Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8279 del 30/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 30/03/2017, (ud. 22/02/2017, dep.30/03/2017),  n. 8279

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23542-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

V.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.P.DA

PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato FABIO FRANCESCO

FRANCO, rappresentato e difeso dall’avvocato SILVESTRO CARBONI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4729/40/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO – SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il

16/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate ricorre avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale del Lazio, nella controversia avente ad oggetto l’impugnazione da parte di V.M. di avviso di accertamento, emesso a seguito di indagini bancarie e relativo all’anno di imposta 2002, ne aveva rigettato l’appello, confermando la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso.

Il ricorso, affidato a due motivi, è resistito dal contribuente con controricorso.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con entrambi i motivi si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e dell’art. 2697 c.c. laddove la sentenza impugnata era in contrasto con le norme esistenti in tema di accertamento mediante utilizzo dello strumento delle indagini bancarie e con l’interpretazione delle stesse, anche in punto di onere probatorio, fornita da questa Corte.

2. Le censure sono fondate.

2.1. In tema di accertamento delle imposte sui redditi, questa Corte è ferma nel ritenere che “qualora l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32 attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili (cfr. tra le tante Cass. n.18081 del 04/08/2010). Si è, anche, precisato (Cass. n. 19692 del 27/09/2011) che i dati e gli elementi risultanti dai conti correnti bancari assumono sempre rilievo ai fini della ricostruzione del reddito imponibile, se il titolare di detti conti non fornisca adeguata giustificazione, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32 poichè questa previsione e quella di cui all’art. 38 medesimo D.P.R. hanno portata generale, riguardando la rettifica delle dichiarazioni dei redditi di qualsiasi contribuente, quale che sia la natura dell’attività svolta e dalla quale quei redditi provengano.

In ordine poi al tipo di prova che il contribuente ha l’onere di fornire al fine di vincere la presunzione legale di cui al citato art. 32 è sì ammesso anche il ricorso alle presunzioni semplici ma le stesse devono essere sottoposte ad attenta verifica da parte del giudice, il quale è tenuto ad individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purchè grave preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell’ammontare e nel contesto complessivo (Cass. 22502/2011 richiamata da Cass. 4585/15).

3. Nella specie, i Giudici di merito, nel fondare il proprio convincimento sulla considerazione di circostanze generiche quali le risultanze della documentazione versata, la recezione da parte del coniuge del contribuente di somme da versare sui conti correnti, la giustificazione della contrazione del mutuo da tutti gli elementi probatori forniti da V.M., si sono discostati dai superiori principi, omettendo in sostanza di accertare se la prova fornita dal contribuente fosse analitica, ovvero specificamente riferita ad ogni operazione bancaria.

4. Preso atto che l’Agenzia delle Entrate ricorre unicamente per la residua parte dell’accertamento, espunti i prelevamenti (cfr. Corte Cost. n. 228/2014) e che detta rinuncia è stata accettata dal controricorrente, si propone, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, a diversa Sezione della CTR del Lazio affinchè alla luce di detti principi provveda al riesame oltre che al regolamento delle spese.

PQM

In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2017

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