobiliare;

– il giudice del gravame ha ritenuto, in sintesi, che la contribuente difettava di legittimazione alla domanda di rimborso, posto che il pagamento era stato eseguito (dal notaio rogante) a fronte della notifica di un avviso di liquidazione che non era stato impugnato e che, pertanto, la legittimazione alla richiesta di rimborso poteva competere (solo) allo stesso notaio rogante;

2. – C.I.R., Costruzioni Immobiliari Residenziali, S.p.a. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi;

– resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – col primo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente denuncia violazione di legge in relazione al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 77, sull’assunto che il contribuente, quale obbligato principale, è titolare del diritto al rimborso, qualsiasi sia stato il soggetto coobbligato che abbia dato luogo all’adempimento;

– il secondo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, espone la denuncia di violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 64, deducendo la ricorrente che, – avuto riguardo alla diversità dei titoli posti a fondamento della obbligazione tributaria solidale del contribuente (obbligato principale) e del notaio rogante (responsabile di imposta), – l’avviso di liquidazione dell’imposta deve essere notificato (anche) al debitore principale cui, – pena lo svuotamento del relativo diritto di difesa, – deve, ad ogni modo, riconoscersi il diritto di chiedere il rimborso dell’imposta assolta dal coobbligato;

2. – i due motivi, – che vanno congiuntamente trattati perchè riflettono distinti profili di una medesima quaestio iuris, – sono destituiti di fondamento e vanno senz’altro disattesi;

3. – la giurisprudenza della Corte, in diverse occasioni ha avuto modo di considerare la distinta posizione dei soggetti passivi dell’imposizione di registro nel contesto della responsabilità solidale che li avvince (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57), rimarcando, in particolare, che la relazione che intercorre tra il notaio rogante e le parti dell’atto sottoposto a tassazione non è paritetica, ma secondaria o dipendente, la responsabilità del notaio trovando ragione giustificativa “nel ruolo di garanzia a lui assegnato ex lege nel rafforzamento della pretesa dell’amministrazione finanziaria e della sua satisfattività” (v., in particolare, Cass., 21 giugno 2016, n. 12759);

– si è, altresì, precisato, – nel contesto della disciplina della solidarietà tributaria istituita dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, – che l’amministrazione, in applicazione dell’art. 1292 c.c., ha la facoltà di scegliere l’obbligato al quale rivolgersi ai fini dell’adempimento, per cui non è tenuta alla notifica dell’avviso di liquidazione nei confronti degli altri condebitori (v., ex plurimis, Cass., 3 febbraio 2017, n. 2864); e, più specificamente, che deve ritenersi legittima la notificazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta effettuata dall’amministrazione nei confronti del notaio che ha registrato l’atto, “poichè lo stesso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 57, è obbligato al relativo pagamento in solido con i soggetti nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, mentre l’Amministrazione ha la facoltà di scegliere l’obbligato al quale rivolgersi, senza essere tenuta a notificare l’avviso anche agli altri” (v. Cass., 21 febbraio 2007, n. 4047 cui adde Cass., 2 luglio 2014, n. 15005; v., altresì, Cass., 8 marzo 2006, n. 4954);

– quale ricaduta dei principi di diritto appena esposti, si è, quindi, precisato che il pagamento effettuato dal notaio rogante, – a fronte dell’avviso di liquidazione a lui notificato, – “comporta la definizione del rapporto tributario anche nei confronti dei predetti soggetti, i quali non possono chiedere il rimborso dell’imposta, dovendosi presumere che siano stati informati della notifica ed abbiano deciso di non impugnare l’avviso di liquidazione, ma, eventualmente, hanno titolo per far valere le proprie ragioni opponendosi all’azione di regresso o di rivalsa del coobbligato adempiente” (Cass., 2 luglio 2014, n. 15005; Cass., 21 febbraio 2007, n. 4047);

– la lite contestata, – che espone (esattamente) i dati di fattispecie esaminati dalla Corte nei sopra ripercorsi arresti, – è stata, quindi, correttamente definita dall’impugnata sentenza che si è attenuta ai principi di diritto sopra esposti e cui va data continuità;

4. – le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater).

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 4.000,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

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