Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8289 del 30/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 30/03/2017, (ud. 03/03/2017, dep.30/03/2017),  n. 8289

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3733-2016 proposto da:

C.B., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA CAMERINO

15, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA VICINANZA,

rappresentato e difeso da sè medesimo;

– ricorrente –

contro

M.A.;

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di MILANO, depositata il

15/07/2015;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/03/2017 dal Consigliere LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– con ricorso proposto L. n. 794 del 42, art. 28, D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 e art. 702 bis c.p.c., C.B. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, M.A., al fine di ottenere la liquidazione ed il pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari a lui dovuti con riferimento all’attività professionale di avvocato svolta nel procedimento civile n. 9572/09 R.G. instaurato da A.D. nei confronti del M.;

– il Tribunale di Milano, nella resistenza di controparte, con ordinanza del 15 luglio 2015, rigettò il ricorso, ritenendo che il diritto del ricorrente fosse prescritto;

– C.B. ha proposto ricorso per cassazione avverso detta ordinanza sulla base di un unico motivo;

– l’intimato non ha svolto difese;

– la parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2943, 2956 e 2957 c.c., per avere il Tribunale di Milano ritenuto che la raccomandata datata 7 marzo 2014 non costituisse valido atto interruttivo della prescrizione in quanto del tutto generica (mancante di alcuna menzione della causa n. 9572/09 R.G. relativamente alla quale si chiedeva il compenso), omettendo il giudice di merito – secondo il ricorrente – di tener conto che la detta raccomandata faceva riferimento, per relationem, ad una precedente raccomandata spedita il 15 giugno 2011, alla quale era stata allegata anche la nota pro-forma concernente la causa per la quale era stato domandato il pagamento delle sue spettanze;

– il motivo è inammissibile innanzitutto per difetto di autosufficienza, perchè, nella specie, il ricorrente ha riportato solo in parte il contenuto delle due raccomandate summenzionate, non consentendo alla Corte di valutare la fondatezza della censura (cfr. Cass., Sez. 5, n. 14784 del 15 luglio 2015);

– il motivo, in ogni caso, è inammissibile perchè il ricorrente, nella sostanza, contesta il cattivo esercizio del potere di apprezzamento della prova documentale da parte del giudice di merito, apprezzamento che non è sindacabile in sede di legittimità quando come nella specie – la motivazione non è apparente nè manifestamente illogica (Cass., Sez. 3, n. 11892 del 10 giugno 2016);

– la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi;

– il ricorso va, pertanto, rigettato;

– nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

PQM

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Si dà atto che il procedimento è stato scrutinato con la collaborazione dell’Assistente di studio dott. Ca.Da..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 3 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA