Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8287 del 07/04/2010

Cassazione civile sez. I, 07/04/2010, (ud. 04/03/2010, dep. 07/04/2010), n.8287

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA QUINTINO

SELLA 41, presso lo studio dell’avvocato BURRAGATO ROSALBA, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati DEFILIPPI CLAUDIO,

CIANFANELLI DEBORAH (dell’Associazione Professionale “Defilippi e

Associati”), giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto R.G. 18/08 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

2.4.08, depositato il 22/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. DIDONE Antonio;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. CARESTIA Antonietta.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e’ del seguente tenore: “ C.A. adiva la Corte d’appello di Milano, allo scopo di ottenere l’equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 in riferimento al giudizio promosso innanzi alla Corte di appello di Torino, avente ad oggetto domanda ai sensi di detta legge, promosso con ricorso del 22 dicembre 2003, definito con decreto del 28.10.2004, impugnata con ricorso per Cassazione del 2004, deciso con sentenza del 17 maggio 2007, di cassazione con rinvio; il giudizio di rinvio era stato introdotto con atto del 2.10.2007 e definito con decreto del 23.1.2008 il diritto alla liquidazione del trattamento pensionistico comprensivo dei miglioramenti stabiliti dal CCNL del 1994, definito con sentenza di rigetto del 12.7.2005.

La Corte d’appello, con decreto del 22 aprile 2008, osservava che i giudizi innanzi alla Corte d’appello di Torino erano durati ciascuno quattro mesi, quindi in relazione ad essi non vi era stata violazione del termine di ragionevole durata, neppure vulnerato in relazione al giudizio di legittimita’, siccome era stato definito in due anni e mezzo, e rigettava la domanda, condannando il ricorrente a pagare le spese del giudizio.

Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso C. A., affidato ad un motivo; ha resistito con controricorso il Ministro della giustizia.

OSSERVA:

1.- Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di legge (L. n. 89 del 2001, art. 2; artt. 6, 13 e 41 CEDU), nonche’ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), deducendo che il giudizio presupposto dovrebbe ritenersi protratto dal 22.12.2003 al 23.1.2008, data della decisione resa all’esito del giudizio di rinvio e non sarebbero considerabili le singole fasi.

La durata di oltre quattro anni sarebbe irragionevole per un giudizio ex lege n. 89 del 2001 e comporterebbe la fondatezza della domanda, dovendo l’equa riparazione essere quantificata in Euro 1.000,00 – 1.500,00 per anno di durata della procedura, da aumentare ad Euro 2.000,00 per le cause di particolare rilevanza. Pertanto, nella specie il danno non patrimoniale avrebbe dovuto essere quantificato in Euro 2.065,83 per anno di causa, quindi in complessivi Euro 8.000,00.

Il ricorrente formula, infine, quesito di diritto con il quale chiede di stabilire se il giudice del merito debba uniformarsi alla giurisprudenza della Corte EDU ed attribuire rilievo al periodo di tempo complessivamente necessario affinche’ il diritto di credito azionato dal ricorrente trovi concreta attuazione e non solo alle singole fasi o gradi del giudizio, calcolando l’equa riparazione secondo gli standard del giudice europeo.

2.- Il motivo sembra solo in parte manifestamente fondato e va accolto per quanto di ragione, entro i limiti di seguito precisati.

Alle questioni poste con i motivi va data soluzione ribadendo i seguenti principi, consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, in virtu’ dei quali:

la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 dispone che la ragionevole durata di un processo va verificata in concreto, facendo applicazione dei criteri stabiliti da detta norma all’esito di una valutazione degli elementi previsti da detta norma (per tutte, Cass. n. 6039, n. 4572 e n. 4123 del 2009; n. 8497 del 2008) e in tal senso e’ orientata anche la giurisprudenza della Corte EDU (tra le molte, sentenza 1^ sezione del 23 ottobre 2003, sul ricorso n. 39758/98), la quale ha tuttavi’a stabilito un parametro tendenziale che fissa la durata ragionevole del giudizio, rispettivamente, in anni tre, due ed uno per il giudizio di primo, di secondo grado e di legittimita’;

siffatto parametro va osservato dal giudice nazionale e da esso e’ possibile discostarsi, purche’ in misura ragionevole e sempre che la relativa conclusione sia confortata con argomentazioni complete, logicamente coerenti e congrue, restando comunque escluso che i criteri indicati nell’art. 2, comma 1, di detta legge permettano di sterilizzare del tutto la rilevanza del lungo protrarsi del processo (Cass., Sez. un., n. 1338 del 2004; in seguito, tra le tante, Cass. n. 4123 e n. 3515 del 2009);

pur essendo possibile individuare degli standard di durata media ragionevole per ogni fase del processo, deve sempre procedersi ad una valutazione sintetica e complessiva, anche quando esso si sia articolato in gradi e fasi (tra le molte, Cass. n. 23506 del 2008; n. 18720 del 2007; n. 17554 del 2006; n. 8717 del 2006; n. 28864 del 2005; n. 6856 del 2004), cio’ che puo’ fare escludere la sussistenza del diritto, qualora il termine di ragionevole di una fase risulti violato, senza tuttavia che lo sia stato quello concernente l’intera durata del giudizio (nelle due fasi di merito e di legittimita’); la precettivita’, per il giudice nazionale, della giurisprudenza del giudice europeo non concerne anche il profilo relativo al moltiplicatore della base di calcolo per l’equa riparazione: mentre, infatti, per la CEDU l’importo assunto a base del computo in riferimento ad un anno va moltiplicato per ogni anno di durata del procedimento (e non per ogni anno di ritardo), per il giudice nazionale e’, sul punto, vincolante la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a, ai sensi del quale e’ influente solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole, non incidendo questa diversita’ di calcolo sulla complessiva attitudine della citata L. n. 89 del 2001 ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo (per tutte, Cass. n. 4572 del 2009; n. 11566 e n. 1354 del 2008; n. 23844 del 2007);

Inoltre, va precisato che non puo’ computarsi il tempo ascrivibile alla parte, poiche’, nel caso di impugnazione, la possibilita’ della parte di avvalersi del termine lungo e di procrastinare l’impugnazione o il giudizio di rinvio costituisce esercizio di una legittima facolta’, che tuttavia non puo’ ricadere sullo Stato, potendo peraltro anche costituire indice di scarso interesse per la causa, essendo palese che ad un pressante interesse corrisponde una sicura tempestivita’ nell’attivarsi per l’instaurazione del giudizio.

Relativamente alla quantificazione del danno, vanno qui ribaditi i seguenti principi, consolidati nella giurisprudenza di questa Corte:

il danno non patrimoniale e’ conseguenza normale, ancorche’ non automatica, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo e va ritenuto sussistente, senza bisogno di specifica prova (diretta o presuntiva), in ragione dell’obiettivo riscontro di detta violazione, sempre che non ricorrano circostanze particolari che ne evidenzino l’assenza nel caso concreto (Cass. S.U. n. 1338 e n. 1339 del 2004; successivamente, per tutte, Cass. n. 3515 del 2009; n. 6 898 del 2008; n. 23844 del 2007);

i criteri di determinazione del quantum della riparazione applicati dalla Corte europea non possono essere ignorati dal giudice nazionale, che deve riferirsi alle liquidazioni effettuate in casi simili dalla Corte di Strasburgo che, con decisioni adottate a carico dell’Italia il 10 novembre 2004 (v., in particolare, le pronunce sul ricorso n. 62361/01 proposto da R.F. e sul ricorso n. 64897/01 Z.), ha individuato nell’importo compreso fra Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00 per anno il parametro per la quantificazione dell’indennizzo, che deve essere osservato dal giudice nazionale, con la facolta’ di apportare le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda (quali:

l’entita’ della posta in gioco, il numero dei tribunali che hanno esaminato il caso in tutta la durata del procedimento ed il comportamento della parte istante; per tutte, Cass. n. 4572 e n. 3515 del 2009; n. 1630 del 2006), purche’ motivate e non irragionevoli (tra le molte, a quelle da ultimo richiamate, aggiungi Cass. n. 6039 del 2009; n. 6898 del 2008);

resta invece escluso che le norme disciplinatrici della fattispecie permettano di riconoscere una ulteriore somma arbitrariamente indicata in una data entita’, svincolata da qualsiasi parametro e dovuta in considerazione dell’oggetto e della natura della controversia. Infatti, come ha chiarito questa Corte, i giudici europei hanno affermato che una somma piu’ elevata rispetto a detto parametro deve essere riconosciuta nel caso in cui la controversia riveste una certa importanza ed ha quindi fatto un elenco esemplificativo, comprendente le cause di lavoro e previdenziali.

Tuttavi’a, cio’ non implica alcun automatismo, ma significa soltanto che dette cause, in considerazione della loro natura, e’ probabile che siano di una certa importanza (Cass. n. 18012 del 2008). In applicazione di detti principi, avendo riguardo al parametro della Corte EDU, il termine di ragionevole durata del giudizio di legittimita’ va fissato in anni uno e da detto parametro il decreto si e’ discostato senza adeguata motivazione, mentre ha correttamente espunto le fasi di stasi, corrispondenti al tempo decorso per proporre impugnazione. In relazione alle censure accolte, il decreto potra’ essere cassato e la causa essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

In applicazione dello standard della Corte EDU, la durata ragionevole del giudizio di legittimita’ va fissata in anni uno e quella di ciascuna fase di merito in mesi quattro dal deposito del ricorso, avendo riguardo alla disciplina fissata dalla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 6.

Ne consegue che, poiche’ il giudizio e’ durato circa 4 mesi e 26 giorni (la prima fase dal 22.12.03 al 28.1.04; la seconda fase di merito, in sede di rinvio, 3 mesi e 20 giorni) e quello di legittimita’ circa tre anni, la durata eccedente deve ritenersi di un anno ed otto mesi.

Pertanto, in applicazione dello standard minimo CEDU – che nessun argomento del ricorso impone e consente di derogare in melius, occorrendo avere riguardo alla posta in gioco del giudizio di equa riparazione, di cui si lamenta il ritardo (conclusosi con la liquidazione della somma di Euro 2.125,00), non a quella del precedente giudizio – individuato nella somma di Euro 1.000,00 per ciascun anno di ritardo il parametro di indennizzo del danno non patrimoniale, va riconosciuta all’istante la somma di Euro 1.664,00, in relazione al tempo sopra indicato, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Le spese, liquidate come in dispositivo, potranno seguire la soccombenza quanto al giudizio di merito e per la meta’ quanto alla presente fase, dichiarando compensata la residua parte, sussistendo giusti motivi, in considerazione del parziale accoglimento del ricorso.

Pertanto, il ricorso puo’ essere trattato in Camera di consiglio, ricorrendone i presupposti di legge”.

La difesa del ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

2.- Il Collegio condivide e fa proprie le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono all’accoglimento del ricorso, con le seguenti precisazioni.

Quanto alla durata, va evidenziato che la relazione contiene un errore materiale nella parte in cui indica il ritardo in un anno e otto mesi, la’ dove intendeva riferirsi con tale durata a quella ragionevole. Si’ che, essendosi il procedimento presupposto protratto dal dicembre 2003 al gennaio 2008, dalla durata complessiva va detratta quella innanzi indicata come durata ragionevole e il periodo eccedente va determinato in due anni e quattro mesi.

Relativamente alla misura dell’equa riparazione per il danno non patrimoniale, va osservato che, secondo la piu’ recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo, qualora non emergano elementi concreti in grado di farne apprezzare la peculiare rilevanza, l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa, alla luce di quelle operate dal giudice nazionale nel caso di lesione di diritti diversi da quello in esame, impone di stabilirla, di regola, nell’importo non inferiore ad Euro 750,00, per anno di ritardo, in virtu’ degli argomenti svolti nella sentenza di questa Corte n. 16086 del 2009, i cui principi vanno qui confermati, con la precisazione che tale parametro va osservato in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, dovendo aversi riguardo, per quelli successivi, al parametro di Euro 1.000,00, per anno di ritardo, dato che l’irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un evidente aggravamento del danno.

Da ultimo, il danno patrimoniale (riferito alle maggiori spese processuali) e’ solo affermato in ricorso e, peraltro, dal testo del decreto impugnato non risulta richiesto in sede di merito.

In relazione alle censure accolte, cassato il decreto, ben puo’ procedersi alla decisione nel merito del ricorso, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Pertanto, per le ragioni dianzi indicate l’Amministrazione resistente deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 1.750,00, oltre interessi legali dalla domanda nonche’ al rimborso delle spese processuali del grado di merito, liquidate in dispositivo, nonche’, nella misura di 1/2 di quelle di legittimita’, compensate per il resto alla luce del limitato accoglimento del ricorso (a fronte della maggiore somma richiesta con il ricorso: Euro 2.065,00 per anno, oltre al danno patrimoniale).

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 1.750,00 per indennizzo, gli interessi legali su detta somma dalla domanda e le spese del giudizio:

che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 311,00 per diritti e Euro 445,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario; che compensa in misura di 1/2 per il giudizio di legittimita’, gravando l’Amministrazione del residuo 1/2 e che determina per l’intero in Euro 595,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 4 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2010

 

 

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