Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8287 del 29/04/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/04/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 29/04/2020), n.8287

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19960-2018 proposto da:

M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE, 49,

presso lo studio dell’avvocato ADRIANO TORTORA, rappresentata e

difesa dall’avvocato DANILO BUONGIORNO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F.(OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1464/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 04/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa LA

TORRE MARIA ENZA.

Fatto

RITENUTO

che:

M.C. ricorre per la cassazione della sentenza n. 1464 del 2018 della CTR della Lombardia, depositata il 04/04/2018, che ha accolto l’appello dell’Ufficio in controversia su impugnazione di due avvisi di accertamento per IRPEF, emessi ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, relativi agli anni d’imposta 2007-2008, constatata la presenza di elementi indicatori di capacità contributiva incongruenti con i redditi dichiarati dal contribuente.

In particolare, la CTR ha ritenuto la prova offerta dalla contribuente inidonea a contrastare le presunzioni dell’Ufficio, con specifico riferimento al sostenimento delle spese di gestione con l’apporto finanziario dei genitori e del marito.

L’Agenzia delle Entrate si costituisce con controricorso.

La ricorrente deposita memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorso è affidato a due motivi.

Con il primo e secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 e art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Il ricorso è infondato.

Quanto alla violazione proposta ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il motivo è infondato, in quanto, contrariamente a quanto dedotto, la CTR ha esaminato la disponibilità delle somme fornite dai genitori e dal marito della contribuente, ritenendo però insufficientemente provato, in mancanza delle dimostrazioni non fornite- che tali fondi fossero stati impiegati per compiere le spese contestate.

Quanto alla dedotta violazione di legge, essa non sussiste.

Va premesso che “In tema di accertamento sintetico, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4 (nella formulazione applicabile “ratione temporis”), una volta che l’amministrazione abbia dimostrato, anche mediante un unico elemento certo, la divergenza tra il reddito risultante attraverso la determinazione analitica e quello attribuibile al contribuente, quest’ultimo è onerato della prova che l’imponibile così accertato è costituito, in tutto o in parte, da redditi soggetti a ritenute alla fonte o esenti ovvero da finanziamenti di terzi” (Cass. n. 13602/2018).

E’ ben vero che, come affermato dalla ricorrente “In tema di imposte sui redditi, l’accertamento del reddito con metodo sintetico, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta e, più in generale, che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore” (Cass. n. 21142 del 2016).

Tuttavia, nella fattispecie sono stati esaminati entrambi gli elementi (presunzioni dell’ufficio e prova contraria contribuente), e la CTR ha ritenuto, con congrua motivazione, in conformità ai principi sopra richiamati, che la prova contraria offerta non fosse idonea a superare le presunzioni di legge.

Costituisce principio consolidato di questa Corte quello secondo cui “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali ed il contribuente deduca che tale spesa sia il frutto di liberalità, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6 (applicabile “ratione temporis”), la relativa prova deve essere fornita dal contribuente con la produzione di documenti, dai quali emerga non solo la disponibilità all’interno del nucleo familiare di tali redditi (nella specie, da parte della madre, titolare di maggiore capacità economica), ma anche l’entità degli stessi e la durata del possesso in capo al contribuente (nella specie, il figlio) interessato dall’accertamento” (Cass. n. 1332/2016; Cfr. 7389/2018).

Prova nella fattispecie non fornita dalla contribuente.

Il ricorso deve conseguentemente essere rigettato, essendosi la CTR attenuta agli indicati e consolidati principi, ancorchè va corretta la motivazione nella parte in cui afferma che: “occorre anche la dimostrazione che le stesse disponibilità siano state impiegate alla copertura di tali spese”. Tale ulteriore prova, infatti, non è richiesta in base alla giurisprudenza sopra citata, per cui dalla sentenza, corretta nel dispositivo e nel resto della motivazione, va espunta la superiore affermazione.

Si dà atto della sussistenza, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento di Euro1.500,00 oltre spese prenotate a debito.

Si dà atto della sussistenza, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 29 aprile 2020

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