Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8280 del 30/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 30/03/2017, (ud. 22/02/2017, dep.30/03/2017),  n. 8280

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25153-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

Q.T.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 942/4/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LIGURIA, depositata il 19/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/02/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

a) l’Agenzia delle Entrate ricorre, su unico motivo, nei confronti di Q.T. (che non resiste), avverso la sentenza indicata, in epigrafe, con la quale la C.T.R. della Liguria, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato decaduto il contribuente in ordine alla domanda di rimborso, per il periodo 1997-2002, della maggiore IRPEF applicata sul trattamento previdenziale integrativo ricevuto dal Fondo per il personale del Consorzio Autonomo del Porto di Genova, mentre ne ha confermato il diritto al rimborso solo per l’annualità 2003;

b) a seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

a) l’unico motivo prospettante violazione di legge è fondato. Sulla specifica questione, oggetto di controversia, questa Corte è già intervenuta con una serie di pronunce (Cass. n. 240/2015; n. 9996/2015; 10302/2015) le quali hanno, concordemente, affermato che “in relazione al mutato quadro normativo – D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48 bis, lett. d. – risultano applicabili le nuove disposizioni che impongono la tassazione sull’intera base imponibile anche per i diritti maturati anteriormente giacchè a decorrere dall’i gennaio 2001 e per tutto il periodo successivo le prestazioni pensionistiche di cui all’art. 47, comma 1, lett. h, erogate in forma periodica si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli di cui all’art. 41, comma 1, alla lett. g quinquies), se determinabile ovverossia sono tassabili non già solo sull’87,50 per cento del loro ammontare lordo corrisposto, come sostenuto dalla Commissione regionale nella presente controversia sulla scorta dell’originario testo normativo, sebbene sull’intero, quel testo non essendo più in vigore al momento (fiscalmente rilevante) dell’erogazione assoggettata al prelievo fiscale”.

b) a tale principio non si è conformata, nella sentenza impugnata, la C.T.R. nella avendo riconosciuto al contribuente il diritto alla liquidazione del tributo sul minore importo dell’87/050 degli emolumenti corrisposti dall’INPS nell’anno 2003;

c) ne consegue, pertanto, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto (venendosi nella specie di prestazioni pensionistiche erogate successivamente al 31 dicembre 2000), la decisione della controversia nel merito, ex art. 384 c.p.c., con il rigetto del ricorso introduttivo proposto dal contribuente;

d) la novità della soluzione giurisprudenziale induce a compensare integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito ed a compensare quelle del presente giudizio.

PQM

In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dal contribuente.

Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito e dichiara irripetibili quelle del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2017

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