Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8286 del 29/04/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/04/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 29/04/2020), n.8286

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29509-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.Q.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2363/3/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 02/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che in controversia su impugnazione del silenzio rifiuto su istanza di rimborso proposta da S.Q., ufficiale dell’aeronautica militare avente ad oggetto il rimborso della maggiore Irpef corrispondente all’omessa riduzione dell’imponibile sulla quota di indennità di buonuscita per i servizi ammessi a riscatto (12 anni) – ha respinto l’appello dell’Ufficio, confermando la sentenza di primo grado.

La CTR ha in particolare statuito, in base ai principi di cui a Corte Cost. n. 178/86, che la buonuscita è assoggettata a Irpef con tassazione separata previa determinazione della base imponibile, con conseguente riduzione dell’importo lordo in funzione dei contributi previdenziali a carico del dipendente, ed accertava che l’INPDAI, alla cessazione del servizio nell’anno 2007, non aveva effettuato la corrispondente riduzione della base imponibile, in contrasto con il TUIR, art. 10, comma 1, lett. e). Concludeva che la porzione di indennità di buonuscita relativa ai periodi riscattati avrebbe dovuto essere assoggettata allo stesso regime tributario del servizio di ruolo, con corrispondente riduzione dell’importo relativo ai contributi previdenziali a carico del dipendente.

Il contribuente è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo si deduce violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al TUIR, art. 17, ora art. 19, comma 2 bis, e del TUIR, art. 10, comma 1, lett. e), e L. n. 482 del 1985, art. 2.

Il motivo è fondato e va accolto.

La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che “in tema di determinazione della base imponibile ai fini Irpef, a norma della L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 2, “ove la formazione di una parte dell’indennità di buonuscita spettante al dipendente pubblico a tempo indeterminato venga alimentata con contributi interamente ed esclusivamente a carico del dipendente, versati volontariamente per servizi pre-ruolo ammessi a riscatto, tale parte dell’indennità non va sottratta all’imposizione fiscale ordinaria, posto che, in questo caso, la funzione del versamento consegue essenzialmente il riconoscimento normativo di un’anzianità convenzionale, con il beneficio della valutazione di periodi altrimenti non valutabili” (così Cass. n. 26247 del 19/12/2016, che richiama Cass. n. 8403 del 05/04/2003).

E’ stato altresì statuito, in fattispecie analoga, riguardante la maggiore ritenuta effettuata dall’INPDAP sulla liquidazione di indennità di buonuscita di un ufficiale dell’Aeronautica Militare (Cass., Sez V, Ordinanza n. 16560 del 22/06/2018, Cass. n. 8718/2019), che il principio, collegato alla sentenza della Corte Cost. n. 178 del 27 giugno 1986, è quello secondo cui la non tassabilità “pro parte” è determinata in base al rapporto, alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, tra l’aliquota del contributo previdenziale posta carico dei lavoratori dipendenti e quella complessiva del contributo medesimo, potendosi perciò concludere che la disposizione di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, non è applicabile nell’ipotesi di contribuzione volontaria totalmente a carico del lavoratore.

La CTR non si è attenuta agli indicati principi, per cui il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2020

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2020

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