Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8290 del 30/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 30/03/2017, (ud. 05/12/2016, dep.30/03/2017),  n. 8290

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25021/2015 proposto da:

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELIA PROVINCIA DI BENEVENTO – IACP,

in persona del Commissario Straordinario elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 37, presso lo studio dell’avvocato

MICHELE CAPECE, rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANO

INTORCIA, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.G.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4989/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

9/12/2014, depositata il 15/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO.

Fatto

IN FATTO ED IN DIRITTO

E’ stata depositata in Cancelleria e regolarmente comunicata la seguente relazione:

“Il Consigliere rel..

Premesso:

La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza impugnata, ha accolto l’appello del D.G.M. e, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta dallo IACP avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dal D.G., titolare dell’omonima ditta, nei confronti del detto Istituto, per il pagamento della somma di Euro 4564,37, oltre interessi, per l’esecuzione di lavori nel fabbricato sito in (OMISSIS).

La Corte partenopea ha rilevato che nell’ordinativo dei lavori del 12/6/2003 era espressamente indicato che lo stesso era da “intendersi quale formale contratto di cottimo”; che dal D.P.R. n. 384 del 2001, art. 5, nella formulazione applicabile ratione temporis, e dall’art. 4 del detto D.P.R., derivava che il responsabile del procedimento era abilitato ad impegnare direttamente l’ente e detto ordinativo costituiva titolo contrattualmente valido in relazione ai lavori oggetto di causa, non rilevando la mancata sottoscrizione del D.G., stante la produzione in giudizio da parte dello stesso; che, quanto alla mancata collaudazione eccepita dallo IACP, andava considerato che per i lavori era stato rilasciato il certificato di regolare esecuzione, e non era stato dedotto che il mancato collaudo fosse dipeso da fatto ascrivibile all’impresa.

Ricorre avverso detta pronuncia lo IACP, con ricorso affidato a tre motivi.

L’intimato non ha svolto difese.

Rileva quanto segue.

1.1.- Con il primo motivo di ricorso, lo IACP denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 384 del 2001, artt. 4 e 5; sostiene che la celerità e l’informalità della procedura di cottimo fiduciario riguarda solo la fase di affidamento dei lavori, ma che per legittimare il pagamento occorre la formalizzazione delle pattuizioni contrattuali nell’appalto (forma scritta ad substantiam della specifica regolamentazione dell’appalto pubblico e sottoscrizione del legale rappresentante dell’ente pubblico), prevista a pena di nullità rilevabile ex officio.

1.2.- Col secondo, l’Istituto denuncia la violazione e/o falsa interpretazione del D.P.R. n. 384 del 2001, artt. 4 e 5, ed il vizio di motivazione, per avere la Corte d’appello inquadrato l’ordinativo dei lavori nel contratto di cottimo fiduciario, intendendo così perfezionato l’atto contrattuale scritto e sottoscritto da rappresentante esterno dell’ente, mancando inoltre gli adempimenti necessari per la riferibilità delle obbligazioni all’ente.

1.3. – Col terzo, della violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1665 c.c. e del vizio di motivazione, per non avere la Corte di merito considerato che la mancanza del conto finale e del collaudo comportava la non esigibilità del credito.

2.1.- I primi due motivi, da valutarsi unitariamente in quanto strettamente connessi, sono manifestamente infondati.

Come di recente ribadito nella pronuncia 1053/2015, il cottimo fiduciario altro non è che una forma particolare di appalto, concluso a trattativa privata, ammissibile per legge solo nelle ipotesi tassativamente previste dall’ordinamento ed in presenza di presupposti di volta in volta richiesti e caratterizzato dal fatto che l’appaltatore è prescelto da un funzionario responsabile mediante una valutazione ampiamente discrezionale e dalla non soggezione alle regole della contabilità dello Stato, limitatamente alla deliberazione a contrarre, all’intervento del soggetto capace di rappresentare la P.A., nonchè all’affidamento dei lavori; rappresenta una deroga, in casi così ristretti e limitati, ai sistemi ad evidenza pubblica di scelta del contraente, che costituiscono il principio generale applicabile nella materia dei contratti pubblici, ma tuttavia, pur con le dette note specializzanti, anche questo tipo di contratto esige il rispetto della forma scritta, come questa Corte ha più volte affermato (così, tra le altre, le pronunce 4201/2004 e 13749/2003).

Ciò posto, e trovando applicazione nel caso ratione temporis il D.P.R. n. 384 del 2001, deve rilevarsi che la Corte del merito non è incorsa nei vizi denunciati, avendo riscontrato: 1) che nell’ordinativo dei lavori(ove erano stati esplicitati i lavori da compiere, le modalità relative al tempo di esecuzione, all’applicazione dei prezzi, con riferimento alle norme del capitolato generale oo.pp.) era contenuta sub f) l’espressa indicazione che lo stesso era da “intendersi quale formale contratto di cottimo”, conformemente allo stesso disposto di cui all’art. 5, comma 2 D.P.R. cit. (detta norma dispone che “Il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata semplice, oppure d’apposita lettera con la quale il committente dispone l’ordinazione delle provviste e dei servizi. Tali atti devono riportare i medesimi contenuti previsti dalla lettera d’invito”); 2) che l’ordinativo era stato sottoscritto dal responsabile del servizio, che era titolato ad impegnare direttamente l’ente, come previsto dall’art. 6. Scelta del contraente e mezzi di tutela, che al comma 1 dispone: “L’esame e la scelta dei preventivi vengono effettuati dal responsabile del servizio che provvede a sottoscrivere il contratto o la lettera d’ordinazione”.

Risulta pertanto rispettato il principio secondo il quale tutti i contratti della PA anche quando agisca jure privatorum devono rispettare la forma scritta e devono essere sottoscritti dal legale rappresentante dell’ente.

Nuovi e quindi inammissibili sono i rilievi relativi alla mancata produzione della perizia giustificativa da redigersi dal responsabile del procedimento nei dieci giorni successivi.

2.2.- Il terzo motivo è inammissibile.

La Corte d’appello ha rilevato che il D.G. aveva provato che era stato rilasciato il certificato di regolare esecuzione e che era decorso un congruo lasso di tempo dall’ultimazione dei lavori senza che l’ente appaltante provvedesse al collaudo, rimanendo così inerte, nè era stato neppure dedotto che detto ritardo fosse dipeso da fatto dell’appaltatore.

Di contro a detta argomentazione, lo IACP si limita a ribadire che la mancanza in sè del conto finale e del collaudo determinavano la non esigibilità del credito.

Tale assunto non si confronta col principio espresso, tra le altre, nella pronuncia 132/2009, secondo cui in materia di appalto di opere pubbliche, l’appaltatore, secondo la regola posta già dall’art. 44 del capitolato generale approvato con D.M. 28 maggio 1895 e ripetuta nell’art. 44 del nuovo capitolato approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, può agire per far valere il suo diritto al saldo finale, allo svincolo della cauzione e ad eventuali compensi aggiuntivi, o comunque a tutela delle proprie ragioni, solo dopo che l’Amministrazione, a norma del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, art. 109, abbia deliberato sull’approvazione del collaudo e sulle domande dell’appaltatore con provvedimento che deve essere posto in essere in un arco di tempo compreso nei limiti della tollerabilità e delle normali esigenze di definire il rapporto senza ritardi ingiustificati, tenuto conto della natura del rapporto medesimo, dell’economia generale del contratto e del rispettivo interesse delle parti; di conseguenza, ove l’Amministrazione abbia omesso di adottare e comunicare le sue determinazioni in congruo periodo di tempo, tale comportamento omissivo denuncia di per sè il rifiuto dell’Amministrazione ed il suo inadempimento, e l’appaltatore può allora far valere direttamente i suoi diritti, in via giudiziaria o arbitrale, senza necessità di dover mettere preliminarmente in mora l’Amministrazione o di assegnarle un termine, e tanto meno di sperimentare il procedimento di cui all’art. 1183 c.c., realizzandosi in tal modo anche le condizioni perchè, a norma dell’art. 2935 c.c., incominci a decorrere il termine di prescrizione del suo diritto, a nulla rilevando che il momento iniziale di tale termine non sia stato preventivamente e precisamente determinato, essendo esso determinabile e individuabile in base ai suddetti oggettivi criteri di valutazione (vedi anche la successiva pronuncia 11973/2013)”.

In esito all’odierna udienza, il Collegio, ribadito che si tratta di lavori in economia, e che si applica il D.P.R. n. 384 del 2001, condivide integralmente le considerazioni esposte nella relazione, da cui consegue il rigetto del ricorso; non si dà pronuncia sulle spese, non essendosi costituito l’intimato.

PQM

La Corte respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2017

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