Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8286 del 12/04/2011

Cassazione civile sez. II, 12/04/2011, (ud. 05/11/2010, dep. 12/04/2011), n.8286

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7798/2007 proposto da:

T.D.J.I., elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZALE DELLE MEDAGLIE D’ORO 7, presso lo studio dell’avvocato DE

STEFANIS CLAUDIO, rappresentata e difesa dall’avvocato COLAIACOMO

Graziella, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI ROMA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1599/2006 del GIUDICE DI PACE di ROMA del

6/12/05, depositata il 16/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/11/2010 dal Consigliere Relatore dott. IPPOLISTO PARZIALE;

è presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che

nulla osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – T.D.J.I. impugna la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 1599 del 2006, pubblicata il 16 gennaio 2006, che respingeva la sua opposizione proposta avverso l’ordinanza ingiunzione che aveva a sua volta respinto il ricorso avverso il verbale n. (OMISSIS) del 6 maggio 2004, redatto da un ausiliare del traffico e relativo alla violazione dell’art. 157 C.d.S., comma 6, per aver sostato senza esporre il titolo di pagamento.

Avanti il Giudice di Pace deduceva quattro motivi di ricorso e tra questi la nullità dell’ordinanza ingiunzione per la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 18, perchè, malgrado avesse espressamente formulato richiesta di audizione, non era seguita alcuna convocazione pur facendosi riferimento nell’ordinanza ingiunzione alla sua assenza alla disposta audizione.

2. – Il Giudice di Pace rigettava l’opposizione, ritenendo per quanto interessa in questa sede che l’atto amministrativo “è validamente motivato, per quanto attiene la mancata audizione del teste, nella ordinanza viene espressamente indicato che non si presentava in audizione”. Il Giudice di Pace attribuiva a tale dichiarazione valore probatorio fino a querela di falso, trattandosi di fatti attestati da pubblico ufficiale.

3. – L’odierna ricorrente articola due motivi di ricorso. Col primo lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 18, osservando che la richiesta di audizione era stata tempestivamente avanzata e che ella non aveva ricevuto alcuna comunicazione in ordine alla disposta audizione e di tanto non vi era stata alcuna prova da parte dell’amministrazione. Osservava ancora che in sede di opposizione era stata espressamente contestata proprio la mancanza dell’avviso di convocazione, in relazione al quale l’onere probatorio non poteva che essere riferibile alla pubblica amministrazione.

Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 157 e 204 C.d.S., e della L. n. 241 del 1990, art. 3, nonchè insufficiente motivazione. Lamenta la ricorrente che il Giudice di Pace al riguardo aveva fornito una stringatissima motivazione da ritenersi del tutto insufficiente. A fronte della contestazione, già avanzata in sede di ricorso al Prefetto, secondo la quale vi sarebbe stata una irregolare delineazione della segnaletica imputabile all’amministrazione, quest’ultima aveva fornito una motivazione tautologica e fittizia, non oggetto di alcuna valutazione da parte del Giudice di Pace che si era limitato ad affermare che l’atto amministrativo era “validamente motivato”.

4. – Parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

5. – Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., la Procura Generale ha concluso per il rigetto del ricorso, atteso il nuovo orientamento affermato al riguardo da Cass. Sezioni Unite n. 1786 del 2010.

6. – Il ricorso è infondato e va respinto.

Quanto al primo motivo, Questa Corte, come ha correttamente osservato il Procuratore generale, ha affermato a Sezioni Unite (Cass. 2010 n. 1786) il seguente principio: “In tema di ordinanza ingiunzione per l’irrogazione di sanzioni amministrative – emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 204, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo della L. 24 novembre 1981, n. 689, ex art. 18 – la mancata audizione dell’interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l’atto, gli argomenti a proprio favore che l’interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all’autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale”.

Di conseguenza non sussiste la denunciata violazione di legge.

Quanto al secondo motivo, occorre rilevare che questa Corte, con la medesima decisione appena richiamata, ha anche affermato il seguente principio di diritto “in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l’irrogazione di sanzioni amministrative – emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 204, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo della L. 24 novembre 1981, n. 689, ex art. 18 – i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall’interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l’insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l’atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto”.

Conseguentemente non sussiste la violazione di legge dedotta, perchè la ricorrente non avrebbe dovuto dedurre il solo vizio di motivazione del provvedimento impugnato, ma argomentare nel merito le sue difese, per provocare una valutazione al riguardo del giudicante. Il motivo odierno è invece volto al rilievo del vizio di motivazione anche da parte del giudice di pace.

P.T.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2011

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