Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8284 del 12/04/2011

Cassazione civile sez. II, 12/04/2011, (ud. 05/11/2010, dep. 12/04/2011), n.8284

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13862-2006 proposto da:

T.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI

189, presso lo studio dell’avvocato TEOFILI MARIO, che lo rappresenta

e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TEMPIO DI GIOVE 21, presso

l’Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso dall’avvocato ONOFRI

LUIGI, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 11985/2005 del GIUDICE DI PACE di ROMA

dell’8/03/05, depositata il 14/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/11/2010 dal Consigliere Relatore dott. IPPOLISTO PARZIALE; è

presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che

nulla osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – L’avvocato T.M. impugna la sentenza n. 1985 del 2005, depositata il 14 marzo 2005, del Giudice di Pace di Roma che rigettava la sua opposizione avverso la cartella esattoriale (OMISSIS), deducendo di non aver mai ricevuto la notifica dei verbali di violazione alle norme del Codice della Strada che avevano dato luogo a tale richiesta.

2. – Il Giudice di Pace rigettava il ricorso, rilevando che dalla documentazione esibita dal Comune di Roma, costituitosi a giudizio con funzionario, risultava che “i verbali erano stati ritualmente notificati a mezzo servizio postale nei termini di legge, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., che prevede tale notifica quando, come nel caso di specie, la stessa non sia vietata”. Non era quindi applicabile l’art. 139 c.p.c. “in quanto lo stesso prescrive l’invio della raccomandata quando l’ufficiale giudiziario notifica nelle mani del portiere o di un vicino che accetti l’atto”.

3. – Il ricorrente articola due motivi di ricorso. Col primo lamenta la nullità della notifica dei verbali contravvenzionali, avvenuta a mani del portiere del suo stabile, senza che l’ufficiale postale effettuasse alcuna ricerca del notificando o di un suo familiare o addetto alla casa. Aggiunge che non gli era stata inviata alcuna raccomandata circa l’avvenuta notifica al portiere ex art. 139 c.p.c., comma 4. Deduce quindi violazione e falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c., commi 2 e 3 e della L. n. 890 del 1992, art. 7, comma 3. Col secondo deduce vizi di motivazione.

4. – Resiste con controricorso il Comune di Roma, il quale deduce la regolarità del procedimento di notifica, posto che l’ufficiale postale con “l’apposizione della crocettatura della casella stampata sulla busta concernente il verbale di accertamento, relativa alla consegna al portiere, presuppone ovviamente la infruttuosa ricerca del destinatario e il mancato preventivo rinvenimento delle persone indicate dall’art. 139 c.p.c.”.

5. Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., la Procura Generale ha concluso per iscritto per l’accoglimento del ricorso.

6. – Il ricorso è fondato. Infatti, deve intendersi nulla la notifica effettuata a mezzo posta con la sola consegna al portiere dello stabile, senza attestazione dell’avvenuta ricerca delle altre persone abilitate, attestazione che può avvenire anche con la crocettatura delle apposite caselle nel relativo modulo. In tal senso il costante orientamento di questa Corte (vedi tra le altre, Cass. Sezioni unite 2005 n. 11332). Nè può desumersi il compimento di tale attività dal solo fatto che la consegna sia stata effettuata al portiere, come deduce la difesa dell’avvocatura, non risultando alcunchè dalla notifica.

7. – Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto – in quanto dall’accoglimento del ricorso deriva logicamente il giudizio di fondatezza dei motivi posti a base dell’opposizione – è consentito in questa sede pronunciare nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ed accogliere l’originaria opposizione.

8. – Le spese seguono la soccombenza anche per il merito.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, in accoglimento dell’opposizione originariamente proposta al Giudice di Pace, annulla la cartella esattoriale opposta. Condanna la parte intimata alle spese di giudizio, liquidate in 500,00 Euro per onorari e 100,00 Euro per spese per il giudizio di merito, nonchè in 400,00 Euro per onorari e 200,00 Euro per le spese del giudizio di legittimità, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2011

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