Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8279 del 24/03/2021

Cassazione civile sez. II, 24/03/2021, (ud. 22/09/2020, dep. 24/03/2021), n.8279

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19799/2019 proposto da:

R.Z., rappresentato e difeso dall’avvocato LIVIO NERI, e

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

e contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE BRESCIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1957/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 19/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/09/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia respingeva l’istanza del ricorrente, volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale od umanitaria, ritenendo non credibile la storia riferita dal richiedente ed insussistenti i presupposti per il riconoscimento dell’invocata tutela.

Il Tribunale di Brescia, con ordinanza del 9.3.2017, respingeva il ricorso avverso detto provvedimento reiettivo.

Interponeva appello R.Z. e la Corte di Appello di Brescia, con la sentenza impugnata n. 1957/2018, rigettava il gravame.

Propone ricorso per la cassazione della decisione di rigetto R.Z. affidandosi a due motivi.

Il Ministero dell’interno ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di fatti decisivi in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, perchè la Corte di Appello di Brescia avrebbe erroneamente denegato il riconoscimento della protezione umanitaria senza considerare l’attività lavorativa svolta dal richiedente in Italia e la sua effettiva integrazione nel tessuto sociale italiano.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32,D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19, art. 10 Cost. e art. 8 della Convenzione E.D.U. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè il giudice di merito avrebbe immotivatamente escluso la sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione umanitaria.

Le due doglianze, che meritano un esame congiunto, sono infondate. La sentenza impugnata ha infatti esaminato la condizione soggettiva del richiedente, apprezzando le attività di studio della lingua italiana e di volontariato compiute dallo stesso in Italia e la dichiarazione della ditta Mi. S.r.l., presso la quale il ricorrente ha svolto il tirocinio, attestante la disponibilità ad assumerlo in caso di ottenimento di un titolo di soggiorno, ma ha ritenuto insussistenti, all’esito di una valutazione comparativa tra la condizione in Italia e nel Paese di provenienza, i requisiti previsti per la concessione della protezione umanitaria. Tale giudizio di merito, che costituisce estrinsecazione del potere di apprezzamento del fatto riservato al giudice di merito, non è utilmente sindacabile in questa sede, alla luce dei limiti per la deduzione del vizio motivazionale di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo modificato a seguito dell’entrata in vigore della novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012. In particolare non si ravvisano i profili di omesso esame denunciati dal ricorrente, poichè il giudice di merito ha espressamente considerato tanto l’attività lavorativa, che la conoscenza della lingua italiana, che la dichiarazione della ditta Mi. S.r.l.. Nè si ravvisa la dedotta violazione dei criteri per lo svolgimento della valutazione comparativa tra la condizione in Italia e nel Paese di origine, posto che il giudice di seconde cure ha espressamente richiamato la sentenza di questa Corte n. 4455 del 2018 e si è uniformata ai principi ivi affermati.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese, non avendo il Ministero intimato notificato controricorso nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

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