Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8288 del 12/04/2011

Cassazione civile sez. II, 12/04/2011, (ud. 05/11/2010, dep. 12/04/2011), n.8288

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11282/2007 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato PALLADINO Luciano, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARASCO ARMANDO, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI SALERNO, COMUNE DI SALERNO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 639/2006 del GIUDICE DI PACE di SALERNO DEL

15/02/06, depositata il 16/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/11/2010 dal Consigliere Relatore dott. IPPOLISTO PARZIALE;

è presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che

nulla osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – M.F. impugna la sentenza n. 639 del 2006 del Giudice di Pace di Salerno, pubblicata il 16 febbraio 2006, che aveva respinto la sua opposizione all’ordinanza ingiunzione prefettizia, che a sua volta aveva respinto il suo ricorso avverso il verbale di accertamento n. (OMISSIS) per la violazione dell’art. 158 C.d.S., commi 1 e 5, verbale notificato il 23 marzo 2004.

Assume l’odierno ricorrente che il ricorso veniva proposto al Prefetto di Salerno in data 21 maggio 2004 e veniva respinto con provvedimento del 19 novembre 2004, recante timbro di protocollo del Comune di Salerno del 7 marzo 2005, notificato ITI marzo 2005.

L’opposizione proposta avanti il Giudice di Pace denunciava l’emissione del provvedimento oltre il termine di 210 giorni, previsto dal combinato disposto degli artt. 203 e 204 C.d.S.. Il Giudice di Pace riteneva infondata tale eccezione. Il termine previsto dalla legge, individuato in 180 giorni, era stato rispettato poichè il ricorso era stato ricevuto dal Prefetto il 25 maggio del 2004 e l’ordinanza ingiunzione era stata emessa il 19 novembre 2004.

2. – Il ricorrente articola un unico motivo di ricorso con il quale deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 203 e 204 C.d.S., dovendosi aver riguardo, ai fini del computo del termine complessivo entro il quale la Prefettura deve adottare l’ordinanza ingiunzione a seguito del ricorso, alla data di notifica dell’ordinanza ingiunzione, o quanto meno a quella che assicuri una data certa al provvedimento, e, quindi, nel caso in questione, a quella riportata sul timbro di protocollo del Comune di Salerno (7 marzo 2005). Così calcolato il termine, l’ordinanza-ingiunzione risultava tardiva.

3. – Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

4. Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., la Procura Generale ha concluso perchè il ricorso debba essere rigettato.

5. – Il ricorso è infondato e va respinto.

Quanto al primo profilo della censura, occorre osservare che questa Corte ha già avuto occasione di affermare, riguardo al termine di adozione dell’ordinanza-ingiunzione da parte del Prefetto, che deve aversi riguardo alla data di adozione del provvedimento e non già a quello della notifica (vedi di recente, Cass. 2009 n. 9420), poichè quest’ultima costituisce attività ulteriore non necessaria ai fini della giuridica esistenza e della validità dell’atto amministrativo, (eseguibile finchè il procedimento non sia prescritto L. n. 689 del 1981, ex art. 29), essendo posta a tutela dei diritti del destinatario e del relativo tempestivo esercizio (Cass. 2005 n. 10038).

Anche il secondo profilo della censura appare infondato, posto che il provvedimento amministrativo del Prefetto, che decide sul ricorso proposto avverso sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, viene a giuridica esistenza al momento della sua adozione, secondo le regole generali dei procedimenti amministrativi e quelle previste specificamente dalla speciale procedura applicabile (art. 204 C.d.S.). Tale interpretazione si desume oltre che con chiarezza dalla lettera della disposizione secondo cui “il Prefetto adotta” o “il Prefetto emette” – anche dalle indicazioni, contenute nella norma medesima, circa gli atti successivi al provvedimento prefettizio, autonomi e distinti da questo, da compiersi in sequenza temporale al fine di portare a conoscenza dell’interessato il provvedimento in questione (vedi al riguardo Cass. 2008 n. 15171).

In ogni caso, la data richiamata dal ricorrente ha evidentemente riguardo al momento in cui il provvedimento del Prefetto è pervenuto al Comune, e non già a quello di adozione, ed è quindi irrilevante ai fini in questione, perchè attinente (come il procedimento di notifica) alla fase successiva alla sua adozione.

P.T.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2011

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