Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8290 del 12/04/2011
Cassazione civile sez. II, 12/04/2011, (ud. 05/11/2010, dep. 12/04/2011), n.8290
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 26127/2008 proposto da:
C.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO
101, presso lo studio dell’avvocato ROMEO CARLO, che lo rappresenta e
difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI ROMA in persona del Sindaco pro tempore;
– intimato –
avverso l’ordinanza n. R.G. 81238/07 del GIUDICE DI PACE di ROMA,
depositata il 22/08/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
05/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;
è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LIBERTINO
ALBERTO RUSSO che nulla osserva sulla relazione.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente, C.E., ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Roma depositata il 22 agosto 2007, con la quale veniva dichiarata inammissibile, perchè tardiva, la sua opposizione a sanzioni amministrative relative al Codice della Strada (verbale della Polizia municipale del COMUNE di Roma). Deduce che il Giudice di Pace avrebbe erroneamente calcolato il termine, prendendo come riferimento la data in cui era pervenuto il ricorso in cancelleria (deposito del 21 ottobre 2007) invece che la data in cui era stato spedito per posta.
Parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il Consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere dichiarato inammissibile per mancato deposito avviso di ricevimento. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.
L’avviso di ricevimento è stato depositato in termini e la notifica risulta regolare.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Risulta, infatti, che il ricorso fu inoltrato al Giudice di Pace con raccomandata del 9 luglio 2007, mentre la notifica del verbale intervenne il 18 giugno 2007, come indicato dallo stesso Giudice di Pace, che ha quindi errato nel ritenere tardivo il ricorso ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, dovendosi ritenere tempestivo il ricorso proposto, avendo riguardo alla data di spedizione a mezzo posta e non a quello di ricevimento o di registrazione (vedi Corte Costituzionale 2008 n. 278).
P.T.M.
La CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro magistrato dello stesso ufficio del Giudice di Pace di Roma, che deciderà anche sulle spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2011