Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8279 del 12/04/2011

Cassazione civile sez. VI, 12/04/2011, (ud. 25/02/2011, dep. 12/04/2011), n.8279

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10085/2010 proposto da:

CREMONINI SPA (OMISSIS) già CAFIN Castevetro Finanziaria SpA

(nella quale si è fusa per incorporazione la FoodService System

Italia SpA) in persona dell’Amministratore Delegato e legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DICIONE 1,

presso lo studio dell’avvocato ALBANESE Roberto, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ALBERTINI GIOVANNI, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ RICOSTRUZIONE EDILIZIA MARINA ADRIATICA (REMA) Srl in

persona dell’Amministratore Unico, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’avv. CICCOTTI Simone, che

la rappresenta e difende unitamente all’avv. QUARTO MONTEBELLI,

giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

CREMONINI SPA, già CAFIN Castelvetro Finanziaria SpA in persona

dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA PIGIONE 1, presso lo studio dell’avv.

ROBERTO ALBANESE, che la rappresenta e difende, giusta procura

speciale a margine del ricorso principale;

– controricorrente al ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 1428/2009 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

17.4.09, depositata il 09/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. EMILIO MIGLIUCCI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che avverso la decisione indicata in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo la Cremonini s.p.a., già CA.FIN s.p.a..

Ha resistito l’intimata, proponendo ricorso incidentale sulla base di due motivi.

La ricorrente ha proposto controricorso al ricorso incidentale.

Nominato, ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ., il Consigliere relatore ha depositato la relazione di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., ritenendo che il ricorso principale fosse da rigettare per manifesta infondatezza, mentre dovesse accogliersi quello incidentale per manifesta fondatezza.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

Vanno condivise le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione che di seguito si riporta:

“1. Il Tribunale di Rimini, in parziale accoglimento della domanda proposta dalla FoodService System Italia s.p.a. nei confronti della s.r.l. Ricostruzione Edilizia Marina Adriatica (R.E.M.A.), dichiarava dalla medesima usucapito l’appezzamento di mq. 90 del fl. 66 n. 1372.

Tale decisione era riformata in sede di gravame in cui, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla R.E.M.A., la domanda proposta dall’attrice era rigettata, mentre era respinta l’impugnazione avverso la pronuncia di rigetto della domanda riconvenzionale dalla medesima proposta in prime cure per ottenere il risarcimento dei danni derivante dall’occupazione del fondo La Cremonini s.p.a., già CA.FIN s.p.a., in cui si è fusa per incorporazione la FoodService System Italia s.p.a., ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.

Ha resistito l’intimata proponendo ricorso incidentale sulla base di due motivi.

La ricorrente ha proposto controricorso al ricorso incidentale.

2. I ricorsi – che vanno riuniti – possono essere trattati in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., essendo manifestamente infondato il ricorso principale e manifestamente fondato quello incidentale.

RICORSO PRINCIPALE. L’unico motivo denuncia l’erronea interpretazione fornita dalla sentenza dei principi in materia dell’elemento soggettivo del possesso laddove aveva negato la sussistenza dell’animus possidendi, quando, secondo l’orientamento maggioritario della S.C., l’elemento soggettivo che deve caratterizzare il possesso utile ad usucapionem non consiste nella convinzione di essere proprietario ma nell’intenzione di comportarsi come tale, essendo a tal fine irrilevante nel possessore la consapevolezza dell’altrui possesso anche nel caso in cui abbia posto in essere atti diretti ad ottenere il trasferimento della proprietà del bene posseduto: il possesso consiste nell’intenzione di comportarsi come titolare del diritto reale cui il potere corrisponde, rilevabile attraverso circostanze esterne e univoci comportamenti, come appunto si era verificato nella specie in cui la ricorrente, ottenuta la disponibilità del suolo previo pagamento del canone, aveva compiuto una complessa attività (fra l’altro la realizzazione di fabbricato destinato ad attività di ristorazione la cui materialità era fuori discussione e che costituiva espressione del possesso). Fuori luogo era il precedente citato dalla sentenza impugnata tenuto conto che l’intestatario del bene nella specie aveva dismesso l’esercizio del diritto di proprietà, essendo peraltro irrilevante l’erronea convinzione nell’attrice della demanialità o dell’appartenenza ad altri del fondo de quo. Il motivo è infondato ai sensi dell’art. 360 bis cod. proc. civ., introdotto dalla L. n. 69 del 2009, ratione temporis applicabile, atteso che il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa.

Correttamente la sentenza impugnata ha escluso un possesso utile ad usucapionem quanto meno fino al 1982 essendo stato fino a tale data versato un canone da parte degli utilizzatori del suolo sul qual era stato installato un chiosco per la vendita di bevande e non essendo intervenuto il mutamento della detenzione in possesso. Ed invero, ai fini del mutamento della detenzione in possesso, chi abbia iniziato il godimento del bene a titolo di detenzione non può acquistarne il possesso finchè il titolo non venga mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta nei confronti del possessore; quest’ultimo mutamento richiede, in particolare, il compimento di uno o più atti estrinseci, dai quali sia possibile desumere la modificata relazione di fatto con la cosa detenuta, attraverso la negazione dell’altrui possesso e l’affermazione del proprio (Cass. 212252/2007; 5854/2006; 4404/2006).

Qui è appena il caso di ricordare che il pagamento di un canone al proprietario della cosa, implicando che la relazione con la cosa si instauri a titolo di detenzione, comporta non solo la consapevolezza dell’altrui diritto ma – quel che rileva – il riconoscimento che la relazione instaurata con la cosa è subordinata al e dipende dal poziore diritto esistente sulla cosa del proprietario: il che di conseguenza esclude una situazione qualificabile come possesso che presuppone un comportamento uti dominus ovvero l’esercizio di poteri in opposizione e in contrasto con quelli del proprietario, occorrendo, pertanto, in tal caso l’interversione della detenzione nel possesso.

I precedenti di legittimità citati dalla ricorrente sono inconferenti, perchè hanno ad oggetto fattispecie e rationes decidendi diverse da quella in esame.

RICORSO INCIDENTALE. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia in ordine alla domanda di restituzione del terreno e alla condanna di rimozione e di demolizione di quanto dalla convenuta realizzato.

La doglianza è fondata in quanto la sentenza è incorsa effettivamente nel difetto di attività denunciato non avendo emesso alcuna decisione sulla domanda riconvenzionale in esame: sarà poi il giudice di rinvio a dovere verificare la fondatezza o meno della pronuncia.

Il secondo motivo denuncia l’errore della sentenza impugnata laddove aveva respinto la domanda di risarcimento dei danni.

Anche questa censura è fondata.

In primo luogo, a prescindere da ogni altra considerazione, la questione relativa alla prescrizione risulta formulata dalla ricorrente con il controricorso al ricorso incidentale per la prima volta in sede di legittimità e,come tale, implicando anche accertamenti di fatto nuovi, è inammissibile.

Il rigetto della domanda risarcitoria è in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in caso di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, anche se del tutto marginale e limitata a parti dell’immobile non attualmente utilizzate, il danno subito dal proprietario è in re ipsa, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene e dall’impossibilità di conseguire l’utilità anche solo potenzialmente ricavarle dal bene stesso (Cass. 5568/20101; 10498/2006; 13630/2001; 7692/2001; 649/2000 e altre)”.

Pertanto, va rigettato il ricorso principale, essendo la sentenza impugnata conforme ai precedenti di legittimità, mentre va accolto quello incidentale (il secondo motivo ai sensi dell’art. 360 bis cod. proc. civ., n. 1); la sentenza va cassata in relazione e limitatamente al ricorso incidentale con rinvio, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso incidentale rigetta quello principale cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso incidentale e rinvia, anche per le spese della presente fase ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2011

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