Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8283 del 12/04/2011

Cassazione civile sez. II, 12/04/2011, (ud. 05/11/2010, dep. 12/04/2011), n.8283

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9301/2006 proposto da:

M.G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALARIA

280, presso lo studio dell’avvocato PIROCCHI Francesco, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DE MARTIN GIOVANNI

ATTILIO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

LA PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DELLA PROVINCIA DI

BELLUNO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 42/2005 del GIUDICE DI PACE di PIEVE DI CADORE

del 12/10/05, depositata il 27/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Ippolisto PARZIALE;

udito l’avvocato Gabriele Pirocchi, (delega avv. Francesco Pirocchi),

difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che

nulla osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Parte ricorrente impugna il su indicato provvedimento che ha rigettato la sua opposizione avverso ordinanza-ingiunzione prefettizia n. 112 del 2005, emessa a seguito di rigetto del ricorso avverso il verbale di accertamento di violazione amministrativa al Codice della Strada (mancata osservanza segnale di STOP).

Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., la Procura Generale concludeva per il rigetto del ricorso. All’udienza camerale del 19 febbraio 2009 veniva disposta la rinnovazione della notifica del ricorso all’intimato con rinvio a nuovo ruolo.

Parte ricorrente non ha adempiuto all’ordinanza appena richiamata con conseguente inammissibilità del ricorso ex art. 291 c.p.c. e art. 331 c.p.c., u.c..

P.T.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2011

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