Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8289 del 24/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2021, (ud. 21/10/2020, dep. 24/03/2021), n.8289

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27798-2017 proposto da:

COMUNE DI GOZZANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VICOLO

ORBIRELLI, 31, presso lo studio dell’avvocato MARA ELENA RIBALDONE,

rappresentato e difeso dagli avvocati GIANLUIGI DELL’ACQUA, GIANLUCA

UBERTINI;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI

PORTA CASTELLO 13, presso lo studio dell’avvocato GERARDO VESCI, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE (OMISSIS);

– intimata –

sul ricorso 28537-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI

PORTA CASTELLO 13, presso lo studio dell’avvocato GERARDO VESCI, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

COMUNE GOZZANO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1194/2017 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 28/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/10/2020 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 1194/17, depositata il 28 luglio 2017, la Commissione tributaria regionale del Piemonte ha rigettato gli appelli dell’Agenzia delle Entrate, e del Comune di Gozzano, così confermando il decisum del giudice di prime cure che, – pronunciando sull’impugnazione di un avviso di accertamento catastale che recava rettifica della dichiarazione Docfa presentata dalla parte, con rideterminazione (in Euro 50.181.400,00) del valore di un complesso immobiliare (costituente “stabilimento ex (OMISSIS)”) sito nel Comune di Gozzano, e della rendita catastale (in Euro 1.003.628,00), – aveva accolto il ricorso del fallimento di (OMISSIS) S.r.l., rideterminando il valore catastale del complesso immobiliare in Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00) e dichiarando inammissibile l’intervento in causa del Comune di Gozzano;

1.1 – il giudice del gravame ha ritenuto che:

– correttamente era stato dichiarato inammissibile l’intervento adesivo dipendente dell’Ente locale, secondo quanto affermato dalla stessa giurisprudenza di legittimità;

– del pari andavano condivise le conclusioni cui il primo giudice era pervenuto in ordine alla quantificazione della rendita, posto che la rendita catastale (di Euro 4.000.000,00) era stata ritenuta congrua dalla stessa “agenzia del territorio che in data (OMISSIS) aveva siglato con il fallimento un accordo del seguente tenore: “a modifica di quanto stabilito nel precedente verbale del (OMISSIS) ed in considerazione la sentenza della c.t.p. di Novara n. 29/12 si è convenuto che il valore da attribuire all’immobile sito in Gozzano dovrà essere di Euro 4.000.000,00 e che la rendita che verrà attribuita avrà decorrenza dall’anno 2005″”;

– “Dagli atti di causa emerge con evidente chiarezza lo stato dell’immobile, ampiamente illustrato dalla difesa del fallimento ed appare evidente la necessità di attribuire ad esso un diverso classamento che tenga conto, ragionevolmente, delle condizioni di assoluto degrado delle strutture, della compromissione delle stesse, sia per la presenza di sostanze nocive per la salute e per l’incolumità pubblica sia in considerazione dei costi necessari per la bonifica e per le operazioni di messa in sicurezza del sito. Appare anche ragionevole dover tenere in considerazione il fatto che il compendio immobiliare è destinato ad essere abbattuto e che le costruzioni presenti in tale compendio sono del tutto inidonea ad utilizzazioni produttive di reddito. Peraltro su questo punto nè il Comune nè l’ufficio hanno controdedotto ed illustrato una diversa realtà in ordine allo stato effettivo dell’immobile.”;

2. – l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo;

– il Fallimento (OMISSIS) S.r.l. resiste con controricorso e articola un motivo di ricorso incidentale;

3. – con separato ricorso, il Comune di Gozzano ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte sulla base di quattro motivi;

– il Fallimento (OMISSIS) S.r.l. ha resistito con controricorso, anche qui articolando un motivo di ricorso incidentale;

4. – il Fallimento (OMISSIS) S.r.l. ha, altresì, depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – i ricorsi, separatamente proposti avverso la medesima sentenza, vanno riuniti, anche in ragione di quanto si avrà modo di precisare in ordine alla qualificazione del ricorso proposto dal Comune di Gozzano;

2. – con un solo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al R.D.L. n. 652 del 1939, art. 10, ed alla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 244, deducendo che:

– contrariamente al rilievo svolto dalla gravata sentenza in ordine al difetto di deduzioni sullo “stato effettivo dell’immobile”, essa esponente aveva “illustrato una diversa realtà in ordine allo stato effettivo dell’immobile”, qual emergente in esito allo stesso sopralluogo svolto;

– l’accordo menzionato dal giudice del gravame era “privo di contenuti tecnico-estimativi” e non si era mai perfezionato tra le parti, rappresentando, così, “il mero tentativo delle parti di giungere ad una conciliazione… che di fatto non si concretizzava”;

– l’accertamento di valore operato dalla gravata sentenza si poneva in contrasto con una “corretta applicazione del procedimento di stima diretta degli immobili a destinazione produttiva”, avuto riguardo, in particolare: a) – ai criteri di valutazione del deprezzamento (D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 28, comma 2), che, per vetustà ed obsolescenza, “appaiono riferite all’attualità e non al 1988/1989”, ai costi di bonifica preventivati, che “non si riferiscono di certo a condizioni ordinarie”, alla valutazione correlata agli immobili destinati all’abbattimento, – che aveva preso in considerazione “una condizione futura e del tutto eventuale”, – (paragrafo 6.1 della circolare n. 6 del 2012 di cui alla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 244, cit.); b) – alle modalità operative da adottare per detto deprezzamento, alla stregua degli allegati tecnici III e IV della citata circolare;

– con ulteriore stima il complesso immobiliare era stato valutato per una rendita catastale pari ad Euro 390.156,50;

3. – il Comune di Gozzano ha articolato quattro motivi di ricorso denunciando:

3.1 – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 3, sul rilievo che, – avuto riguardo alla stessa evoluzione dei percorsi interpretativi della giurisprudenza di legittimità, – la posizione dell’Ente locale non può considerarsi indifferente alla definizione della rendita catastale delle unità immobiliari, – rendita che, diversamente, rileva ai fini della determinazione della base imponibile di tributi locali, – così che avrebbe dovuto ritenersi legittimo l’intervento adesivo dipendente esercitato sin dal primo grado di giudizio;

3.2 – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 48, sull’assunto che l’accordo (in data (OMISSIS)) cui alludeva la gravata sentenza, – espressione dei tentativi di conciliazione intercorsi tra le parti, – non si era perfezionato in una conciliazione giudiziale (art. 48, cit.), – e, oltretutto, era stato superato dalle dichiarazioni che le parti si erano scambiate in un successivo verbale (del (OMISSIS)), – così che non si giustificava, alla luce della stessa indisponibilità dell’obbligazione tributaria, l’effetto vincolante attribuito a detto accordo dal giudice del gravame;

3.3 – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, con riferimento al citato verbale del (OMISSIS) il cui contenuto, – nel dar conto dell’acquisizione di nuovi elementi valutativi correlati ad una compravendita (del (OMISSIS)) e della precisazione resa dall’Agenzia, quanto alla decorrenza di ogni eventuale accordo, – il giudice del gravame aveva omesso di valutare;

3.4 – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, , omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, – qual conseguente alla rilevata inammissibilità dell’intervento adesivo dipendente, – in relazione: a) – alla erronea valutazione del passaggio in giudicato della sentenza n. 29/12 della Commissione tributaria provinciale di Novara, pronuncia, questa, che afferiva all’ICI (allora) controversa per i periodi di imposta dal 2005 al 2008 e ad un valore che aveva trovato smentita nella (successiva) valutazione del compendio (in Euro 20.000.000,00) in un atto di compravendita del 2008; b) – all’eccezione di difetto di motivazione dell’impugnato avviso di accertamento, qual svolta da controparte processuale; c) – al consolidamento della rendita proposta con la dichiarazione Docfa presentata dal Fallimento (OMISSIS) S.r.l., dichiarazione, questa, che la parte non aveva rettificato con successiva dichiarazione Docfa; d) all’insussistenza dei presupposti utili a qualificare come collabente il compendio immobiliare, qualificazione, questa, al più riferibile (dietro frazionamento) a singole unità immobiliari e previa dichiarazione di rettifica (mai presentata); e) – all’irrilevanza della inagibilità degli immobili, qual dedotta da controparte, ed alla inattendibilità, ed inconferenza (ai fini dell’attribuzione della rendita catastale), della quantificazione dei costi di bonifica;

4. – deve premettersi che, secondo un risalente e consolidato principio di diritto espresso dalla Corte (v., altresì, Corte Cost., 30 dicembre 1997, n. 455), l’interventore adesivo dipendente non ha un’autonoma legittimazione ad impugnare la sentenza che ha concluso, in senso sfavorevole alla parte principale adiuvata, il giudizio nel quale l’intervento è stato spiegato, se non con riferimento alle questioni attinenti alla qualificazione dell’intervento, o alla condanna alle spese poste a suo carico, statuizioni queste che, – incidendo direttamente e sfavorevolmente sull’interventore adesivo, – radicano il suo interesse ad impugnare (v., ex plurimis, Cass., 6 febbraio 2018, n. 2818; Cass., 8 luglio 2013, n. 16930; Cass. Sez. U., 17 aprile 2012, n. 5992; Cass. Sez. U., 9 novembre 2011, n. 23299; Cass., 16 ottobre 1998, n. 10237; Cass., 15 giugno 1991, n. 6798; Cass., 13 marzo 1987, n. 2620; Cass. Sez. U., 24 febbraio 1976, n. 597);

– in ragione di tanto, dunque, – ed in coerenza con la posizione secondaria, e subordinata, rivestita dall’interventore adesivo dipendente, – il ricorso per cassazione da lui proposto in via autonoma e principale, – al di fuori delle ipotesi in cui, come detto, ricorre un’autonoma legittimazione ad impugnare, – va esaminato come ricorso incidentale adesivo rispetto a quello della parte adiuvata, dovendosi ritenere consentito all’interventore di aderire ad una siffatta impugnazione (Cass., 14 ottobre 2013, n. 23235; Cass., 10 agosto 2007, n. 17644; Cass., 22 febbraio 1996, n. 1410; Cass., 23 dicembre 1994, n. 11132; Cass., 6 aprile 1977, n. 1306);

5. – tanto premesso è quindi fondato, e va accolto, il primo motivo di ricorso del Comune di Gozzano;

5.1 – è ben vero che questa Corte, in un primo momento, ha avuto modo di precisare, – con riferimento alle controversie aventi ad oggetto il classamento di unità immobiliari, e l’attribuzione della relativa rendita catastale, – in relazione al disposto di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, che l’Ente locale non può intervenire, neppure adesivamente, “poichè nel processo tributario, non è ammissibile l’intervento adesivo dipendente, il quale è incompatibile con la natura impugnatoria del giudizio, la cui introduzione è subordinata ad un termine di decadenza; e perchè il successivo art. 14, consentendo all’interveniente di proporre domande diverse da quelle avanzate dalle parti originarie soltanto qualora l’intervento abbia luogo entro il termine assegnato per l’impugnazione, riconosce la legittimazione ad intervenire ai soli soggetti che, in qualità di destinatari dell’atto o parti del rapporto controverso potrebbero proporre autonoma impugnazione: escludendo quindi la possibilità di spiegare intervento a tutela di ogni altro interesse sul quale l’atto può produrre un effetto di pregiudizio o di vantaggio” (così, in motivazione, Cass. Sez. U., 19 gennaio 2010, n. 675; v., però, in senso contrario, – anche quanto alle questioni poste dall’intervento rispetto a controversie destinate a produrre i loro effetti sul terzo, – Cass. Sez. U., 21 luglio 2015, n. 15203 e n. 15201);

5.2 – deve, però, rilevarsi che successivamente si è andato affermando un diverso orientamento interpretativo volto a ritenere ammissibile l’intervento adesivo dipendente nelle ipotesi in cui l’atto impositivo può pregiudicare i diritti di un terzo, producendo direttamente effetti giuridici nei suoi confronti;

– si è, difatti, osservato che una interpretazione costituzionalmente orientata del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, deve “indurre ad una lettura estensiva del concetto di destinatario dell’atto – fino a comprendere in esso non solo il destinatario stricto iure ma anche il destinatario potenziale e mediato – nonchè del concetto di titolarità del rapporto controverso – fino a comprendere in esso anche la titolarità di un rapporto dipendente o connesso rispetto a quello costituito dall’atto impugnato” (Cass., 12 gennaio 2012, n. 255 cui adde Cass., 10 dicembre 2019, n. 32188); e, così, si è finito per ritenere ammissibile l’intervento adesivo dipendente: – della Regione, in controversia avente ad oggetto un’istanza di rimborso di versamenti IRAP, imposta del cui gettito la Regione è destinataria (Cass., 11 settembre 2013, n. 20803);

– nelle controversie afferenti a fattispecie connotate dalla solidarietà passiva paritetica che avvince le parti contraenti, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 1 (Cass., 24 febbraio 2020, n. 4862; Cass., 13 luglio 2017, n. 17279);

– del Comune, nella controversia proposta dal privato contro un atto di classamento, e di attribuzione della rendita catastale (Cass., 9 gennaio 2014, n. 333; Cass., 3 agosto 2012, n. 14000);

5.3 – va, del resto, rimarcato, con specifico riferimento a tributi locali quali l’ICI (D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2), e l’IMU (D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 8, comma 4; D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 4, conv. in L. n. 214 del 2011), – ove la base imponibile, per i fabbricati iscritti in catasto, è costituita dalla rendita catastale rivalutata e aggiornata sulla base di previsti moltiplicatori, – che la Corte ha avuto modo, innanzitutto, di rilevare che detto elemento della fattispecie impositiva determina un nesso di pregiudizialità, e di dipendenza, tra rapporti di natura tributaria imputabili a distinte amministrazioni, quali soggetti titolari dei poteri implicati dai rispettivi rapporti giuridici, rapporto di pregiudizialità logico-giuridica, questo, che giustifica la sospensione del processo (art. 295 c.p.c.), anche con riferimento alla disciplina processuale del rito tributario, posto che la decisione sulla determinazione della rendita, – qual conseguente all’impugnazione dell’avviso di accertamento catastale imputabile all’esercizio dei poteri che fanno capo all’amministrazione finanziaria dello Stato, – si riflette necessariamente, condizionandola, sulla decisione relativa alla liquidazione dell’imposta (che, questa volta, fa capo ai poteri di imposizione riferibili all’Ente locale; v., ex plurimis, Cass., 10 gennaio 2014, n. 421; Cass., 18 aprile 2007, n. 9203; Cass., 11 dicembre 2006, n. 26380; Cass., 1 giugno 2006, n. 13082; v., altresì, in motivazione, Cass. Sez. U., 21 agosto 2009, n. 18565); e, può soggiungersi, il rapporto di pregiudizialità in questione deve ascriversi alla nozione di giudicato riflesso qual elaborata dalla Corte, posto che l’efficacia ultrattiva del giudicato (oltre, dunque, i limiti soggettivi dettati dall’art. 2909 c.c.), – che, così, è idoneo a spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, semprechè il terzo non sia titolare di un rapporto autonomo ed indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene (v., ex plurimis, Cass., 17 maggio 2017, n. 12252; Cass., 2 dicembre 2015, n. 24558; Cass., 8 ottobre 2013, n. 22908; Cass., 5 luglio 2011, n. 14814; Cass., 13 gennaio 2011, n. 691), – trova giustificazione (proprio) nel nesso di pregiudizialità giuridica tra rapporti distinti, nel senso che tra la situazione giuridica oggetto del giudicato e la situazione giuridica facente capo al terzo estraneo al giudizio venga a configurarsi una relazione di “pregiudizialità – dipendenza in senso giuridico (e non in senso soltanto logico), ipotesi che si verifica nel caso in cui tutti od anche alcuni dei fatti costitutivi della fattispecie relativi al rapporto pregiudiziale-condizionante vengano ad integrare gli elementi della fattispecie del rapporto pregiudicato-condizionato” (Cass. Sez. U., 12 marzo 2008, n. 6523 cui adde Cass., 11 giugno 2019, n. 15599; Cass., 20 febbraio 2013, n. 4241);

– nesso di dipendenza, quello in discorso, cui, peraltro, fa da contraltare l’esclusiva competenza dell’amministrazione centrale dello Stato in ordine all’attribuzione della rendita catastale (v. Cass., 14 marzo 2019, n. 7275), all’Ente locale risultando, così, riservato un ruolo partecipativo e di impulso che, peraltro, in tema di tributi locali, nemmeno contempla più la possibilità di attribuire alle unità immobiliari (non iscritte in catasto ovvero connotate da variazioni permanenti incidenti sulla rendita catastale) una rendita (cd. presunta) sulla base del valore “determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.” (L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 173, di abrogazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 4);

6. – il motivo di ricorso dell’Agenzia delle Entrate è, per converso, inammissibile;

6.1 – come reso esplicito dai censurati contenuti decisori, di cui sopra s’è dato conto, la gravata sentenza ha operato un accertamento che, – sia pur correlandosi a dati esterni al procedimento impositivo (un accordo verbalizzato in data (OMISSIS), ed una sentenza della Commissione tributaria provinciale di Novara), – ha avuto ad oggetto il valore da attribuire ai beni censiti in catasto (in esito a dichiarazione resa con procedura Docfa); e, così pronunciando, – senza con ciò attribuire effetti vincolanti tanto all’accordo quanto al giudicato dei quali sono stati recepiti i contenuti estimativi, – il giudice del gravame ha condiviso le conclusioni cui era pervenuto il giudice del primo grado, rilevando, tra l’altro, che, nella fattispecie, ricorrevano “condizioni di assoluto degrado delle strutture… compromissione delle stesse”, necessità di sostenere costi di bonifica e di messa in sicurezza del sito, oltrechè che “il compendio immobiliare è destinato ad essere abbattuto e… le costruzioni presenti in tale compendio sono del tutto inidonee ad utilizzazioni produttive di reddito”;

6.2 – a fronte, dunque, di un siffatto accertamento, – che la ricorrente non censura nè sotto il profilo della ricostruzione della quaestio facti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nè con riferimento alla compiutezza, e coerenza, degli argomenti utilizzati a fondamento delle acquisite conclusioni (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), – la denunciata violazione di legge si prospetta come generica e non autosufficiente, nemmeno emergendo (tanto dall’esposizione dei fatti di causa quanto dallo stesso motivo di ricorso), – secondo il concreto esercizio del potere di accertamento che, nella fattispecie, è stato speso, – in quali effettivi termini l’amministrazione abbia provveduto al classamento, e all’attribuzione della rendita catastale, sulla base del procedimento indiretto di stima incentrato sul costo di ricostruzione (D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 28), oltrechè lo stesso oggetto dell’atto impugnato (le unità immobiliari, le attrezzature, le opere strumentali ecc.), e le relative valutazioni che sono state poste a fondamento del procedimento di stima e della rettifica operata; censura, quella in esame, che è, così, volta a sollecitare, in buona sostanza, un (peraltro) indistinto, ed incontrollato, sindacato di merito sulle valutazioni espresse dalla gravata sentenza in ordine alle vagliate risultanze istruttorie;

– le censure in discorso non involgono, poi, l’accertamento relativo alla inidoneità delle “costruzioni presenti in tale compendio… ad utilizzazioni produttive di reddito.” (v. il D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 3, comma 2, lett. b), quanto alla iscrizione in catasto, senza attribuzione di rendita catastale, delle “costruzioni inidonee ad utilizzazioni produttive di reddito, a causa dell’accentuato livello di degrado;”) e si prospettano come perplesse (quanto a vetustà ed obsolescenza che “appaiono riferite all’attualità e non al 1988/1989”), contraddittorie (quanto alla denunciata “condizione futura e del tutto eventuale” di immobili destinati all’abbattimento che, però, la gravata sentenza ha, in buona sostanza, accertato come collabenti; art. 3, comma 2, lett. b), cit.) ed indeterminate (quanto ai costi di bonifica che, rimasti del tutto inespressi, in tesi “non si riferiscono di certo a condizioni ordinarie”);

7. – una volta dichiarato inammissibile il motivo di ricorso principale, rimane assorbito l’esame del ricorso incidentale articolato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione alla violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, e, – in ragione di quanto sopra rilevato in punto di qualificazione del ricorso per cassazione proposto dall’interventore adesivo dipendente, – risultano inammissibili le censure svolte dal Comune di Gozzano relativamente alle questioni che non hanno formato oggetto del motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate;

8. – le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nel rapporto processuale con il Fallimento (OMISSIS) S.r.l. e, in ragione di reciproca soccombenza, vanno integralmente compensate nel rapporto processuale tra quest’ultima parte ed il ricorrente Comune di Gozzano;

– alcunchè va disposto in ordine al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, venendo in considerazione, quanto all’Agenzia delle Entrate, un’amministrazione dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr., ex plurimis, Cass., 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass., 5 novembre 2014, n. 23514; Cass. Sez. U., 8 maggio 2014, n. 9938; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955) e, quanto al Comune di Gozzano, un ricorso che, avuto riguardo alla sua qualificazione di principale, ha trovato accoglimento.

PQM

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso del Comune di Gozzano e, in relazione al motivo accolto, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando legittimo l’intervento in giudizio del Comune di Gozzano; dichiara inammissibili il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate ed i residui motivi di ricorso del Comune di Gozzano; dichiara assorbito il ricorso incidentale del Fallimento (OMISSIS) S.r.l.; condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore del Fallimento (OMISSIS) S.r.l., delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 6.500,00, oltre rimborso spese generali di difesa ed oneri accessori, come per legge; compensa le spese del giudizio di legittimità nel rapporto processuale tra il Fallimento (OMISSIS) S.r.l. e il Comune di Gozzano.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

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