Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8289 del 12/04/2011

Cassazione civile sez. II, 12/04/2011, (ud. 05/11/2010, dep. 12/04/2011), n.8289

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24243/2008 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI S.

MARIA MAGGIORE 112, presso lo studio dell’avvocato DI LAURO Aldo, che

la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso l’AVVOCATURA

COMUNALE, rappresentato e difeso dall’avvocato MAGNANELLI Andrea, che

lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 24078/2007 del TRIBUNALE di ROMA del 6/12/07,

depositata il 02/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/11/2010 dal Consigliere Relatore dott. IPPOLISTO PARZIALE;

è presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che

nulla osserva sulla relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Parte ricorrente, A.A., impugna sentenza del Tribunale di Roma n. 24078 del 2007, depositata il 2 gennaio 2008, che respingeva il suo appello avverso la sentenza del Giudice di Pace, che aveva rigettato la sua opposizione a sanzione amministrativa per violazione al Codice della Strada.

Parte intimata, COMUNE di Roma, resiste con controricorso. Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il Consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c.. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

Le parti non hanno depositato memoria.

Il ricorso è inammissibile.

Infatti, il ricorso, tenuto conto delle sopra indicate date di pronunzia e pubblicazione della sentenza impugnata, è soggetto “ratione temporis” (vedi D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2) alle nuove disposizioni regolanti il processo di cassazione, tra cui segnatamente per quel che rileva, l’art. 366 bis c.p.c. (inserito dall’art. 6 del citato D.Lgs.) a termini del quale nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo “si deve concludere a pena di inammissibilità con la formulazione di un quesito di diritto” e nel caso di cui al 5 con la “chiara indicazione del fatto controverso”.

L’impugnazione m esame, pur deducendo nei motivi cui è affidata, violazione e falsa applicazione di norme processuali e sostanziali non contiene la formulazione di alcun quesito di diritto, che deve essere esplicita, non potendosi essa ricavare dal contesto) del mezzo di impugnazione (Cass. SU 2007 n. 7258).

Altrettanto è da dirsi per le censure sollevate con riferimento a vizi di motivazione, che non appaiono correttamente formulate, atteso che la loro esposizione non si conclude con un momento di sintesi, omologo al quesito di diritto, che ne circoscriva puntualmente i limiti, in modo da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutandone della sua inammissibilità, in conformità con l’orientamento espresso di recente dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 20603 del 2007.

Parte ricorrente si è limitata a genetiche deduzioni in ordine alla lamentata violazione di legge, non sintetizzata in quesiti e, parimenti, formula generica deduzione del vizio di motivazione, senza impugnare in termini giuridici la ratio decidendi.

Le spese seguono la soccombenza.

P.T.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 400,00 Euro per onorati e Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2011

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