Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8287 del 12/04/2011

Cassazione civile sez. II, 12/04/2011, (ud. 05/11/2010, dep. 12/04/2011), n.8287

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8242/2007 proposto da:

COMUNE DI SENISE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA TOMMASO D’AQUINO 119, presso lo studio

dell’avvocato MARCONE CARLO, rappresentato e difeso dall’avvocato

MELFI Raffaele, giusta procura speciale per atto notaio Elvira

Polizio di Senise del 4/09/04, rep. n. 3801, allegato in atti;

– ricorrente –

contro

S.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 148/2006 del GIUDICE DI PACE di SCALEA del

6/02/06, depositata il 23/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

è presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che

nulla osserva sulla relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – Parte ricorrente impugna il su indicato provvedimento con cui il Giudice di Pace di Scalea ha accolto il ricorso in opposizione a sanzione amministrativa per violazione al Codice della Strada (art. 148) proposta dall’odierno intimato.

Lamenta che il Giudice di Pace non ha tenuto conto della sua tempestiva costituzione in giudizio, effettuata con trasmissione della stessa a mezzo posta, così non pronunciandosi anche sulla tempestiva eccezione di incompetenza territoriale, competente essendo il Giudice di Pace di Chiaramonte ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22.

Formula due motivi.

2. Il Giudice di Pace nulla dice nella sua motivazione riguardo alla (mancata) costituzione della amministrazione opposta ed ha accolto l’opposizione in relazione alla immotivata omessa immediata contestazione.

3.- Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., la Procura Generale ha concluso per iscritto perchè il ricorso debba essere rigettato.

4. – All’udienza camerale del 28 gennaio 2010 veniva disposta l’acquisizione del fascicolo d’ufficio al fine di valutare il dedotto error in procedendo.

5. – Il ricorso, quanto al primo assorbente motivo, è fondato e va accolto. Risulta dagli atti, cui questa Corte può accedere in relazione al vizio denunciato (error in procedendo) che l’opposta Amministrazione ha inviato comparsa di costituzione a mezzo posta, con la quale ha tempestivamente sollevato l’eccezione di incompetenza territoriale. Il Giudice di Pace non ne ha tenuto conto e non si è pronunciato in merito alla (peraltro fondata) eccezione di incompetenza territoriale. Occorre osservare al riguardo che la costituzione effettuata a mezzo posta, nel giudizio in questione, è del tutto rituale, particolarmente alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 13 marzo 2004 n. 98, per la quale – in conformità all’indirizzo già introdotto con la sentenza del 2002 n. 520, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, commi 1 e 2 – è costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., la L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, nella parte in cui non consente l’utilizzo del servizio postale per la proposizione dell’opposizione ad ordinanza-ingiunzione, e quindi, in senso generale, nella parte in cui non consente, per il deposito di qualsiasi atto ai fini della costituzione in giudizio, l’utilizzo del servizio postale. Va, quindi, accolto il ricorso e dichiarata la competenza del Giudice di Pace di Chiaramonte, essendo stata accertata la violazione opposta nella circoscrizione territoriale di tale ufficio.

Il secondo motivo resta assorbito.

6. – Le spese del presente giudizio verranno liquidate da giudice di merito.

P.T.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e dichiara la competenza territoriale del Giudice di Pace di Chiaromonte con termini di legge per la riassunzione. Spese al merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2011

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