Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8282 del 29/04/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/04/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 29/04/2020), n.8282

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 366-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.V., B.L., elettivamente domiciliate in ROMA,

VIA AGOSTINO DEPRETIS, 86, presso lo studio CMS ADONNINO ASCOLI

& CAVASOLA SCAMONI, rappresentate e difese dagli avvocati

BERARDO LANCI, BEATRICE FIMIANI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 5156/10/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 18/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che la Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva il ricorso delle parti contribuenti avverso l’atto con il quale l’Agenzia del territorio di (OMISSIS) aveva provveduto a rivalutare la rendita catastale di immobili sito in via (OMISSIS), nella microzona 19 della città di (OMISSIS) ((OMISSIS)) della L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335, ritenendo tale provvedimento non adeguatamente motivato;

che la Commissione Tributaria Regionale dichiarava inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate in quanto ad una delle due comproprietarie, B.L., la notifica era stata effettuata presso il suo vecchio domicilio ed era dunque, a tutti gli effetti, inesistente, non potendosi provvedere alla rinnovazione della notifica essendo già decorsi i termini di impugnazione;

che l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato a due motivi mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 331,291 e 156 c.p.c., in quanto quando una parte si sia limitata a proporre appello solo contro una delle parti vittoriose, non notificando quindi l’atto a tutte le parti del precedente giudizio, il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c.;

con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione degli artt. 153,156 e 160 c.p.c., perchè la notifica sarebbe solo nulla e non anche inesistente in quanto effettuata presso un indirizzo diverso da quello effettivo anche se risultante dagli atti del procedimento.

Considerato che le due contribuenti, controricorrenti in Cassazione, sono secondo la CTR comproprietarie degli immobili oggetto dell’avviso di accertamento e che secondo questa Corte: in tema di contenzioso tributario, l’impugnazione dell’atto di classamento di un immobile di cui siano proprietari più soggetti dà luogo ad un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari, non potendosi ammettere che tale accertamento – vincolante ai fini dell’esercizio del potere impositivo da parte del Comune in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI) – possa condurre a valutazioni diverse in ordine alla natura dell’immobile medesimo (in applicazione del principio, la Cassazione ha annullato i giudizi di primo e secondo grado di impugnazione di atti di classamento di un immobile, promossi da uno dei comproprietari del bene, coniuge in comunione legale, non avendo il giudice di merito disposto l’integrazione del contraddittorio: Cass. n. 15489 del 2010; conformi Cass. n. 24101 del 2012 e n. 3068 del 2014);

quando la sentenza sia stata pronunciata fra più parti in causa inscindibile (cioè fra più parti legate da vincolo di litisconsorzio necessario) o in cause tra loro dipendenti e la parte soccombente o una delle parti soccombenti si sia limitata a proporre appello contro una parte o solo contro le parti vittoriose, non notificando, quindi, l’atto a tutte le parti del precedente giudizio, il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio e l’effetto conservativo dell’impugnazione si verifica nei confronti di tutti i compartecipanti al giudizio a condizione che l’atto di appello sia stato notificato nei termini ad almeno uno di essi, mentre è irrilevante che la notifica dell’impugnazione sia stata effettuata solo alle parti vittoriose e non alle soccombenti in quanto il dettato dell’art. 331 c.p.c., si riferisce a tutte le parti che sono litisconsorti necessari senza alcuna distinzione (Cass. 27 luglio 2001, n. 10297; Cass. 20 aprile 2007, n. 9381).

Ritenuto che la CTR non si è attenuta ai suddetti principi laddove, dopo aver constatato l’esistenza di un procedimento a carico di due soggetti ritenuti comproprietari (peraltro, anche a voler accedere alla ricostruzione della parte contribuente, secondo cui la B. sarebbe nuda proprietaria e la S. usufruttuaria, il contraddittorio sarebbe comunque da integrare nei confronti della prima, essendo appunto la proprietaria) e come tali litisconsorti necessari e la validità della notifica nei confronti di uno e l’inesistenza della notifica nei confronti dell’altro, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello anzichè ordinare l’integrazione del contraddittorio, così vanificando l’effetto conservativo dell’impugnazione, che si verifica nei confronti di tutti i compartecipanti al giudizio a condizione che l’atto di appello sia stato notificato nei termini ad almeno uno di essi, come avvenuto nel caso di specie.

Pertanto, in accoglimento del primo motivo di impugnazione, assorbito H secondo, il ricorso della parte contribuente va dunque accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2020

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