Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8285 del 29/04/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/04/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 29/04/2020), n.8285

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4044-2019 proposto da:

FINCOS ALASSIO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso

il Dott. ALFREDO PLACIDI, rappresentata e difesa dagli avvocati

CINZIA PICCO, PAOLO SCAPARONE;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ALASSIO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE

di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato SIMONE CONTRI;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), AGENZIA DELLE ENTRATE

RISCOSSIONE DI (OMISSIS);

– intimate –

avverso la sentenza n. 804/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LIGURIA, depositata il 19/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la società contribuente proponeva ricorso avverso gli avvisi di accertamento del comune di Alassio per la tassa di smaltimento sui rifiuti solidi urbani relativa agli anni 2011 e 2012;

la Commissione Tributaria Provinciale dichiarava inammissibile il ricorso della società contribuente;

la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello della società contribuente, confermando l’inammissibilità del’appello, ritenendo doversi distinguere tra l’atto presupposto (l’avviso di accertamento del Comune) da quello consequenziale (la cartella di pagamento, oggetto dell’odierno giudizio), di conseguenza distinguendo tra l’esame sul contenuto sostanziale del primo (ormai precluso dall’intervenuta decadenza) da quello formale del secondo (legittimo);

la società contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso mentre il comune di Alassio si costituiva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con il motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la società contribuente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 113 Cost., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, commi 1 e 3, e art. 21, in quanto la cartella di pagamento sarebbe autonomamente impugnabile anche per motivi sostanziali riguardanti la pretesa impositiva, non essendo ammissibile che il termine di decadenza decorra diversamente in ragione del vizio dedotto;

considerato che, secondo questa Corte:

in tema di contenzioso tributario, posto che, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l’impugnazione della cartella di pagamento per dolersi di vizi inerenti agli avvisi di accertamento già notificati e non opposti nei termini (Cass. n. 13102 del 2017; n. 2944 del 2018);

in sede di impugnazione della cartella esattoriale non può essere dedotta la violazione del termine di decadenza di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, trattandosi di vizio dell’avviso di accertamento presupposto che deve essere fatto valere mediante la proposizione di tempestivo ricorso contro tale atto, ove regolarmente notificato, potendo, in detta ipotesi, la cartella di pagamento essere contestata soltanto per vizi propri (Cass. n. 12759 del 2018);

ritenuto che la CTR si attenuta ai suddetti principi laddove ha distinto tra l’atto presupposto (l’avviso di accertamento del Comune) da quello consequenziale (la cartella di pagamento, oggetto dell’odierno giudizio), di conseguenza distinguendo tra l’esame sul contenuto sostanziale del primo (ormai precluso dall’intervenuta decadenza) dalla possibilità di esercitare solo un controllo formale sul secondo;

ritenuto pertanto che il ricorso va rigettato e che le spese seguono la soccombenza.

PQM

rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 3.000, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2020

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