Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8278 del 30/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 30/03/2017, (ud. 22/02/2017, dep.30/03/2017),  n. 8278

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22754-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

Z.P.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

MAZZINI 146, presso lo studio dell’avvocato EZIO SPAZIANI TESTA, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n.700/1/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del VENETO, depositata il 16/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di Z.P.T. di avvisi di accertamento con i quali erano stati rettificato, con il metodo induttivo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, comma 4, i redditi dichiarati per gli anni 2007 e 2008, la Commissione tributaria regionale, in accoglimento dell’appello proposto dal contribuente, riformava la decisione di primo grado di rigetto del ricorso, annullando l’atto impositivo, in quanto emesso in assenza del preventivo contraddittorio.

Avverso la sentenza ricorre l’Agenzia delle Entrate affidandosi ad unico motivo.

Il contribuente resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato affidato ad unico motivo.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso principale è manifestamente fondato. Nella materia controversa sono intervenute di recente le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 24823/2015) le quali, nell’affermare che, allo stato attuale della legislazione non sussiste, nell’ordinamento tributario nazionale una clausola generale di contraddittorio endoprocedimentale hanno individuato, tra gli altri, un argomento asseverante a contrario, proprio, nel dato normativo del D.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1, convertito nella L. n. 122 del 2010 che ha introdotto l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale in tema di accertamento sintetico “con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

In ordine poi all’applicabilità retroattiva della novella è sufficiente richiamare l’orientamento di questa Corte, nella specifica materia, secondo cui “la questione su quale sia la norma applicabile è questione di diritto intertemporale che, appunto, va a identificare, nella successione fra più norme, quella da dover applicare; ma il diritto intertemporale necessariamente recede a fronte di esplicita previsione di diritto transitorio, che esso stesso identifica la norma applicabile. E nel nostro caso, con disposizione di diritto transitorio, il D.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1, statuisce che le modifiche apportate al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, producono effetti “per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto”, ossia per l’accertamento del reddito relativo a periodi d’imposta successivi al 2009 (cfr. Cass. n. 21041/2014; ribadita da Cass. n. 22746/2015).

Deve essere, invece, dichiarato inammissibile il ricorso incidentale essendo stato proposto da parte, integralmente vittoriosa nel grado precedente, che potrà fare riproporre le questioni ritenute assorbite nel giudizio di rinvio (cfr. Cass. n. 4130/2014; Cass. 574/2016).

Pertanto, dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, in accoglimento del ricorso principale la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Giudice di merito affinchè provveda al riesame, anche delle questioni ritenute assorbite, ed al regolamento delle spese di questo giudizio.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

In accoglimento del ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2017

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