Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8286 del 30/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 30/03/2017, (ud. 13/01/2017, dep.30/03/2017),  n. 8286

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5590-2016 proposto da:

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 50,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO IORIO, rappresentato e difeso

dall’avvocato CARMELO SANDOMENICO giusta procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in qualità di incorporante

la MPS BANCA PERSONALE S.P.A., C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona del

sostituto titolare dell’Area territoriale sud, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA TACITO 50, presso lo studio dell’avvocato

PAOLO IORIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

ALESSANDRO RONGA e RAFFAELLO IORIO giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 306/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

emessa il 16/12/2014 e depositata il 21/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA

SCALDAFERRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio,

rilevato che F.A. ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d’Appello di Napoli, accogliendo il gravame proposto da MPS Banca Personale s.p.a., ha dichiarato valido il contratto denominato “(OMISSIS)”, respingendo l’appello incidentale del F. con cui egli, tra gli altri motivi, lamentava la omessa pronuncia in ordine alla mancata previsione della facoltà di recesso di cui all’art. 30, comma 6 T.U.F.; che l’intimata Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., in qualità di incorporante di MPS Banca Personale s.p.a., resiste con controricorso; considerato che il ricorrente, con unico motivo di ricorso, lamenta che la corte distrettuale, nel ritenere che non risulta da alcun documento in atti che il contratto in questione fosse stato concluso fuori sede, avrebbe violato l’art. 30 T.U.F e l’art. 1326 c.c., comma 1 in quanto il documento da lui compilato e firmato era titolato “proposta di adesione al piano finanziario denominato (OMISSIS)”, e ad esso era seguita una comunicazione della Banca del Salento con la quale si dava atto della ricezione della proposta, trascrivendone il contenuto in segno di benestare ed accettazione, sì che il contratto doveva ritenersi perfezionato nel luogo – il domicilio di esso ricorrente – in cui tale comunicazione era indirizzata;

che, a norma dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1 (nel testo modificato dalla L. n. 197 del 2016), è stata fissata adunanza camerale su proposta del relatore, che ha ravvisato un’ipotesi di inammissibilità del ricorso;

che, nel termine stabilito dall’art. 380 bis, comma 2, la ricorrente ha depositato memoria;

ritenuto, all’esito della odierna adunanza, che non risulta indicato in ricorso se – ed eventualmente in quale scritto difensivo o atto del giudizio di merito – sia stata dedotta la questione relativa alla interpretazione del contenuto dispositivo dei documenti citati in ricorso ai fini delle modalità con cui il contratto in oggetto è stato perfezionato;

che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, in sede di legittimità non è consentita la proposizione di nuove questioni di diritto quando esse presuppongano o richiedano, come nel caso di specie, nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto preclusi alla Corte di cassazione (cfr.: Cass. n. 2443/16, n. 7048/16, n. 10437/06);

che pertanto la declaratoria di inammissibilità si impone, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al rimborso in favore della controparte costituita delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 5.200,00 di cui Euro 100,00 per esborsi oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2017

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