Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8285 del 30/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 30/03/2017, (ud. 03/03/2017, dep.30/03/2017),  n. 8285

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1389/2016 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA

292, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO CLEMENTE, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.M.G., AN.MO.GI.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 13891/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 25/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

C.A. convenne innanzi al Giudice di pace di Roma Giampaolo e An.Mo.Gi. e, premesso che costoro le avevano venduto un’autovettura usata, lamentò che si era verificato un guasto riconducibile ad un vizio del veicolo – la mancata sostituzione della cinghia di distribuzione nei termini prescritti dalla casa costruttrice -, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni.

I convenuti si costituirono imputando l’accaduto al normale deterioramento d’uso del veicolo.

Il Giudice di pace accolse la domanda.

A.M.G. e Gi. appellarono la sentenza ed il Tribunale di Roma accolse il gravame; il Tribunale osservò, in proposito, che l’acquirente non aveva dato prova convincente del vizio, in quanto la rottura della cinghia rientrava nei rischi connessi allo stato di vetustà del veicolo, immatricolato otto anni prima dell’acquisto e con oltre 150.000 km percorsi; rilevò inoltre che poco prima della consegna i venditori avevano fatto eseguire il tagliando di controllo sull’auto, dal che doveva desumersi che quest’ultima era stata venduta in condizioni di efficienza.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione C.A. sulla base di un unico motivo e gli intimati non hanno svolto difese.

Ritenuto che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente infondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

La ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Con l’unica censura la ricorrente denunzia violazione dell’art. 1490 c.c., e art. 115 c.p.c., assumendo che il Tribunale avrebbe ritenuto insussistente l’usura della cinghia, ancorchè fosse pacifico il contrario, ed affermato contraddittoriamente che l’autovettura era in condizioni di efficienza ed al contempo vetusta, facendo erroneamente rientrare fra i rischi legati all’acquisto la mancata manutenzione del mezzo. Nei termini proposti la censura appare manifestamente infondata, poichè si risolve nella richiesta di rivalutazione di elementi fattuali già presi in esame dal giudice di merito, non consentita in questa sede, deducendo, sub specie della violazione dell’art. 1490 c.c., non un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata dall’invocata norma di legge, quanto un’erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, questione inerente alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, soltanto nei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Nè, del resto, il ricorso si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che fa buon governo del principio secondo cui spetta sempre al compratore l’onere della prova dei vizi, delle conseguenze dannose e del nesso causale fra gli uni e le altre (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18125 del 26/07/2013), e rileva in fatto come detta prova non sia stata compiutamente fornita.

Per di più, in ordine all’applicabilità delle norme sulla garanzia per vizi nella vendita di cose usate, il riferimento al bene come non nuovo comporta che la promessa del venditore è determinata dallo stato del bene stesso conseguente al suo uso, e che le relative qualità si intendono ridotte in ragione dell’usura, che va considerata come quella concreta che scaturisce dalla reali vicende cui il bene stesso sia stato sottoposto nel periodo precedente la vendita (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5251 del 15/03/2004; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23346 del 04/11/2009).

Il ricorso va quindi rigettato.

Non occorre provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione, in quanto gli intimati non hanno svolto attività difensive.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto l’art. 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione di cui al ricorso R.G. 411/2015, integralmente rigettato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta – 2 Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA