Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8282 del 30/03/2017


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Cassazione civile, sez. un., 30/03/2017, (ud. 07/03/2017, dep.30/03/2017),  n. 8282

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente aggiunto –

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente di sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28472-2015 proposto da:

ENEL PRODUZIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SAN LORENZO IN

LUCINA 26, presso lo studio dell’avvocato ERNESTO STICCHI DAMIANI,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.I.S. S.R.L., CONSORZIO PER LE RINFUSE NEL PORTO BRINDISI IN

LIQUIDAZIONE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA 79, presso

lo Studio Legale Lubrano & Associati, rappresentati e difesi

dagli avvocati ENRICO LUBRANO, FILIPPO LUBRANO e PIERLUIGI MATERA;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

ENEL PRODUZIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata e difesa come sopra;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

AUTOTRASPORTI Z. S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza del CONSIGLIO DI STATO depositata in data

4/09/2015.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/03/2017 dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale

IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso principale ed incidentale;

uditi gli Avvocati Ugo De Luca per delega orale dell’avvocato Ernesto

Sticchi Damiani, Filippo Lubrano e Pierluigi Matera.

Fatto

Il Consorzio per le Rinfuse nel Porto di Brindisi, le società Cannone Teodoro s.r.l. e Bis s.r.l. proponevano ricorso dinanzi al Tar Lecce al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivante dall’illegittima aggiudicazione, poi acclarata con sentenza del Consiglio di Stato n. 842, depositata in data 16 febbraio 2010 (che riformava la sentenza emessa dal TAR Lecce) in favore dell’ATI Autotrasporti Z. S.r.l., Ecologica s.p.a e SLE s.r.l. nella gara indetta da Enel Logistica Combustibili Srl, poi incorporata da Enel produzione S.p.A., relativa al servizio di discarica e movimentazione carbone da navi per conto nel presso la banchina di (OMISSIS).

Le società ricorrenti, asseritamente illegittimamente pretermesse dalla procedura di gara, avvalendosi dell’azione di cui all’art. 30, comma 5 c.p.a. richiedevano il risarcimento dei danni nella misura di Euro 49.030.241.

Il Consiglio di Stato accoglieva parzialmente l’appello proposto dal Consorzio per le Rinfuse nel Porto di Brindisi e Bis s.r.l., rigettando le eccezioni sulla inapplicabilità della L. n. 69 del 2009, art. 58 al processo amministrativo e sul giudicato implicito relativamente alla giurisdizione, (a seguito della pronuncia del Tar che aveva pronunciato sul merito e, quindi, implicitamente, sulla giurisdizione in assenza di apposito motivo dedotto nel giudizio di appello), quantificando il danno nella misura complessiva e forfettaria di Euro 600.000.

Enel Produzione s.p.a. proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Il Consorzio per le Rinfuse nel Porto di Brindisi, le società Cannone Teodoro s.r.l. e Bis s.r.l. 2000 con controricorso, formulando anche ricorso incidentale avverso la sentenza del Consiglio di Stato nella parte in cui ha riconosciuto le pretese risarcitorie in misura inferiore rispetto a quanto richiesto.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo di ricorso principale viene dedotto l’eccesso di potere giurisdizionale del Consiglio di Stato, sconfinando nell’esercizio del potere legislativo, laddove ha ritenuto applicabile la L. n. 69 del 2009, art. 58 anche al ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 842/2010 in quanto costituirebbe sempre un rimedio di tipo processual civilistico, anche se proposto avverso sentenze amministrative, censurando l’applicabilità del regime transitorio, di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 58 al termine di impugnazione c.d. lungo relativo al ricorso per cassazione avversò le sentenze amministrative.

Enel Produzione censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto tempestiva l’azione risarcitoria proposta in primo grado dal Consorzio per le Rinfuse nel Porto di Brindisi e Bis s.r.l. in virtù dell’applicazione del termine annuale per la proponibilità del ricorso per cassazione avversò le sentenze amministrative, prima dell’entrata in vigore del codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104 del 2010), ai sensi del regime transitorio disposto dalla L. n. 69 del 2009, art. 58.

Secondo la ricorrente il Consiglio di Stato, qualificando il ricorso per cassazione avversò le sentenze amministrative come rimedio processuale civilistico avrebbe ecceduto nell’esercizio del potere giurisdizionale, esorbitando nell’esercizio di potere legislativo; tale tipologia di ricorso per cassazione dovrebbe essere sempre inquadrato all’interno della giustizia amministrativa e non potrebbe a questo essere applicato il termine annuale di impugnazione previsto per i giudizi civili in forza della norma transitoria di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 58 con la conseguenza finale che ricorso per il risarcimento del danno proposto dagli odierni controricorrenti sarebbe stato tardivo e, quindi irricevibile.

Il motivo è inammissibile.

In tema di sindacato sulle pronunce del Consiglio di Stato le Sezioni Unite di questa Corte, hanno stabilito che l’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore è configurabile solo qualora il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un’attività di produzione normativa che non gli compete e non quando il Consiglio di Stato si sia attenuto al compito interpretativo che gli è proprio, ricercando la voluntas legis applicabile nel caso concreto, anche se questa abbia desunto non dal tenore letterale delle singole disposizioni, ma dalla ratio del loro coordinamento sistematico. potendo dare luogo, tale operazione, tutt’al più, ad un error in iudicando, non alla violazione dei limiti esterni della giurisdizione speciale (Cass. S.U. 12 dicembre 2012 n. 22784). Ed ancora si è chiarito che la violazione o falsa applicazione di norme processuali può tradursi in eccesso di potere giurisdizionale, denunciabile con ricorso per cassazione, soltanto nei casi in cui l’error in procedendo abbia comportato un radicale stravolgimento delle norme di rito, tale da implicare un evidente diniego di giustizia (Cass. S.U.14 settembre 2012 n. 15428).

L’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore è configurabile solo qualora il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un’attività di produzione normativa che non gli compete e non quando il Consiglio di Stato si sia attenuto al compito interpretativo che gli è proprio, ricercando la voluntas legis applicabile nel caso concreto, anche se questa abbia desunto non dal tenore letterale delle singole disposizioni, ma dalla ratio che il loro coordinamento sistematico. potendo dare luogo, tale operazione, tutt’al più, ad un error in iudicando, non alla violazione dei limiti esterni della giurisdizione speciale (Cass. S.U. 12 dicembre 2012 n. 22784).

La qualificazione, operata, nel caso di specie, dal Consiglio di Stato, del ricorso per cassazione delle sentenze amministrative, quale rimedio processualcivilistico, consiste in un’attività interpretativa di norme di diritto relative al ricorso per cassazione, come disciplinato tra codice del processo amministrativo e codice di procedura civile e non include il sindacato delle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errori “in iudicando” o “in procedendo” (cfr Cass. Sez. Un. 6.2.2015 n. 2242)

E’ evidente che tale decisione costituisce l’estrinsecazione della potestà giurisdizionale propria del giudice amministrativo e che si mantiene bene all’interno dei relativi limiti: invero, l’interpretazione della legge, la sua disapplicazione e perfino un’eventuale sua violazione non integrano giammai la violazione dei limiti esterni, sola a legittimare il ricorso previsto dal comma ottavo dell’art. 111 Cost., tranne il solo caso – che peraltro con tutta evidenza qui non ricorre del radicale stravolgimento delle norme o l’applicazione di una norma creata dal 1 0 P/) giudice speciale per la fattispecie (Cass. Sez. Un., 6 maggio 2016, n. 9145; Cass. Sez. Un., 5 settembre 2013, n. 20360). Non si configura, quindi, il vizio di eccesso di potere giurisdizionale ai danni del legislatore laddove il giudice ordinario o speciale individui una ” regola iuris” facendo uso dei suoi poteri di rinvenimento della norma applicabile attraverso la consueta attività di interpretazione, anche analogica, del quadro delle norme (cfr Cass. Sez. Un., 23.12.2014 n. 27341).

In ogni caso, “le sezioni unite della Corte di cassazione, dinanzi alle quali siano impugnate decisioni di un giudice speciale per motivi attinenti alla giurisdizione, possono rilevare unicamente l’eventuale superamento dei limiti esterni della giurisdizione medesima, non essendo loro consentito di estendere il proprio sindacato anche al modo in cui la giurisdizione è stata esercitata, in rapporto a quanto denunciato dalle parti; sicchè rientrano nei limiti interni della giurisdizione e restano perciò estranei al sindacato di questa Corte eventuali errori in iudicando o in procedendo che il ricorrente imputi al giudice amministrativo” (Cass. Sez. Un., 17 aprile 2014, n. 8993, p. 2.1; Cass. Sez. Un., 12 aprile 2016, n. 7114).

La violazione o falsa applicazione di norme processuali può tradursi in eccesso di potere giurisdizionale, denunciabile con ricorso per cassazione, soltanto nei casi in cui l’error in procedendo abbia comportato un radicale stravolgimento delle norme di rito, tale da implicare un evidente diniego di giustizia (Cass. S.U. 14 settembre 2012 n. 15428), situazione che esula dalla fattispecie in esame, trattandosi di interpretazione di norme di diritto.

Le ulteriori argomentazioni relative all’erronea applicazione del termine annuale di impugnazione con ricorso per cassazione nei confronti della sentenza del Consiglio di Stato n. 842/2010 sono inammissibili in quanto inidonee ad integrare una censura sotto il profilo dei motivi di giurisdizione della sentenza impugnata con conseguente non sindacabilità della stessa sotto tali aspetti in questa sede di legittimità, trattandosi di censure attinenti al processo o di interpretazione, dovendosi escludere qualsiasi profilo “creativo” di norme.

2. Col secondo motivo si deduce violazione del principio relativo al giudicato implicito in materia di giurisdizione, con la conseguenza che la sentenza del Consiglio di Stato n. 842/2010 sarebbe passata in giudicato, sotto tale aspetto, immediatamente al momento della sua pubblicazione.

Si afferma, in particolare e il ricorso per cassazione per solo motivi di giurisdizione non sarebbe stato proponibile avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 842/2010, poichè si sarebbe formato sulla sentenza di primo grado giudicato implicito sul profilo di giurisdizione. Il motivo, secondo la ricorrente, sarebbe proponibile per motivi di giurisdizione poichè atterrebbe all’interpretazione di norme processuali sulla formazione del giudicato interno implicito sulla giurisdizione.

Anche tale motivo è inammissibile non trattandosi di doglianza qualificabile quale motivo attinente alla giurisdizione, ma quale vizio proposto avverso l’ordinaria attività ermeneutica del giudice amministrativo, esclusa, per le ragioni già evidenziate nel n. 1) dalla cognizione della corte di cassazione nei ricorsi per soli motivi di giurisdizione.

L’interpretazione della legge o la sua disapplicazione non costituiscono un’attività riservata all’autorità amministrativa, ma rappresentano il “proprium” della funzione giurisdizionale e non possono, dunque, integrare la violazione dei limiti esterni della giurisdizione da parte del giudice amministrativo, così da giustificare il ricorso previsto dall’art. 111 Cost., comma 8, fatti salvi i casi del radicale stravolgimento delle norme o dell’applicazione di una norma creata “ad hoc” dal giudice speciale. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 11380 del 31/05/2016).

La sentenza impugnata (n. 4115/2015 del Consiglio di Stato) non ha svolto attività di interpretazione asseritamente erronea su un capo della sentenza di primo grado di giudizio coperta da giudicato sotto il profilo della giurisdizione, ma ha svolto attività di interpretazione relativamente al passaggio in giudicato di una sentenza emanata in altro e distinto giudizio (sentenza del Consiglio di Stato n. 842/2010), ritenendo che la stessa, sotto il profilo della giurisdizione, non era passata in giudicato al momento della sua pubblicazione.

Anche in quel caso trattasi di attività di interpretazione di norme giuridiche non censurabile sotto il profilo del difetto di giurisdizione.

3. Con ricorso incidentale si deduce, con il primo profilo, il manifesto diniego di giustizia del giudice amministrativo laddove è stata disattesa la consulenza tecnica di parte di quantificazione del danno patrimoniale (danno emergente e lucro cessante), in difetto di documentazione probatoria contraria alla stessa CTP e in difetto di nomina di CTU; con il secondo motivo si lamenta il manifesto diniego di giustizia del giudice amministrativo per totale difetto di motivazione della sentenza nella parte in cui ha disposto la quantificazione forfettaria e onnicomprensiva della misura del risarcimento del danno.

Entrambi i motivi sono inammissibili. Il rigetto o l’accoglimento parziale della domanda di risarcimento del danno proposta contro la P.A., deciso in base all’interpretazione delle norme invocate dalla parte a sostegno della propria pretesa, non configura un eccesso di potere giurisdizionale da parte del giudice amministrativo, non determinandosi nè una sostituzione della volontà dell’organo giudicante a quella della P.A., nè un’autonoma produzione normativa e nè, comunque, un radicale stravolgimento delle norme di rito, tale da implicare un evidente diniego di giustizia. (cfr Cass Sez. U, Sentenza n. 20360 del 05/09/2013).

Nella specie il Consiglio di Stato ha liquidato forfettariamente e onnicomprensivamente il danno patrimoniale in complessivi Euro 600.000, da ripartirsi in parti eguali, in assenza di allegazioni che depongano nel senso di una diversa distribuzione.

Alla stregua di tale decisum è evidente che la pronuncia del Consiglio di Stato non si basa su di un’attività di produzione normativa ovvero su un radicale stravolgimento delle norme di rito, tale da implicare un evidente diniego di giustizia. Le critiche, quindi, sono del tutto estranee all’ambito della previsione di cui all’art. 362 c.p.c. e determinano l’inammissibilità del ricorso incidentale.

Sia il ricorso principale che il ricorso incidentale vanno, quindi, dichiarati inammissibili. La reciproca soccombenza costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Dichiara inammissibili il ricorso principale e il ricorso incidentale. Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto rispettivamente per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 7 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2017

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