Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8280 del 12/04/2011
Cassazione civile sez. VI, 12/04/2011, (ud. 25/02/2011, dep. 12/04/2011), n.8280
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –
Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 3528/2010 proposto da:
SIACE SRL (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APPIA NUOVA 96,
presso lo studio dell’avvocato ROLFO PAOLO, rappresentata e difesa
dall’avvocato CALANDRA Girolamo, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
A.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA ANAPO 20, presso lo studio dell’avvocato RIZZO CARLA,
rappresentato e difeso dall’avvocato PACI Aldo, giusta procura a
margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1453/2009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del
12.6.09, depositata il 25/09/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
25/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. EMILIO MIGLIUCCI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO
SGROI.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
Che avverso la decisione indicata in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo la S.I.A.C.E s.r.l..
Ha resistito l’intimato.
Nominato, ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ., il Consigliere relatore depositava la relazione di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., ritenendo le condizioni per la decisione della causa in Camera di consiglio sul rilievo che il ricorso fosse da accogliere per manifesta fondatezza.
Diritto
OSSERVA IN DIRITTO
Vanno condivise le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione che di seguito di riporta:
“1. La S.I.A.C.E s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione differita della sentenza non definitiva del Tribunale, dalla medesima proposta, in mancanza di valida riserva di gravame.
Ha resistito l’intimato.
2. Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., essendo manifestamente fondato.
Va accolto l’unico motivo con il quale è stata censurata la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che non integrasse valida riserva di appello secondo le prescrizioni stabilite dall’art. 340 cod. proc. civ., l’espressione “la sentenza è ingiusta e sarà oggetto di impugnativa”, sul rilievo che tale dichiarazione: 1) non era non indicativa dell’inequivoca volontà della parte di impugnare; 2) era stata formulata con la comparsa di costituzione, che non è il verbale di udienza nè è identificabile con un foglio a parte da allegarsi al verbale stesso secondo quanto previsto dalla norma citata.
A) La sentenza è in contrasto con l’indirizzo delle Sezioni Unite di cui alla sentenza n. 14330 del 2005 che ha ritenuto valida la riserva di appello formulata nella comparsa di costituzione: il Collegio, pur se si è pronunciato in materia di giurisdizione (il che, per quel che interessa nella presente sede, è del tutto irrilevante), ha dovuto necessariamente esaminare l’esistenza di una valida riserva di impugnazione, che per l’appunto era stata formulata dalla parte con la comparsa di costituzione avverso la sentenza non definitiva di declaratoria di giurisdizione, avendo ritenuto che detta decisione non era passata in cosa giudicata proprio in virtù della dichiarazione della parte che, costituendosi nel giudizio di riassunzione (a seguito di declaratoria di incompetenza del Tribunale che aveva dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario), aveva reiterato l’eccezione di difetto di giurisdizione (v. in motivazione).
Per completezza, può aggiungersi che la necessità che la riserva sia portata formalmente a conoscenza della controparte nel termine prescritto dall’art. 340 cod. proc. civ., sottostante alla previsione che la stessa sia contenuta nel verbale di udienza o in foglio ad esso allegato, è soddisfatta anche nel caso in cui essa venga formulata con la comparsa di costituzione in giudizio, atteso che, ai sensi dell’art. 170 cod. proc. civ., comma 4, la comunicazione delle comparse alla controparte nel corso del giudizio avviene fra l’altro con il deposito in cancelleria.
B) la riserva di appello non richiede formule particolari e, anche se generica, è valida quando costituisce espressione non equivoca della volontà di non fare acquiescenza alla sentenza non definitiva e di differirne l’impugnazione, dovendo nell’interpretazione degli atti processuali privilegiarsi l’intenzione della parte (Cass. 1401/1973;
1729/1981; 6467/1982; 652/1992, 16022/2002; 1198/2005: nella specie, deve ritenersi valida manifestazione di tale volontà l’espressione usata che faceva riferimento all’ingiustizia della decisione e alla circostanza che la stessa sarà oggetto di impugnativa”.
Il ricorso va accolto: l’accoglimento è correlato alla sussistenza di precedenti di legittimità ai quali la sentenza impugnata non si è uniformata.
La sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese della presente fase, al ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2011