Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8291 del 12/04/2011

Cassazione civile sez. II, 12/04/2011, (ud. 05/11/2010, dep. 12/04/2011), n.8291

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27148/2008 proposto da:

G.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI

SETTEMBRINI 38, presso lo studio dell’avvocato BARLATI Marianna, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GENTILE MAURA giusta

mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

N.C.F., N.A., I.L., A.

F., V.A., G.L., I.G., N.

M., P.A., V.M., A.S.,

I.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3822/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

20/06/07, depositata il 26/09/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LIBERTINO

ALBERTO RUSSO che nulla osserva sulla relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – Parte ricorrente, G.R., impugna la sentenza della Corte di appello di Roma n. 3822 del 2007, depositata il 26 settembre 2007, che aveva accolto l’appello proposto dalla signora I. L. avverso la sentenza del Tribunale di Roma dell’11 giugno 2006, che aveva invece rigettato la domanda di quest’ultima tendente ad ottenere la costituzione di una servitù coattiva.

Parte ricorrente formula tre motivi di ricorso con i quali deduce violazioni di legge e vizi di motivazione.

2. – Nessuna attività in questa sede hanno svolto gli intimati.

3. – Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere dichiarato inammissibile per mancanza o inidoneità dei quesiti di cui all’art. 366 bis c.p.c.. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

4. – Il ricorso è inammissibile, in quanto non rispondente alle prescrizioni contenute nell’art. 366 bis c.p.c..

4.1 – Infatti, il ricorso, tenuto conto delle sopra indicate date di pronunzia e pubblicazione della sentenza impugnata, è soggetto “ratione temporis” (vedi D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2) alle nuove disposizioni regolanti il processo di cassazione, tra cui segnatamente per quel che rileva, l’art. 366 bis c.p.c. (inserito dall’art. 6 del citato D.Lgs.) a termini del quale nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo “si deve concludere a pena di inammissibilità con la formulazione di un quesito di diritto” e nel caso di cui al n. 5 con la “chiara indicanone del fatto controverso”.

4.2 – In linea generale deve evidenziarsi che costituisce un dato ormai ampiamente recepito nella giurisprudenza della S.C. che la previsione dell’indispensabilità, a pena di inammissibilità, della individuazione dei quesiti di diritto e dell’enucleazione della chiara indicazione del “fatto controverso” per i vizi di motivazione imposti dal nuovo art. 366 bis cod. proc. civ., secondo una prospettiva volta a riaffermare la cultura del processo di legittimità, risponde all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della controversia diversa da quella cui è pervenuta il provvedimento impugnato, e, nel contempo, con più ampia valenza, di estrapolare, collaborando alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione (costituente l’asse portante della legge delega presupposto dal D.Lgs. n. 40 del 2006), il principio di diritto applicabile alla fattispecie. Pertanto, il quesito di diritto integra il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale, risultando altrimenti inadeguata, e quindi inammissibile, l’investitura stessa del giudice di legittimità (in questi termini v., ex multis, S.U. sent. nn. 14385/2007; 22640/2007, 3519/2008, 11535/2008, S.U., n. 26020/2008 e ordinanza, sez. 1^, n. 20409/2008).

Quanto ai requisiti ed alle caratteristiche del quesito, che deve necessariamente essere presente nel ricorso con riferimento a ciascun motivo (Cass. SU 2007 n. 36), ulteriormente è stato precisato che il quesito deve essere: a) esplicito (SU 2007 n. 7258; SU 2007 n. 23732;

SU 2008 n. 4646) e non implicito; b) specifico, e cioè riferibile alla fattispecie e non generico (SU 2007 n. 36, SU 2008 n. 6420 e 8466); c) conferente, attinente cioè al decisum impugnato e rilevante rispetto all’impugnazione (SU 2007 n. 14235).

In sintesi il principio di diritto deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa od affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame.

Da ciò discende che è inammissibile non solo il ricorso nel quale il suddetto quesito manchi, ma anche quello nel quale sia formulato in modo inconferente rispetto alla illustrazione dei motivi d’impugnazione; ovvero sia formulato in modo implicito, si da dovere essere ricavato per via di interpretazione dal giudice; od ancora sia formulato in modo tale da richiedere alla Corte un inammissibile accertamento di fatto, od, infine, sia formulato in modo del tutto generico.

4.3 – Quanto alla formulazione dei motivi nel caso previsto dall’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., la censura di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere un momento di sintesi (che svolge l’omologa funzione del quesito di diritto per i motivi di cui all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 1, 2, 3 e 4) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (v. S.U. sent. n. 20603/2007 e, successivamente, le ordinanze della sez. 3 n. 4646/2008 e n. 16558/2008, nonchè le sentenze delle S.U. nn. 25117/2008 e n. 26014/2008). Il relativo requisito deve sostanziarsi in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata. Non soddisfa quindi tale requisito il motivo nel quale sia possibile individuare un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione, soltanto all’esito della completa lettura della illustrazione e dell’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una specifica indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366 bis (ord., sez. 3, n. 16002/2007; ord., sez. 3, nn. 4309/2008, 4311/2008 e 8897/2008, cit., nonchè sent. S.U. n. 11652/2008). La appropriata formulazione del motivo richiede, quindi, che l’illustrazione venga corredata da una sintetica esposizione del fatto controverso, degli elementi di prova valutati in modo illogico o illogicamente trascurati, nonchè del percorso logico in base al quale si sarebbe dovuti pervenire, se l’errore non vi fosse stato, ad un accertamento di fatto diverso da quello posto a fondamento della decisione (v., di recente, ord., sez. 3, n. 16567/2008).

4.4 – L’impugnazione in esame si articola nei primi due motivi con denunce di violazione di legge commiste a vizi di motivazione, entrambi privi di quesito di diritto e di momento di sintesi e si conclude con terzo motivo che deduce omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.) in relazione all’art. 1053 c.c..

I primi due motivi sono inammissibili per carenza dei quesiti, posto che la denuncia di violazione e falsa applicazione di norme processuali e sostanziali non contiene la formulazione di alcun quesito di diritto, che deve essere esplicita, non potendosi essa ricavare dal contesto del mezzo di impugnazione (Cass. SU 2007 n. 7258). Altrettanto è da dirsi, per i primi due motivi, per le censure sollevate con riferimento a vizi di motivazione, che non appaiono correttamente formulate, atteso che la loro esposizione non si conclude con un momento di sintesi, omologo al quesito di diritto, che ne circoscriva puntualmente i limiti, in modo da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua inammissibilità, in conformità con l’orientamento espresso di recente dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 20603 del 2007. Inammissibile, infine, risulta anche il terzo motivo, che deduce omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.) in relazione all’art. 1053 c.c., posto che la relativa domanda proposta in appello risulta anch’essa inammissibile, così esonerando il giudice del gravame a pronunciarsi al riguardo (Cass. 2006 n. 12.412).

P.T.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2011

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