Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8290 del 29/04/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/04/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 29/04/2020), n.8290

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35519-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F.(OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.L.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1378/24/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il

02/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa LA

TORRE MARIA ENZA.

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Puglia, meglio indicata in epigrafe, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per IRES-IVA-IRAP anno 2005, ha respinto l’appello dell’Ufficio. L’atto impositivo era stato emesso a seguito del PVC redatto dalla Guardia di Finanza il 13 agosto 2012 e notificato al D.L. in qualità di ex socio della Corti Vetri Costruzioni SRL – medio tempore estinta con cancellazione dal R.I. dal 26 maggio 2009 scaturito dal controllo della posizione fiscale di quest’ultima nel periodo d’imposta dal 02 novembre 2005 al 31 dicembre 2005. Col detto accertamento venivano imputate alla società l’erronea emissione di fatture con aliquota al 4%, maggiore IVA a debito e contabilizzazione dei costi mediante fatture.

La CTR ha ritenuto nullo l’accertamento perchè emesso nei confronti di soggetto inesistente essendosi la società estinta; irretroattiva la disciplina sulle società estinte, di cui al D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 28 – c.d. semplificazioni fiscali – applicabile, pertanto, solo dal 13 dicembre 2014; conseguentemente nullo l’accertamento.

Il contribuente è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorso è affidato a quattro motivi.

1. Con il primo motivo si assume l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la CTR errato nel considerare che l’avviso di accertamento era stato non solo notificato ma anche emesso nei diretti confronti del D.L., quale socio della società estinta.

2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36 e dell’art. 2495 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la CTR ritenuto nullo l’avviso di accertamento.

3. Con il terzo motivo si assume la nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione, violazione dell’art. 132 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

4. Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 28, comma 4, nonchè del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 nella parte in cui la CTR attribuisce alla disposizione in esame un valore preclusivo all’attività accertativa dell’Ufficio.

5. Il terzo motivo, che censurando un error in procedendo ha priorità logica, è infondato.

5.1.L’apparenza della motivazione, equiparabile alla motivazione inesistente, censurabile ai sensi dell’art. 132 c.p.c., n. 4, si verifica nel caso in cui essa “benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (Cass., S.U., 3 novembre 2016, n. 22232)”.

5.2.Ebbene, nel caso di specie, la motivazione della sentenza non contrasta con i superiori principi, in quanto dopo aver ricostruito il fatto e lo svolgimento del processo, ha delineato il quadro normativo sulle società cancellate, dichiarando la nullità dell’accertamento in quanto notificato a soggetto inesistente, anche in relazione alla irretroattività della disciplina di cui al D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 28, applicabile dal 13.12.2014 (in base al quale, ai fini dell’accertamento del tributo, l’estinzione della società cancellata ha effetti trascorsi cinque anni dalla cancellazione).

6. Il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la CTR errato nel considerare che l’avviso di accertamento era stato non solo notificato al socio quale successore bensì propriamente emesso nei suoi diretti confronti nella qualità di socio della società estinta, invece, è fondato.

6.1. Questa Corte (Cass., n. 17761/2016) ha affermato che qualora un “fatto”, in senso storico – naturalistico (Cass. 8 ottobre 2014, n. 21152), il cui esame sia stato omesso dal giudice di merito e che, per la sua decisività da intendere come elevato grado logico di pregnanza – se considerato, potrebbe in sè sovvertire l’esito della pronuncia impugnata, impone la rivisitazione del giudizio, da svolgere tenendo conto anche della circostanza pretermessa: “fatto” di cui è stato omesso l’esame che è da intendere quale circostanza rilevante sia in via diretta, perchè costitutiva, modificativa o impeditiva rispetto alla fattispecie legale, sia in via indiretta, quale fatto secondario, dedotto in funzione di prova.

6.2. Nella fattispecie, la ricorrente Agenzia, in ossequio al principio di autosufficienza, riproduce, per estratto, nel corpo del motivo, l’avviso di accertamento, facendo emergere come l’accertamento in contestazione non sia stato soltanto notificato al socio (circostanza valutata dalla CTR), ma anche emesso nei suoi confronti quale successore della società “Corti Vetri Costruzioni SRL”. Quest’ultimo “fatto”, nel caso di specie, non è stato valutato dalla CTR che, anzi, sia nella parte dedicata allo svolgimento del processo, sia nella parte in diritto, afferma che l’avviso di accertamento è stato emesso nei confronti di un soggetto estinto. La pronuncia, pertanto, è errata.

7. Il secondo ed il quarto motivo vanno dichiarati assorbiti.

8. Conclusivamente, la Corte rigetta il terzo motivo di ricorso; accoglie il

primo e dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla CTR della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il terzo motivo di ricorso; accoglie il primo e dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 29 aprile 2020

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