Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8282 del 12/04/2011

Cassazione civile sez. II, 12/04/2011, (ud. 05/11/2010, dep. 12/04/2011), n.8282

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29596/2005 proposto da:

COMUNE DI CORIGLIANO CALABRO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE XXI APRILE 11, presso lo

studio dell’avvocato ROMANO SALVATORE ALBERTO, che lo rappresenta e

difende, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 479/2005 del GIUDICE DI PACE di CORIGLIANO

CALABRO del 22/07/05, depositata il 28/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

udito l’Avvocato Laura Rainaldi, (delega avv. Salvatore Alberto

Romano), difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Doti LIBERTINO ALBERTO RUSSO che

ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – Parte ricorrente impugna la suindicata decisione con la quale veniva accolta l’opposizione proposta dall’odierno intimato avverso verbale di accertamento di violazione n. (OMISSIS), notificato il 12 marzo 2005, col quale la Polizia Municipale del Comune di Corigliano Calabro contestava all’intimato, quale responsabile in solido, la violazione dell’art. 142, comma 8, poichè, in data 25 febbraio 2005, il veicolo di sua proprietà procedeva sulla strada statale (OMISSIS) ad una velocità superiore al limite consentito in quel tratto, accertamento effettuato tramite apparecchiatura velomatic 512, opportunamente presidiata. Il tratto di strada in questione era ricompreso nelle strade dove possono essere utilizzati o istallati dispositivi di controllo a distanza, senza la presenza di organi di polizia stradale e senza l’obbligo della contestazione immediata dell’infrazione ai limiti di velocità, come da decreto prefettizio n. 46 del 2003.

2. – Il giudice di pace accoglieva l’opposizione sotto diversi profili. In primo luogo non riteneva adeguatamente motivata la mancata immediata contestazione; non riteneva poi fornita una idonea corretta informazione agli automobilisti in relazione alle prescrizioni del decreto prefettizio n. 46 del 2003, poichè nella strada in questione risultavano presenti due soli segnali informativi di tipologia diversa da quelli a pannello e a messaggio variabile, collocati in sedi poco visibili. Inoltre disapplicava il decreto prefettizio appena richiamato (che aveva inserito la strada in questione in quelle di cui alla L. n. 168 del 2002, art. 4), per essere stato adottato senza una congrua istruttoria e ritenendo presenti vizi di motivazione. Infine, il giudice di pace riteneva che lo strumento utilizzato dalla Polizia Municipale non era idoneo secondo la normativa vigente, in quanto omologato con decreto del 27 novembre 1989, in epoca anteriore rispetto alla riforma sul punto del codice della strada. Tali strumenti inoltre, rientrando nell’ambito della cosiddetta “metrologia legale”, erano soggetti alla periodica taratura e revisione, non operate.

3. – Ricorre il Comune di Corigliano Calabro articolando tre complessi motivi. Nessuna attività in questa sede ha svolto l’intimato.

4. – Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale inviava requisitoria scritta nella quale concludeva con richiesta di trattazione del ricorso in pubblica udienza.

5. – A seguito di rinvii la causa veniva trattata all’udienza camerale odierna nella quale la Procura Generale concludeva per l’accoglimento del ricorso.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

6. – Motivi del ricorso.

L’amministrazione ricorrente formula tre motivi di ricorso.

6.1 – Primo motivo: “Sotto distinti ed autonomi profili – Violazione e/ o falsa applicazione di norme di diritto: Violazione degli artt. 200 e 201 C.d.S. (in particolare comma 1 bis, lett. e), (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e degli artt. 384 e 385 reg. esec. att. C.d.S. (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495).

In subordine: Violazione degli artt. 200 e 201 C.d.S. (in particolare comma 1 bis, lett. f), (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285).

Violazione del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4, convertito con modificazioni con la L. 1 agosto 2002, n. 168. Violazione e falsa applicazione della L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, all. E, e dei principi di diritto in tema di disapplicazione. Violazione del Decreto del Prefetto di Cosenza 8.9.2003, n. 46. Violazione del diritto di difesa e delle norme processuali a tutela del predetto diritto costituzionale, (art. 360 c.p.c., n. 3).

Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”.

6.2 – Secondo motivo: “Sotto distinti ed autonomi profili – Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto: Violazione degli artt. 142 e 201 C.d.S. (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dell’art. 385 reg. esec. att. C.d.S. (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495). Violazione del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4, convertito con modificazioni con la L. 1 agosto 2002, n. 168. Violazione del D.M. Lavori Pubblici 27 novembre 1989, n. 2961 e D.M. Lavori Pubblici 19 settembre 1996, n. 3480. Violazione del D.M. Lavori Pubblici 29 ottobre 1997.

Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”.

6.3 – Terzo motivo – “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto – violazione dell’art. 90 c.p.c., e segg.”.

Il I Comune lamenta violazione di legge e vizi di motivazione sotto vari profili. In primo luogo lamenta la violazione degli artt. 200 e 201 C.d.S., in relazione agli artt. 384 e 385 reg. esec. C.d.S.. Si trattava nel caso in questione di apparecchiatura di rilevazione della velocità, specificamente dell’apparecchiatura Velomatic 512, utilizzata dagli agenti accertatoli. Restava quindi applicabile l’ipotesi di cui all’art. 201 C.d.S., comma 1 bis, lett. e), che, nel caso di apparecchiatura come quella in questione consente la contestazione differita. In subordine osserva il comune che, anche a voler ritenere applicabile al caso in questione la diversa ipotesi di cui alla lettera f) della citata norma, nel tratto di strada in questione non erano state utilizzate apparecchiature non presidiate.

Lamenta inoltre il Comune ricorrente la disapplicazione del decreto prefettizio operata dal giudice di pace in carenza di potere, nonchè la contraddittoria e viziata motivazione in relazione alle modalità di segnalazione scelte per indicare che nel tratto di strada in questione venivano effettuati controlli in ordine alla violazione dei limiti della velocità. Infine il Comune ritiene che l’apparecchiatura in questione risulti conforme alla normativa vigente, posto che dopo l’iniziale omologazione del 1989 vi era stato un aggiornamento nel 1996, come da documentazione fornita in atti, che ne consentiva l’utilizzo, purchè presidiata, per ulteriori 20 anni.

7. – Il ricorso è fondato e va accolto.

Occorre osservare, infatti, in relazione ai motivi avanzati e alle questioni sottoposte all’esame di questa Corte quanto segue.

7.1 – Sulla immediata contestazione.

Occorre considerare che le caratteristiche dell’apparecchio in questione (autovelox del tipo velomatic 512), del cui uso da parte dei verbalizzanti presenti sul posto è menzione nel verbale, comportava l’applicabilità alla fattispecie delle disposizioni di cui all’art. 201 C.d.S., comma 1, bis lett. e), (conforme all’art. 384 reg. att. C.d.S., lett. e), a termine della quale è normativamente consentita la contestazione differita.

7.2 – Sulla mancata ed inidonea informazione all’utenza Il Giudice di Pace afferma l’illegittimità dell’accertamento della violazione all’imposto limite di velocità in quanto ritiene che dell’installazione dell’apparecchiatura di rilevamento automatico non fosse stata data idonea informazione agli utenti, essendo “fatto notorio” che “nelle sedi stradali ove è stata accertata la violazione a mezzo d’apparecchiatura automatica sono presenti due soli segnali informativi connotati da una totale assenza di riferimento al Decreto Prefettizio e pertanto fuori da ogni prototipo di pannello a messaggio variabile” ed inoltre “gli stessi, ancorchè collocati in sedi poco visibili, si rendono di difficile percezione ed ingenerano confusione con la segnaletica stradale ivi presente”.

Tale affermazione è inficiata da più errori. Come da consolidato insegnamento di questa Corte, l’utilizzazione del fatto notorio, comportando una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio e dando luogo a prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati nè controllati, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile. Non possono, quindi, essere annoverate tra le nozioni di comune conoscenza, intesa quale esperienza dell’individuo medio in un dato tempo ed in un dato luogo, quegli elementi valutativi che implichino cognizioni particolari od anche solo la pratica di determinate situazioni, come, nel caso, le caratteristiche ed il posizionamento dei cartelli; tanto meno può, poi, soccorrere la scienza individuale del giudice, poichè questa, in quanto non universale, non è annoverabile nella categoria del notorio, neppur quando la cognizione gli derivi dall’avvenuta disamina d’analoghe controversie (Cass. 8.8.02 n. 11946, 12.9.03 n. 13426, 7.3.05 n. 4862).

Quanto alla collocazione ed alla visibilità del cartello, sull’esistenza del quale non v’era contestazione, incombeva alla parte opponente, a fronte della presunzione di legittimità dell’attività amministrativa, dimostrare l’eventuale difetto di conformità dello stesso alle prescrizioni degli artt. 79 ed 80 reg.

C.d.S., dimostrazione che dall’impugnata sentenza non risulta fosse stata fornita ed alla quale, per quanto sopra evidenziato, non poteva sostituirsi la generica personale opinione del giudice.

7.3 – Sulla disapplicazione decreto prefettizio.

Il G.d.P., nel caso in esame, ha accolto l’opposizione, ritenendo di poter disapplicare il provvedimento prefettizio d’inclusione del tratto di strada in questione tra quelli nei quali è consentito il rilevamento delle infrazioni ai limiti di velocità a mezzo d’apparecchiature automatiche senza la contestazione immediata, ritenendo che la strada in questione, strada urbana di scorrimento, fosse priva delle caratteristiche minime di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 2, comma 3, lett. D).

Nel decidere in tal senso, il G.d.P. ha evidentemente travalicato i limiti del potere di disapplicazione attribuito al giudice ordinario dalla L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, All. E. Occorre osservare, infatti, che in materia di sanzioni amministrative, la competenza giurisdizionale a pronunciare sull’opposizione ex L. n. 689 del 1981, art. 22, spetta, in via generale, al giudice ordinario, perchè l’opponente, contestando la ricorrenza dei presupposti per l’applicazione d’una sanzione amministrativa punitiva, fa valere il proprio diritto a non essere sottoposto ad una prestazione patrimoniale non conforme alla legge e chiede l’accertamento della conformità della sanzione ai casi, alle forme ed all’entità dalla legge stessa previsti, invocando, quindi, il rispetto del principio di legalità di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 1, cioè una situazione giuridica avente consistenza di diritto soggettivo (e pluribus, Cass. SS.UU. 2.12.05 n. 26224, 4.2.05 n. 2205, 28.1.03 n. 1240, 27.5.99 n. 314, cfr. anche Corte Cost.

4.3.70 n. 32).

Nell’ambito del giudizio d’opposizione promosso avverso ordinanza- ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria per illeciti amministrativi – e, nel caso d’infrazioni in materia di circolazione stradale, anche avverso il verbale d’accertamento e contestazione ex art. 204 bis C.d.S. – deve riconoscersi al giudice ordinario il potere di sindacare incidentalmente il provvedimento amministrativo che costituisce il presupposto di quello sanzionatorio, quello cioè integrativo della norma la cui violazione è stata posta a fondamento della sanzione, ove la valutazione della legittimità del primo debba aver luogo solo in via incidentale, e cioè quando non assuma rilievo quale causa della lesione del diritto del privato, ma quale mero antecedente, onde la questione della sua legittimità venga a prospettarsi come pregiudiziale in senso tecnico e non come principale (Cass. 25.1.06 n. 1373 SS.UU., 27.3.03 n. 4538, 22.2.02 n. 2588).

Ciò anche in presenza di una norma di legge che abiliti una pubblica Amministrazione a porre in essere un atto generale, a seguito ed alla stregua del quale vengano poi emessi i singoli atti applicativi, la posizione del privato assumendo la consistenza del diritto soggettivo, tutelabile davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, ove si faccia valere la lesione di detta posizione per effetto dell’adozione del singolo atto applicativo del provvedimento generale, il quale, eventualmente, potrà essere disapplicato incidenter tantum dal giudice ordinario, sul presupposto della sua non conformità alla norma regolante la specifica materia (Cass. 24.4.02 n. 6035 SS.UU., 16.6.00 n. 455 SS.UU.).

Tuttavia, al fine della disapplicazione, in via incidentale, dell’atto o del provvedimento amministrativo, il giudice ordinario può sindacare tutti i possibili vizi di legittimità – incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere – estendendo il proprio controllo alla rispondenza delle finalità perseguite dall’Amministrazione con quelle indicate dalla legge, ma non ha il potere di sostituire l’Amministrazione stessa negli accertamenti e valutazioni di merito, quali sono quelli inerenti alla scelta in concreto degli strumenti adeguati per assicurare gli interessi generali contemplati dalla legge o nella valutazione delle situazioni di fatto in funzione dell’applicabilità o meno delle misure previste dalla legge, che sono d’esclusiva competenza degli organi ai quali è attribuito il potere di perseguire in concreto le finalità di pubblico interesse normativamente determinate, operando un sindacato di merito di tipo sostitutivo del giudizio espresso dall’Amministrazione (Cass. 25.1.06 n. 1373 SS.UU, 2.8.05 n. 16143,14.1.02 n. 332).

Nella fattispecie regolata dal D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4, come convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 168, è rimessa al prefetto, previa consultazione degli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere dell’ente proprietario, l’individuazione delle strade (o di singoli tratti di esse), diverse dalla autostrade o dalle strade extraurbane principali, nelle quali non è possibile il fermo di un veicolo, ai fini della contestazione immediata delle infrazioni, senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico od all’incolumità degli agenti operanti o dei soggetti controllati, e ciò sulla base della valutazione del tasso di incidentalità nonchè delle condizioni strutturali, piano- altimetriche e di traffico.

E’ del tutto evidente come nella formazione del provvedimento in questione converga una pluralità di valutazioni, effettuate da parte degli organi ed uffici indicati (anche con efficacia vincolante:

parere conforme dell’ente proprietario), di natura non solo strettamente tecnica, ma anche ampiamente discrezionale, in quanto formulate sulla base d’apprezzamenti ponderati sia delle situazioni di fatto, sia delle molteplici esigenze da prendersi in considerazione al fine di regolare il traffico sulla strada considerata, o tratto di essa, nell’ambito della gestione complessiva della circolazione stradale sul territorio.

Tali valutazioni, che costituiscono le condizioni dell’esercizio del potere prefettizio di classificazione della strada ai fini dell’applicazione della norma in esame, in quanto attinenti al merito dell’attività amministrativa, non sono suscettibili di sindacato da parte dell’autorità giudiziaria, ordinaria od amministrativa che sia, il cui potere di valutazione, ai fini della disapplicazione per l’una e dell’annullamento per l’altra, è limitato all’accertamento dei soli vizi di legittimità dell’atto. Nell’ambito dei vizi di tal natura, il G.d.P. sembra aver riscontrato quello d’eccesso di potere sotto il profilo sintomatico del difetto di motivazione, ma anche tale ragione della pronunzia è illegittima ed errata.

In tema di provvedimenti amministrativi, la motivazione per relationem è, infatti, da ritenere ammissibile sulla base della più generale previsione di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 3, la quale stabilisce che, se le “ragioni” dei provvedimenti amministrativi risultano da altro atto dell’amministrazione, richiamato nel procedimento, quest’ultima, insieme alla comunicazione del provvedimento, deve indicare e rendere disponibile anche l’atto richiamato (Cass. 27.6.02 n. 9363), e costituendo, comunque, tale tipo di motivazione una modalità d’esposizione delle ragioni del provvedimento amministrativo, in linea di principio, senz’altro corretta e legittima, oltre che conforme al principio di speditezza dell’azione amministrativa, laddove l’autore del provvedimento ritenga di far proprio, ribadendolo, il giudizio o l’accertamento posto in essere nel corso del procedimento amministrativo (Cass. 16.1.07 n. 871).

7.4 – Sull’idoneità in genere dell’apparecchiatura telelaser.

Il G.d.P. ha errato nell’annullare il provvedimento sanzionatorio sulla ritenuta inattendibilità dell’accertamento della violazione in quanto effettuato con apparecchiatura considerata obsoleta, incompatibile con la normativa introdotta successivamente alla sua omologazione ed inidonea per mancata taratura periodica. Anche a non considerare la genericità della motivazione, le ragioni svolte nell’impugnata sentenza non trovano supporto nella normativa vigente, nessuna disposizione avendo adottato il legislatore che commini la decadenza delle omologazioni rilasciate alle apparecchiature in utilizzo, e risultando difformi dalla giurisprudenza formatasi sulla materia in sede di legittimità. In particolare, si è ritenuto che:

– la necessità di omologazione dell’apparecchiatura di rilevazione automatica, ai fini della validità del relativo accertamento, va riferita al singolo modello e non al singolo esemplare, come si desume, sul piano logico e letterale, dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 345, comma 2, così come modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, art. 197, secondo cui non ciascun esemplare ma “le singole apparecchiature” devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici (Cass. 5.7.06 n. 15324, 24.3.04 n. 5889);

– l’errore tecnico, imputato al Ministero dei Lavori Pubblici nell’esercizio del potere di classificazione degli apparecchi elettronici di rilevazione della velocità può essere fatto valere dall’interessato solo per il tramite di un vizio di legittimità dell’atto (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere), ma non domandando al giudice, eventualmente anche a mezzo di consulente tecnico, un sindacato di merito di tipo sostitutivo del giudizio espresso dalla P.A. (Cass, 2.8.05 n. 16143);

– il termine di validità dell’omologazione da parte dei competenti organi ministeriali attiene non ad un arco di tempo durante il quale l’apparecchiatura può essere validamente utilizzata ed oltre il quale tale utilizzazione non è più legittima – dacchè tale operatività, una volta omologato il modello, dipende soltanto dalla permanente funzionalità della singola apparecchiatura – ma ad un arco di tempo durante il quale le apparecchiature di quel modello possono continuare ad essere commercializzate dal costruttore; ciò che si evince chiaramente sia dal D.M. 30 novembre 1998, n. 6025, art. 3, sia dal D.M. 20 marzo 2000, n. 1824, art. 2, sia dalle premesse dei detti decreti, nelle quali risulta come La determinazione ministeriale sia adottata sulla richiesta del produttore onde autorizzare la commercializzazione del prodotto in quanto riscontrato conforme agli standard normativamente richiesti.

Pertanto, la scadenza del termine d’omologazione del modello d’apparecchiatura incide soltanto sulla possibilità per il costruttore di continuare a vendere le apparecchiature di quel modello e non sull’ulteriore utilizzabilità, oltre la scadenza di quel termine, delle apparecchiature già esistenti da parte degli organi operativi che ne siano dotati; diversamente opinando, si perverrebbe all’assurda conseguenza per cui un’apparecchiatura acquistata in prossimità della scadenza dell’omologazione diverrebbe inutilizzabile a far data da tale scadenza pur se perfettamente funzionante ed idonea allo scopo in ragione degli accertamenti in base ai quali era stata concessa l’omologazione del modello (Cass. 26.4.07 n. 9950);

– nel caso di violazione dei limiti di velocità rilevata attraverso apparecchiature “autovelox”, la mancata contestazione immediata della violazione, qualora l’organo accertatore abbia dato atto a verbale dei motivi che hanno reso impossibile procedere alla stessa e tali motivi configurino una delle ipotesi previste dall’art. 384 reg.

esec. C.d.S., lett. e), non è consentito al giudice un apprezzamento al riguardo, con l’indicazione di apparecchi più adeguati (o con la prospettazione di una diversa organizzazione del servizio), risolvendosi una tale valutazione in una inammissibile ingerenza nel modus operandi della pubblica amministrazione, in linea di principio non sindacabile dal giudice ordinario (Cass. 7.11.03 n. 16713, 2.8.05 n. 16143);

– in tema di rilevazione dell’inosservanza dei limiti di velocità dei veicoli a mezzo di apparecchiature elettroniche, nè il codice della strada (art 142 C.d.S., comma 6) nè il relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 345) prevedono che il verbale di accertamento dell’infrazione debba contenere, a pena di nullità, l’attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l’uso, giacchè, al contrario, l’efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica della velocità dei veicoli perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all’idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell’attrezzatura a pregiudicarne l’efficacia ex art. 142 C.d.S. (Cass. 5.7.06 n. 15324, 16.5.05 n. 10212, 20.4.05 n. 8233, 10.1.05 n. 287, 22.6.01 n. 8515, 5.6.99 n. 5542);

in ordine all’applicabilità o meno della L. n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura, alle apparecchiature elettroniche di controllo della velocità, devesi rilevare come la stessa attenga a materia diversa, quella metrologica, rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità, in ogni caso adeguatamente verificata in sede d’omologazione, ed attribuisca funzioni ad autorità amministrative diverse, rispetto a quelle pertinenti al caso di specie, onde non ricorrono i presupposti a che anche le dette apparecchiature vengano assoggettate ai controlli nella legge stessa previsti.

Il Giudice di Pace non si è attenuto a tali principi. Nel caso in questione non risulta contestato e provato il difettoso funzionamento dell’apparecchiatura.

8. -Il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato cassato.

Sussistendone i presupposti, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., questa Corte può pronunciare sul merito, rigettando l’opposizione originariamente proposta.

9. – Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, mentre per il giudizio di merito non vi è luogo a provvedere non avendo il Comune, rappresentato in quella sede da personale amministrativo, chiesto e documentato la refusione delle spese vive.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione originariamente proposta dall’intimato.

Condanna la parte intimata alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 600,00 Euro per onorari e Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2011

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