Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8290 del 07/04/2010

Cassazione civile sez. I, 07/04/2010, (ud. 04/03/2010, dep. 07/04/2010), n.8290

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

K.H.L. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AUGUSTO

VALENZIANI 5, presso lo studio dell’avvocato LATTANZI ALESSANDRO,

rappresentato e difeso dall’avvocato BARBA AMERICO, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI LECCE, in persona

del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza n. 7621/08 R.C.N.C. del GIUDICE DI PACE di LECCE,

depositata l’11/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. DIDONE Antonio;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. CARESTIA Antonietta.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e’ del seguente tenore: “Il Giudice di pace di Lecce, con provvedimento dell’11.11.2008, rigettava l’opposizione proposta da K.H. L. avverso il decreto di espulsione emesso in suo danno dal Prefetto di Lecce in data 4.7.2008. Per la cassazione di detto provvedimento ha proposto ricorso B.K.R., affidato ad un motivo; ha resistito con controricorso l’intimato.

OSSERVA:

1.- Secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero, spetta al Prefetto, quale autorita’ che ha emesso il provvedimento impugnato, la legittimazione esclusiva, personale e permanente a contraddire in giudizio, anche nella fase di legittimita’, con la conseguenza che e’ inammissibile il controricorso del Ministero dell’interno (Cass. n. 25360 del 2006; n. 16206 del 2004; n. 28869 del 2005; n. 1748 del 2003).

2.- L’unico motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 6, e pone la seguente questione, sintetizzata nel quesito di diritto, se possa ritenersi motivazione sufficiente, in grado di escludere la nullita’ del provvedimento, la mera affermazione dato atto rigetta il ricorso, la sola nella quale si sostanzia ed esaurisce la motivazione.

3.- Il motivo sembra manifestamente fondato.

Appaiono prive di pregio le eccezioni di inammissibilita’ sollevate dal controricorrente: il ricorso reca l’indicazione del motivo di censura, contenendo anche la formulazione della rubrica, e si conclude con quesito di diritto (nella specie e’ applicabile, ratione temporis, l’art. 366 bis c.p.c.), di palese comprensione, avendo ad oggetto la configurabilita’ quale ragione di nullita’ del provvedimento impugnato della assoluta carenza della motivazione del provvedimento impugnato.

Nel merito, va considerato che il provvedimento e’ redatto nel verbale di udienza, nel quale, dopo la menzione della comparizione del difensore del ricorrente, che si riporta al ricorso, e l’indicazione della comparizione del convenuto, che ne chiede il rigetto, si legge: il giudice di pace, dato atto, rigetta il ricorso.

Al riguardo, occorre osservare che gia’ prima della modifica dell’art. 132 c.p.c. da parte della L. n. 69 del 2009, l’obbligo della motivazione, sancito a livello costituzionale, doveva ritenersi soddisfatto da una concisa esposizione delle ragioni di diritto a sostegno del provvedimento giurisdizionale, anche in quanto l’evoluzione del modello motivazionale aveva condotto a ritenere l’adozione di uno schema di tipo sintetico compatibile con le regole generali che disciplinano detto obbligo (Cass., n. 13747 del 2004).

Tuttavia, la sintesi deve ritenersi consentita entro i limiti in cui la motivazione renda comunque possibile ricavare che il convincimento si e’ formato attraverso una valutazione complessiva degli elementi acquisiti (Cass., n. 5434 del 2003; n. 10484 del 2001), restando, quindi, ferma l’esigenza di un’esposizione minima degli argomenti, tale da permettere di ricostruire il procedimento logico – giuridico seguito per pervenire ad una determinata conclusione e degli elementi di fatto che la fondano.

In definitiva, il provvedimento giurisdizionale deve ritenersi nullo ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ove risulti del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (Cass. n. 161 del 2009; n. 19041 del 2008).

In applicazione di detto principio, da formulare in relazione al quesito proposto, appare chiaro che la proposizione sopra riportata, che costituisce ed esaurisce la motivazione, comporta che la stessa debba ritenersi del tutto inesistente, ponendosi il provvedimento al di fuori degli schemi del nostro ordinamento processuale civile.

In accoglimento del ricorso il provvedimento potra’ essere cassato e la causa rinviata al Giudice di pace di Lecce, in persona di diverso magistrato, per il riesame della controversia.

Pertanto, il ricorso puo’ essere trattato in Camera di consiglio, ricorrendone i presupposti di legge”.

2. – Il Collegio condivide e fa proprie le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono all’accoglimento del ricorso.

Il decreto impugnato, dunque, deve essere cassato con rinvio per nuovo esame al Giudice di pace di Lecce, in persona di diverso magistrato, che regolera’ anche le spese del giudizio di legittimita’.

PQM

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame al Giudice di pace di Lecce, in persona di diverso magistrato, che regolera’ anche le spese del giudizio di legittimita’.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, del 4 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2010

 

 

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