Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8288 del 29/04/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/04/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 29/04/2020), n.8288

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21430-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA

30, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO GIZZI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1708/15/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 23/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa LA

TORRE MARIA ENZA.

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle Entrate di Napoli in data 27 luglio 2015 aveva notificato al contribuente, C.G., l’invito a comparire al fine di rendere informazioni in merito alla sua posizione reddituale, relativamente al periodo d’imposta 2010, per chiarire le ragioni dello scostamento rilevato tra il reddito dichiarato (pari a zero) e quello determinabile sintenticamente, del D.P.R. n. 600 del 1973 ex art. 38, comma 4 e s.s. (pari a Euro 66.803,00). Più precisamente, il maggior reddito secondo l’Ufficio deriverebbe da presunte voci di spesa riconducibili: a) due contratti di locazione di immobili di cui uno in Napoli per Euro 48.000,00 e l’altro in Roma per Euro 13.443,00; b) Euro 880,00 per presunte spese condominiali e di manutenzione; c) Euro 1.956,00 per presunte spese di combustibile ed energia; d) Euro 2.144,00 per presunte altre assicurazioni veicoli; e) Euro 380,00 per presunte spese afferenti ad altri beni e servizi.

Relativamente al punto sub a), il contribuente aveva inviato, tramite mail, un atto di intimazione del Tribunale civile di Roma dal quale si evinceva che da ottobre 2010 al 31 ottobre 2011, l’inquilino era risultato moroso, e per il periodo di ottobre- dicembre 2010 non aveva pagato il relativo canone, ammontante a Euro 4.556,84. Tale cifra è stata detratta dal canone annuale pari ad Euro 18.000,00 rideterminato in Euro 13.443,00.

In assenza di contrattorio, data l’inerzia dell’interessato, a cui ha fatto seguito tuttavia uno scambio di mail, tramite le quali il C. ha inviato ulteriore documentazione, e sulla base di elementi di cui era in possesso, l’Ufficio aveva attivato la procedura di accertamento con adesione, D.Lgs. n. 218 del 1997, ex art. 5, comma 1 bis, ed emesso quindi avviso di accertamento. Avverso tale avviso il contribuente ricorreva alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, che rigettava il ricorso (con sentenza n. 18809/2016 depositata il 9 settembre 2016), statuendo che il ricorrente non aveva fornito prova adeguata.

Con ricorso in appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, il contribuente contestava la decisione emessa dai giudici di prime cure, rilevandone l’assenza di motivazione, data la congrua documentazione fornita dalla stesso. Deduceva che il reddito dichiarato per l’anno 2010, contrariamente a quanto dichiarato dall’Ufficio, era pari ad Euro 12.903,00; contestava l’insussistenza del presupposto impositivo: sia con riferimento alla voce riconducibile al canone di locazione annuale dell’immobile sito in Napoli, al quale era subentrata ex lege la moglie, R.G., in qualità di conduttrice nel contratto di locazione, per effetto della separazione coniugale omologata il 15 ottobre 2009; sia in relazione all’importo per “altre assicurazioni veicoli”, in quanto, già dagli anni ‘90, non era più proprietario di autovetture; infine, quanto alle spese contestate, le riteneva giustificate da disinvestimenti, smobilizzi patrimoniali significativi, effettuati nei quattro anni precedenti, avendo egli prodotto in giudizio anche gli estratti del c/c bancario da cui potevano desumersi l’entità e la durata dei disinvesti menti.

L’Ufficio si costituiva contestando l’assenza di specifici motivi di impugnazione della sentenza di primo grado, ed in generale riportandosi alle difese depositate nel corso del procedimento.

La Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza n. 1708/2018, depositata il 22 gennaio 2018, accoglieva l’appello del contribuente, con condanna dell’Ufficio alle spese di entrambi i gradi del giudizio.

In particolare la Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto adeguatamente documentata la voce di spesa per contratto di locazione (appartamento in Napoli), che in virtù di separazione coniugale, è stato attributo alla moglie; provato il mancato possesso di autovetture; dimostrato il disinvestimento delle azioni, il cui importo, defalcato pro quota, è stato ritenuto adeguato e idoneo a giustificare le spese.

L’Agenzia delle Entrate avverso tale pronuncia propone ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo.

Il contribuente si costituisce con controricorso e deposita nota spese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4, 5, 6, 7 e 8, nonchè dell’art. 2697 c.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. L’Agenzia delle Entrate contesta in particolare il mancato esame da parte della CTR dell’importo relativo ad “altre locazioni”, come riportato nell’avviso di accertamento, e la persistenza della qualità di conduttore in capo al contribuente, ritenendo che non risulta il mutamento della detenzione dal contribuente alla moglie separata.

Il motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza, nella parte riferita a un elemento di fatto (una seconda locazione), la cui esistenza sarebbe evincibile dall’avviso di accertamento, il cui testo non è riportato, non consentendo così a questo Giudice di vagliare la doglianza. Peraltro, in relazione alla prospettata violazione di legge, il motivo non è esaminabile da questa Corte, potendosi al più trattare – ove dimostrata di violazione dell’art. 112 c.p.c., nella fattispecie non contestata.

Va sul punto richiamata la consolidata giurisprudenza di questa Corte, che ha statuito che “il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata” (Cass.n. 24298/2016; Cass. n. 635/2015).

Pertanto “poichè l’interesse ad impugnare con il ricorso per cassazione discende dalla possibilità di conseguire, attraverso il richiesto annullamento della sentenza impugnata, un risultato pratico favorevole, è necessario, anche in caso di denuncia di un errore di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, che la parte ottemperi al principio di autosufficienza del ricorso (correlato all’estraneità del giudizio di legittimità all’accertamento del fatto), indicando in maniera adeguata la situazione di fatto della quale chiede una determinata valutazione giuridica, diversa da quella compiuta dal giudice “a quo”, asseritamente erronea (Cass. n. 14279/2017).

Il motivo è inammissibile anche in relazione alla dedotta persistenza della qualità di conduttore del contribuente dell’immobile sito in Napoli, Via dei Mille, che la CTR ha invece escluso, trattandosi di una valutazione di merito, esaminato dalla Commissione Tributaria Regionale e congruamente motivato.

E’ infatti “inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n. 8758/2017).

Conclusivamente va dichiarato inammissibile il ricorso, col quale l’Agenzia prospetta censure che non sono compatibili con la natura vincolante del giudizio di legittimità, mascherando una richiesta di nuova valutazione del merito della controversia con un’interpretazione del materiale istruttorio alternativa a quella già resa dai giudici d’appello, dovendo necessariamente evidenziarsi che “non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità” (Cass. n. 640/2019).

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 3.000,00, oltre spese generali, nella misura forfettaria del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 29 aprile 2020

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