Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 828 del 16/01/2018

Cassazione civile, sez. I, 16/01/2018, (ud. 15/09/2017, dep.16/01/2018),  n. 828

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. COMPAGNIA TIRRENA DI ASSICURAZIONI s.p.a. in LCA impugna la sentenza App. Roma 20.4.2012, in R.G. n. 3613/2005 con cui è stato rigettato il gravame interposto dalla medesima avverso la sentenza Trib. Roma 23.9.2004, n.25976, che aveva ammesso in privilegio, al passivo della LCA, il credito insinuato da S.D. a titolo di risarcimento danni, coperti da rapporto assicurativo, ulteriormente accogliendo la pretesa dell’appellato anche riguardo agli interessi sul capitale già riconosciutogli, con decorrenza dal sinistro al soddisfo;

2. secondo la corte, era esatta la determinazione dell’entità del danno biologico, quantificato ai fini del risarcimento in misura non eccedente il massimale nè l’importo computato in base alle cd. tabelle della giurisprudenza milanese, in ragione delle risultanze della CTU e apprezzata l’età dell’assicurato;

3. quanto all’appello incidentale, all’assicurato andava riconosciuto altresì il credito per interessi legali sull’importo del risarcimento, da ammettere in privilegio;

4. con unico motivo la LCA si duole della violazione della L. Fell., artt. 54 e 55, ove la sentenza non ha considerato che il trattamento degli interessi ultrafallimentari non cessa al “soddisfo” bensì con la liquidazione mobiliare, ove essa si esaurisca in unico contesto o per atti progressivi e dunque, in tal caso, in modo graduato e proporzionale;

Ritenuto che:

5. il ricorso è fondato perchè se è vero che, con indirizzo consolidato, questa Corte ha statuito che “in tema di liquidazione coatta amministrativa, alla luce della sentenza della Corte costituzionale del 28 maggio 2001, n. 162, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. Fall., art. 54, comma 3, (nella testo applicabile ratione temporis, anteriore alla modifica intervenuta con il d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5), nella parte in cui non richiama, ai fini dell’estensione del diritto di prelazione agli interessi, l’art. 2749 c.c., gli interessi sui crediti assistiti da privilegio generale o speciale continuano a maturare e ad essere assistiti da privilegio anche dopo il provvedimento che ha disposto la liquidazione”. (Cass. 12551/2014), proprio il rinvio all’art. 2749 c.c., comma 2 impone l’emenda del provvedimento ammissivo del credito per interessi, alla luce del criterio giuridico codicistico di fissazione finale della maturazione dell’interesse che coincide con la “vendita” del bene oggetto di garanzia;

6. in generale, invero, la giurisprudenza di legittimità che aveva affrontato la questione, pur occupandosene per lo più con riguardo al fallimento, aveva precisato che “nelle procedure concorsuali i crediti assistiti da privilegio generale, come i crediti di lavoro, cessano di produrre interessi con la liquidazione dell’attività mobiliare del debitore, integralmente, se questa si verifichi in unico contesto ovvero gradualmente e proporzionalmente, se la liquidazione medesima venga effettuata per fasi successive” (Cass. 6112/1984, 7396/1983, 4583/1984) ma per le LCA aveva anticipato il medesimo principio (Cass. s.u. 1670/1982);

7. nè soccorre, a fronte della chiarezza del citato referente normativo ordinario, il possibile supporto del diverso disposto della L. Fall., art. 111 bis, comma 2 (già 3) che, quanto alla prededuzione, manifestamente ancora il differente criterio dell’arresto degli interessi al pagamento come conseguenza della natura di costo del citato credito, il cui predicato di concorsualità è speciale rispetto a quello di ogni altro credito sorto anteriormente all’instaurazione del concorso e da commisurare alla liquidazione;

8. il ricorso va dunque accolto, con cassazione e rinvio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente procedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2018

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