Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8285 del 07/04/2010

Cassazione civile sez. I, 07/04/2010, (ud. 04/03/2010, dep. 07/04/2010), n.8285

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 761-2009 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIULIA

COLLEREDO 46/48, presso lo studio dell’avvocato DE PAOLA GABRIELE,

che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI

MINISTRI;

– intimati –

avverso il decreto n. 1134/2006 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA

dell’8.11.07, depositato il 14/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

p. 1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è del seguente tenore: ” S.M. adiva la Corte d’appello di Venezia, allo scopo di ottenere l’equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 in riferimento al giudizio promosso innanzi alla Corte dei conti, con ricorso del 10.1.98, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto ad ottenere la riliquidazione della pensione, non definito alla data del 26.10.06.

La Corte d’appello, con decreto del 14 novembre 2007, fissato il termine di ragionevole durata del giudizio in anni tre, liquidava, a titolo di equa riparazione per il danno non patrimoniale, per il periodo eccedente detto termine (anni 5, mesi 9 e giorni 16), Euro 500,00 per anno di ritardo, in considerazione della posta in gioco e del carattere collettivo del ricorso, quindi complessivi Euro 2.800,00, con il favore delle spese del giudizio.

Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso S. M., affidato a due motivi; non ha svolto attività difensiva la Presidenza del Consiglio dei ministri.

OSSERVA 1.- Il primo motivo denuncia violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2; artt. 6 e 41 CEDU (art. 360 c.p.c., n. 3), nella parte EDU (Euro 1.000,00/1.500,00 ad anno), facendo generico riferimento alla posta in gioco ed al carattere collettivo del ricorso, che sarebbe circostanza inidonea a giustificare detto discostamento.

Il mezzo si chiude con quesito di diritto concernente i presupposti del discostamento dal parametro della Corte EDU e la rilevanza a questo fine del carattere collettivo del ricorso.

Il secondo motivo denuncia difetto di motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5), nella parte in cui il decreto ha motivato la quantificazione del risarcimento facendo riferimento alla posta in gioco, senza prendere in esame la natura della controversia ed al carattere collettivo del ricorso.

2.- I motivi, da esaminare congiuntamente, in quanto giuridicamente e logicamente connessi, sembrano manifestamente fondati, entro i limiti e nei termini di seguito precisati.

Alle questioni poste con i motivi va data soluzione ribadendo i seguenti principi, consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, in virtù dei quali:

i criteri di determinazione del quantum della riparazione applicati dalla Corte Europea non possono essere ignorati dal giudice nazionale, che deve riferirsi alle liquidazioni effettuate in casi simili dalla Corte di Strasburgo che, con decisioni adottate a carico dell’Italia il 10 novembre 2004 (v., in particolare, le pronunce sul ricorso n. 62361/01 proposto da Riccardi Fizzati e sul ricorso n. 64897/01 Zullo), ha individuato nell’importo compreso fra Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00 per anno il parametro per la quantificazione dell’indennizzo, che deve essere osservato dal giudice nazionale, con la facoltà di apportare le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda (quali:

l’entità della “posta in gioco”, il “numero dei tribunali che hanno esaminato il caso in tutta la durata del procedimento” ed il comportamento della parte istante; per tutte, Cass. n. 4572 e n. 3515 del 2009; n. 1630 del 2006), purchè motivate e non irragionevoli (tra le molte, a quelle da ultimo richiamate, aggiungi Cass. n. 6039 del 2009; n. 6898 del 2008);

la proposizione di un ricorso in forma collettiva e indifferenziata non equivale certamente a trasferire sul “gruppo”, come entità amorfa, e quindi a neutralizzare situazioni di angoscia o patema d’animo riferibili specificamente a ciascun singolo consorte in lite (Cass. n. 27610 del 2008) e non consente, in carenza di ulteriori argomenti, un irragionevole discostamento dal parametro della Corte EDU. la precettività, per il giudice nazionale, della giurisprudenza del giudice Europeo non concerne anche il profilo relativo al moltiplicatore della base di calcolo per l’equa riparazione: mentre, infatti, per la CEDU l’importo assunto a base del computo in riferimento ad un anno va moltiplicato per ogni anno di durata del procedimento (e non per ogni anno di ritardo), per il giudice nazionale è, sul punto, vincolante la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a), ai sensi del quale è influente solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole, non incidendo questa diversità di calcolo sulla complessiva attitudine della citata L. n. 89 del 2001 ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo (per tutte, Cass. n. 4572 del 2009; n. 11566 e n. 1354 del 2008; n. 23844 del 2007).

Dando continuità all’orientamento di questa Corte, in relazione al quesito posto con il primo mezzo va data soluzione nel senso che la posta in gioco costituisce una componente valutabile al fine della quantificazione del risarcimento, purchè sia dato adeguatamente conto della medesima, mentre il carattere ‘collettivò del ricorso, di per sè, in difetto di ulteriori esplicitazioni non può giustificare un irragionevole discostamento dal parametro del giudice Europeo.

Siffatti principi non sono stati correttamente applicati dal giudice del merito, il quale ha liquidato per il danno non patrimoniale Euro 500,00 per anno di ritardo, discostandosi in modo irragionevole dal parametro del giudice Europeo, facendo generico riferimento alla posta in gioco ed al carattere collettivo del ricorso, quindi con motivazione insufficiente ed incongrua.

In relazione alle censure accolte, il decreto deve essere cassato e la causa potrà essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. In relazione Pertanto, in applicazione dello standard minimo CEDU – che nessun argomento del ricorso impone e consente di derogare in melius – individuato nella somma di Euro 1.000,00 per ciascun anno di ritardo il parametro di indennizzo del danno non patrimoniale, potrebbe essere riconosciuta all’istante la somma di Euro 5.600,00, in relazione agli anni eccedenti il triennio, come incensurabilmente accertato dal giudice del merito (anni 5, mesi nove e giorni sedici), oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Le spese, liquidate come in dispositivo, potrebbero essere poste a carico della soccombente quanto al giudizio di merito e per la metà quanto alla presente fase, dichiarando compensata la residua parte, sussistendo giusti motivi, in considerazione della natura della questione controversa. Pertanto, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, ricorrendone i presupposti di legge”.

p. 2.- Il Collegio condivide e fa proprie le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono all’accoglimento del ricorso, con le seguenti precisazioni.

Relativamente alla misura dell’equa riparazione per il danno non patrimoniale, va osservato che, secondo la più recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo, qualora non emergano elementi concreti in grado di farne apprezzare la peculiare rilevanza, l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa, alla luce di quelle operate dal giudice nazionale nel caso di lesione di diritti diversi da quello in esame, impone di stabilirla, di regola, nell’importo non inferiore ad Euro 750,00, per anno di ritardo, in virtù degli argomenti svolti nella sentenza di questa Corte n. 16086 del 2009, i cui principi vanno qui confermati, con la precisazione che tale parametro va osservato in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, dovendo aversi riguardo, per quelli successivi, al parametro di Euro 1.000,00, per anno di ritardo, dato che l’irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un evidente aggravamento del danno.

In relazione alle censure accolte, cassato il decreto, ben può procedersi alla decisione nel merito del ricorso, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Pertanto, per le ragioni indicate nella relazione l’Amministrazione resistente deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 5.042,00, oltre interessi legali dalla domanda nonchè al rimborso delle spese processuali del grado di merito, liquidate in dispositivo, nonchè, nella misura di hi di quelle di legittimità, compensate per il resto alla luce del limitato accoglimento del ricorso.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 5.042,00 per indennizzo, gli interessi legali su detta somma dalla domanda e le spese del giudizio:

che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50 per esborsi, Euro 378,00 per diritti e Euro 445,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario, che compensa in misura di 1/2 per il giudizio di legittimità, gravando l’Amministrazione del residuo 1/2 e che determina per l’intero in Euro 595,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2010

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