Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8281 del 30/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 30/03/2017, (ud. 22/02/2017, dep.30/03/2017),  n. 8281

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8051-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.V., M.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 278/26/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di VENEZIA, depositata il 17/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Veneto indicata in epigrafe che, nel confermare la decisione di primo grado, ha ritenuto l’illegittimità del silenzio rifiuto serbato dall’ufficio sull’istanza di rimborso relativa a sanzioni pagate da M.V. e M.S. co definizione agevolata D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 17.

Rilevato che nessuna difesa scritta hanno depositato le parti intimate;

Rilevato che il procedimento può essere definito con motivazione semplificata; Considerato che il ricorso, con il quale si prospetta la violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 17, comma 2 e art. 19, comma 6 è manifestamente fondato;

Considerato che questa Corte ha già avuto modo di evidenziare, con riguardo alla procedura di definizione agevolata delle sanzioni di cui all’abrogato art. 58, comma 4, del D.P.R. n. 633 del 1972, che il versamento previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 58, comma 4, integrando esercizio di una facoltà del contribuente, con pagamento di una percentuale della pena massima edittale senza alcun collegamento con la sanzione pecuniaria in concreto irrogata, presenta i connotati dell’oblazione o definizione agevolata, per preveniree od elidere opgnio contesa sull’an ed il quantum della sanzione medesima e così si sottrae ad ogni possibilità di ripetizione, in conseguenza della non sindacabilità dei presupposti di detta irrogazione – cfr. Cass. n. 4330/2002, Cass. n. 1853/2000; Cass. n. 1215/1995; Cass. n. 12695/2004; Cass. n. 11154/2006; Cass. n. 13042/2004; Cass. n. 19558/2008; Cass. n. 124.47/2009);

Considerato che tali principi sono stati ritenuti operanti anche con riguardo al D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 16 e 17, che hanno sostituito, abrogandolo, il ricordato art. 58, comma 4, come già affermato da questa Corte, che ha escluso ogni effetto di acquiescenza in ordine alla debenza della pretesa fiscale sostanziale per effetto del pagamento ridotto operato alla stregua del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, proprio richiamando la giurisprudenza espressa in passato con riguardo alla natura ed agli effetti del pagamento onerato alla stregua del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 58, comma 4, – cfr. Cass. nn. 1558/1991, 2610/2000, 12695/2004; Cass. 17529/12; Cass. n. 25493/2013; Cass. n. 18740/2015 -;

Considerato che la CTR non si è uniformata a tali principi, ritenendo fondata la richiesta di rimborso di somme corrisposte a titolo di sanzioni ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 17;

Considerato che sulla base di tali considerazioni la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Veneto affinchè si uniformi ai principi qui esposti, liquidando altresì le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Veneto anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2017

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