Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 828 del 16/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 828 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 24223-2011 proposto da:
COMUNE DI SOLOFRA 0091910646 in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANDREA
DORIA 79, presso lo studio dell’avvocato CAIANIELLO
STEFANO, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO
MARIA CAIANIELLO, giusta delibera di giunta municipale e giusta
procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
SAVIGNANO ANTONIO in proprio e quale titolare della Ditta
Conceria La Modena, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI
SANTA COSTANZA 27 – int. 14, presso lo studio dell’avvocato
MARINI LUCIA, rappresentato e difeso dall’avvocato ARGENIO
GIUSEPPE, giusta procura speciale a lite a margine del controricorso;

9355

Data pubblicazione: 16/01/2014

– contron’corrente avverso la sentenza n. 307/9/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di NAPOLI – Sezione Staccata di SALERNO del 4.5.2011,
depositata il 07/06/2011;

27/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ENNIO
ATTILIO SEPE.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
« Il Comune di Solofra ricorre contro il sig. Antonio Savignano per la cassazione della
sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania/Salerno, riformando la
sentenza di primo grado, ha accolto la domanda del contribuente avente ad oggetto il rimborso
dell’ICI versata per gli anni dal 2004 al 2007 nell’importo calcolato in base alla rendita
catastale dell’immobile tassato che l’Agenzia del Territorio aveva attribuito con atto
annullato con sentenza della stessa Commissione Tributaria Regionale della Campania/Salerno
n. 235/09/06, depositata il 13.6.07 e passata in giudicato.
Il contribuente si è costituita con controricorso.
Con l’unico mezzo di

ricorso il Comune denuncia la violazione dell’articolo 2909 cc e

dell’articolo 7 TUIR, nonché il vizio di insufficiente motivazione, in cui la sentenza gravata
sarebbe incorsa estendendo gli effetti del giudicato formatosi, con le sentenze della
Commissione Tributaria Regionale Campania/Salerno n. 115/12/2006 e n. 235/09/06, con
riferimento all’anno di imposta 2000 anche agli anni di imposta 2004/2007.
11 ricorso è inammissibile perché non riproduce, come sarebbe stato necessario per il
principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il contenuto delle sentenze della
Commissione Tributaria Regionale Campania/Salerno il cui giudicato sarebbe stato, secondo il
Comune ricorrente, indebitamente esteso ad annualità diverse da quelle in relazione alle quali
dette sentenze vennero pronunciate. In proposito va sottolineato che, mentre nella sentenza
gravata si richiama solo la sentenza della Commissione Tributaria Regionale
Campania/Salerno n. 235/09/06 e si afferma che la stessa ha dichiarato la nullità della rendita
attribuita dall’Agenzia del Territorio all’immobile de qua (declaratoria, si noti, non collegata a
specifiche annualità, posto che l’iscrizione di una rendita in catasto ha effetto permanente) nel
ricorso si assume che la sentenza gravata si sarebbe uniformata al giudicato di due sentenze
della Commissione Tributaria Regionale Campania/Salerno – la sentenza n. 235/09/06 e la

Ric. 2011 n. 24223 sez. MT – ud. 27-11-2013
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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

sentenza n. 115/12/2006 – senza specificare in alcun modo quale fosse, nell’una e nell’altra,
il contraddittore del contribuente (il Comune o l’Agenzia del Territorio) e il dictum del giudice
(annullamento di un accertamento ICI o annullamento di un’attribuzione di rendita catastale).
Il ricorso quindi, conclusivamente, non risulta formulato con la specificità necessaria per
consentire alla Corte di apprezzare la censura proposta e pertanto va giudicato inammissibile.
Può peraltro aggiungersi che, per quanto concerne le affermazioni in diritto svolte nel ricorso
del Comune, esse non appaiono pertinenti alla fattispecie, quale emergente dalla sentenza

(passato in giudicato) riferito ad un diverso anno di imposta, ma ha ritenuto non dovuta l’ICI
versata in base ad una rendita (annullata giudizialmente e quindi) non legittimamente iscritta in
catasto. La sentenza gravata risulta quindi conforme all’insegnamento di questa Corte secondo
cui “In tema di ICI, il contribuente che abbia ottenuto in via giurisdizionale l’annullamento
dell’atto di attribuzione e/o modifica della rendita catastale ha diritto alla restituzione delle
somme, eventualmente versate in eccesso al Comune, fin dal momento della proposizione del
ricorso, in quanto il principio previsto dall’art. 5 del d.lgs. n. 504 del 1992 (secondo cui per i
fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando l’ammontare
delle rendite risultanti in catasto, vigenti all’I gennaio dell’anno di imposizione) va
necessariamente correlato con gli effetti retroattivi, fino al giorno della domanda, di qualsiasi
pronuncia giurisdizionale non avente effetti e/o caratteri costitutivi” (così Cass. 6475/10,
conforme, Cass. 11094/08).
Si propone il rigetto del ricorso.»;

che il contribuente si è costituito con controricorso;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti;
che non sono state depositate memorie difensive, ma il contribuente ha
depositato copia della ordinanza n. 5032/12 emessa da questa Corte su causa
analoga tra le stesse parti;
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio,
condivide le conclusioni del relatore;
che pertanto il ricorso va rigettato;
che il Comune ricorrente va condannato a rifondere al contribuente le spese
del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere al contro
ricorrente le spese del giudizio di cassazione, liquidandole complessivamente

Ric. 2011 n. 24223 sez. MT – ud. 27-11-2013
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gravata, giacché quest’ultima non ha applicato ad un anno di imposta un accertamento

in € 1.000 per onorari, oltre € 100 per esborsi.

Così deciso in Roma il 27 novembre 2013.

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