Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8280 del 24/03/2021

Cassazione civile sez. II, 24/03/2021, (ud. 22/09/2020, dep. 24/03/2021), n.8280

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20553/2019 proposto da:

S.S., rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANIA SANTILLI,

e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA depositato il 28/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/09/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia respingeva l’istanza del ricorrente, volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale od umanitaria, ritenendo non credibile la storia riferita dal richiedente ed insussistenti i presupposti per il riconoscimento dell’invocata tutela.

Il Tribunale di Brescia, con il decreto impugnato, respingeva il ricorso avverso detto provvedimento reiettivo.

Propone ricorso per la cassazione della decisione di rigetto S.S. affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 DEL 2007, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, artt. 2 e 3 della Convenzione E.D.U., nonchè l’omesso esame di fatti decisivi, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, perchè il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non credibile la storia personale riferita dal richiedente la protezione, valorizzando contraddizioni inesistenti tra la versione riferita in Commissione e quella successivamente resa innanzi l’Autorità giudiziaria.

La censura è fondata. Il giudice di merito ha invero ritenuto la storia riferita dal Sali non credibile sul presupposto che lo stesso avesse dichiarato, in sede amministrativa, di esser stato arrestato per aver preso parte ad una manifestazione politica, mentre poi, in sede giudiziaria, avrebbe dichiarato di non aver preso parte alla distruzione della sede del partito avversario a quello nel quale militava. In realtà gli episodi sono diversi: il ricorrente specifica di aver dichiarato di non aver partecipato alla devastazione della sede dell’APR tanto innanzi la Commissione che in sede giudiziaria, perchè egli si trovava ricoverato in ospedale a causa dei postumi delle percosse ricevute in occasione della sua partecipazione al precedente meeting politico nel quale era stato tratto in arresto. I due diversi fatti erano quindi stati narrati sempre nella loro corretta consecuzione temporale, onde alcuna contraddizione poteva essere ravvisata nel racconto. Il giudice di merito, in sostanza, ha confuso due eventi differenti e successivi, ipotizzando un contrasto logico in realtà insussistente.

L’accoglimento del primo motivo implica l’assorbimento del terzo.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta invece la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14 e l’omesso esame di fatti decisivi in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, perchè il giudice di merito avrebbe denegato la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), senza considerare la situazione di violenza generalizzata esistente in Senegal, Paese di origine del richiedente.

La censura è infondata. Il decreto impugnato indica infatti le fonti internazionali consultate dal giudice di merito e le informazioni da esse tratte (cfr. pag. 6), consentendo in tal modo all’interessato la duplice verifica della pertinenza della fonte e della notizia da essa evinta. Il ricorrente non indica neppure l’esistenza di fonti più aggiornate o più specifiche, la cui consultazione avrebbe consentito al giudice di merito di pervenire ad un risultato diverso da quello in concreto prescelto. In argomento, occorre ribadire che “In tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26728 del 21/10/2019, Rv. 655559). Ove manchi tale specifica allegazione, è precluso a questa Corte procedere ad una revisione della valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice del merito. Solo laddove nel motivo di censura vengano evidenziati precisi riscontri idonei ad evidenziare che le informazioni sulla cui base il predetto giudice ha deciso siano state effettivamente superate da altre e più aggiornate fonti qualificate, infatti, potrebbe ritenersi violato il cd. dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice del merito, nella misura in cui venga cioè dimostrato che quest’ultimo abbia deciso sulla scorta di notizie ed informazioni tratte da fonti non più attuali. In caso contrario, la semplice e generica allegazione dell’esistenza di un quadro generale del Paese di origine del richiedente la protezione differente da quello ricostruito dal giudice di merito si risolve nell’implicita richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e nella prospettazione di una diversa soluzione argomentativa, entrambe precluse in questa sede.

In definitiva, va accolto il primo motivo, rigettato il secondo e dichiarato assorbito il terzo. Da ciò discende la cassazione della sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta, ed il rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Brescia in differente composizione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo e dichiara assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Brescia in differente composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

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