Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8281 del 29/04/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/04/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 29/04/2020), n.8281

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33432-2018 proposto da:

O.D., in qualità di legale rappresentante della PRIMA

FIDUCIARIA SPA, in qualità di Trustee del Trust BAGHERI FAMILY

TRUST, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. DENZA 15, presso lo

studio dell’avvocato NICOLA PAGNOTTA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato STEFANIA MARTIN;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1737/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 17/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che O.D., nel suo qualità di trustee di Bagheri Family trust, presentava ricorso contro l’avviso accertamento di liquidazione per l’imposta di successione, catastale e ipotecaria sull’atto di costituzione di un trust;

la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso;

la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello dal momento che l’imposta su successioni e donazioni è un’imposta che colpisce anche i vincoli di destinazione;

il contribuente proponeva ricorso affidato a tre motivi di impugnazione, mentre l’Agenzia delle entrate non si costituiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il contribuente denuncia nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione della L. n. 286 del 2006, art. 2, del D.Lgs. n. 346 del 1990, artt. 1 e 8, nonchè D.P.R. n. 347 del 1990, art. 1, del D.P.R. n. 347 del 1990, art. 4, dell’annessa Tariffa e art. 6, in quanto la sentenza affermerebbe l’esistenza di una nuova imposta sui vincoli di destinazione, distinta da quelle su successioni e donazioni;

con il secondo motivo d’impugnazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente lamenta nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione della L. n. 286 del 2006, art. 2, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 346 del 1990, artt. 1 e 5, con conseguente violazione degli artt. 23 e 53 Cost., in quanto non si verificherebbe alcun presupposto d’imposta nei confronti del trustee;

con il terzo motivo d’impugnazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, nonchè del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 1,10,11,16,17, in quanto le Disp. di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, non si applicano all’imposta sulle successioni e sulle donazioni, nonchè all’imposta ipotecaria e catastale;

ritenuto che il primo motivo è fondato in quanto, secondo questa Corte, in tema di trust, l’imposta sulle successione e donazioni, prevista dal D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, (conv. con modif. dalla L. n. 286 del 2006), anche per i vincoli di destinazione, è dovuta non al momento della costituzione dell’atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione ed apposizione del vincolo, bensì in seguito all’eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, in quanto solo quest’ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell’art. 53 Cost., (Cass. n. 22754 del 2019, n. 19167 del 2019 e n. 16699 del 2019).

La CTR non si è attenuta al suddetto principio laddove ha ritenuto che l’imposta su successioni e donazioni sia un’imposta che colpisce anche l’vincoli di destinazione e quindi il trust.

Pertanto, anche se i motivi di impugnazione sono formalmente distinti, attinendo il primo alla qualificazione giuridica dell’imposta, il secondo ai soggetti passivi e il terzo alle sanzioni, tutti e tre trovano una comune soluzione in tale principio e sono conseguentemente tutti fondati.

Pertanto, in accoglimento dei motivi di impugnazione, il ricorso della parte contribuente va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2020

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