Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8278 del 24/03/2021

Cassazione civile sez. II, 24/03/2021, (ud. 22/09/2020, dep. 24/03/2021), n.8278

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24151/2019 proposto da:

D.D., rappresentato e difeso dall’Avvocato MARCO ESPOSITO,

presso il cui studio a Napoli, via Toledo 106, elettivamente

domicilia, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il DECRETO n. 4726/2019 del TRIBUNALE DI MILANO, depositato

il 26/5/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22/9/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il tribunale di Milano, con il decreto in epigrafe, ha respinto il ricorso con il quale D.D., nato in (OMISSIS), ha impugnato il provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale presentata dall’istante.

D.D., con ricorso notificato in data 19/7/2019, ha chiesto, per un motivo, la cassazione del decreto.

Il ministero dell’interno è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con l’unico motivo articolato, il ricorrente ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale non ha disposto la sua audizione personale nonostante che l’audizione del richiedente innanzi alla commissione territoriale si fosse svolta senza l’ausilio dei mezzi tecnici per la videoregistrazione.

1.2. Il ricorso non è procedibile.

Il ricorrente, infatti, ha depositato copia autentica del decreto impugnato, formato da undici pagine, in una stesura non completa, non essendo comprensiva delle pagine 2, 4, 6, 8 e 10. Tale documento, nelle parti in cui è leggibile, non è, peraltro, suscettibile, sia pur solo nei limiti della statuizione censurata, di adeguata comprensione.

Ed è noto che la produzione di copia incompleta del provvedimento impugnato determina, a norma dell’art. 369 c.p.c., comma 2, l’improcedibilità del ricorso per cassazione, salvo il solo caso in cui consenta di dedurre con certezza l’oggetto della controversia e le ragioni poste a fondamento della pronuncia (cfr., da ultimo, Cass. n. 14347 del 2020).

1.3. Nulla per le spese processuali.

1.4. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara l’improcedibilità del ricorso; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

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