Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8278 del 12/04/2011

Cassazione civile sez. VI, 12/04/2011, (ud. 25/02/2011, dep. 12/04/2011), n.8278

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9912/2010 proposto da:

L.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso lo studio dell’avvocato CRISTINA

SALVUCCI, rappresentato e difeso dall’avvocato CALABRO’ Davide,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PATRICA in persona del Sindaco legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA STEFANO INFESSURA 14

– piano 2 – interno 5, presso lo studio dell’avv. VINCIGUERRA Mario,

che lo rappresenta e difende, giusta Delib. Giunta Comunale 29 aprile

2010, n. 24 e giusta procura speciale in calce al controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 4073/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

27.9.08, depositata il 19/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito per il ricorrente l’Avvocato Cristina Salvucci (per delega avv.

Davide Calabrò) che si riporta ai motivi del ricorso;

udito per il controricorrente e ricorrente incidentale l’Avvocato

Mario Vinciguerra che si riporta agli scritti, con condanna alle

spese.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dotti. CARMELO

SGROI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che avverso la decisione indicata in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico articolato motivo L.V..

Ha resistito l’intimato, proponendo ricorso incidentale.

Nominato, ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ., il Consigliere relatore ha depositato la relazione di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., ritenendo che il ricorso principale e quello incidentale fossero da rigettare per manifesta infondatezza.

Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni conformi a quelle di cui alla relazione.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

Nella relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., si legge quanto segue:

“1. L.V. chiedeva la reintegrazione del possesso relativo al passaggio dal medesimo esercitato su un stradello di proprietà del Comune di Patrica che vi aveva apposto una catena impedendovi l’accesso, instando per la rimozione di detta catena e per il risarcimento dei danni.

Il convenuto resisteva alla domanda.

Il tribunale accoglieva la domanda con sentenza che era riformata in sede di gravame in cui la domanda era rigettata in considerazione della natura pubblica della strada; era disposta la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico articolato motivo L.V..

Ha resistito l’intimato.

2. Il ricorso principale e quello incidentale possono essere trattati in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., essendo manifestamente infondati.

RICORSO PRINCIPALE. L’unico motivo, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonchè omessa, Insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 cod. proc. civ., n. 5), censura la decisione che:

1), senza motivare, aveva ritenuto lo stradello in questione pubblico anzichè privato, atteso che il terreno de quo, ricevuto dal Comune in virtù di un atto donazione da parte di un privato, non rientrava fra i beni indisponibili del Comune, non sussistendo pubblicazione nei modi stabiliti dal regolamento comunale nè risultava che lo stesso fosse destinato a pubblico servizio; l’atto posto dal Comune integrava spoglio del possesso oltreannale esercitato dall’attore secondo quanto emerso dall’istruttoria svolta.

2) peraltro, anche ove si fosse ritenuto che la strada è pubblica, andava considerato che l’Amministrazione, ponendo in essere una condotta meramente materiale disancorata da provvedimenti amministrativi, aveva agito iure privatorum, per cui sussistevano i presupposti in presenza dei quali sono ammesse le azioni possessorie nei confronti della P.A.: anche tale aspetto non era stato considerato dalla sentenza impugnata.

3) erroneamente la sentenza impugnata aveva escluso che il fondo del convenuto fosse intercluso, quando invece l’interclusione era emersa dalle risultanze istruttorie.

Il motivo è infondato.

La sentenza ha accertato che il Comune aveva edificato lo stradello su terreno di sua proprietà per raggiungere gli impianti sportivi dal medesimo edificati: in effetti, il convenuto aveva ricevuto in donazione il fondo, comprensivo del terreno su cui era stato edificato lo stradello de qua, e su di esso era stato realizzato l’impianto sportivo (fine per il quale era avvenuta la donazione).

Con motivazione corretta e congrua la sentenza impugnata ha ritenuto che la strada dovesse essere considerata pubblica, perchè rientrante nei beni appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune, sussistendo al riguardo i requisiti prescritti, dovendo qui ricordarsi che l’accertamento in ordine alla natura pubblica di una strada presuppone necessariamente l’esistenza di un atto o di un fatto in base al quale la proprietà del suolo su cui essa sorge sia di proprietà di un ente pubblico territoriale ovvero che a favore del medesimo ente sia stata costituita una servitù di uso pubblico e che la stessa sia destinata all’uso pubblico con una manifestazione di volontà espressa o tacita dell’ente medesimo (Cass. 8204/2006).

La natura pubblica non dipende dell’inserimento negli elenchi delle strade pubbliche, che ha natura meramente dichiarativa (Cass. 3117/1995; 2870/82; 5230/78) nè assume rilievo la circostanza che il bene sia stata oggetto di acquisto in virtù di un atto privato: ciò che rileva è, ai sensi dell’art. 826, u.c., la destinazione a un pubblico uso del bene appartenente all’ente, derivante da una manifestazione di volontà anche tacita. Ed invero, nella specie non può dubitarsi non solo della volontà ma anche della effettiva di destinazione dello stradello all’uso pubblico, essendo stata la sua edificazione effettuata strumentalmente per consentire l’accesso agli impianti sportivi realizzati sul fondo, che era stato donato con tale finalità unitamente al terreno sul quale è stata costruita la strada realizzata al servizio degli impianti medesimi.

Ma, una volta accertata la natura pubblica della strada, non è configurabile, ex art. 1145 cod. civ., a favore del ricorrente un possesso tute labile, sicchè appare del tutto fuori luogo il riferimento ai precedenti richiamati dal ricorrente sui presupposti per l’esercizio delle azioni possessorie nei confronti della P.A.:

evidentemente, l’ammissibilità dell’azione possessoria, di cui si discuteva in quelle decisioni, presuppone la esistenza di un possesso tutelabile di cui sia titolare l’attore e che lo legittimi ad agire, presupposto che, per quel che si è detto, manca nella specie.

Seppure ne abbia fatto cenno la sentenza impugnata, peraltro con argomentazione resa ad abundantiam e perciò priva di valore decisorio, parimenti fuori luogo è il riferimento alla interclusione del fondo dell’attore perchè, a prescindere da ogni altra considerazione sulla proponibilità e fondatezza di tale questione, la stessa è del tutto irrilevante, in quanto estranea al giudizio possessorio, che ad oggetto la tutela di una situazione di fatto goduta dal ricorrente, in relazione alla quale è ininfluente la considerazione della condizione e delle esigenze del fondo preteso dominante, che concernono piuttosto l’indagine petitoria.

RICORSO INCIDENTALE. Anche il ricorso incidentale, che ha ad oggetto la statuizione concernente il regolamento delle spese, va rigettato, atteso che la motivazione con cui ne è stata disposta la compensazione non appare illogica nè basata su erronee ragioni di diritto, tenuto conto che la peculiarità della fattispecie in concreto esaminata ha portato i giudici di merito a soluzioni contrastanti nei due gradi di giudizio”.

Vanno condivise le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione, non potendo ritenersi meritevoli di accoglimento i rilievi formulati dal ricorrente con la memoria illustrativa che, da un canto, non sono in grado di scalfire le considerazioni in diritto formulate dal relatore, e, dall’altro, si sostanziano in deduzioni che si risolvono nella censura degli apprezzamenti delle risultanze istruttorie circa gli accertamenti di fatto compiuti dal Giudice di merito nell’ambito dell’indagine al medesimo riservata e che sono insindacabili in sede di legittimità se non per vizio di motivazione che nella specie non è stato denunciato secondo il paradigma di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, dovendo qui ricordarsi che il vizio deducibile ai sensi della citata norma deve consistere in un errore intrinseco al ragionamento del giudice, che deve essere verificato in base al solo esame del contenuto del provvedimento impugnato e non può risolversi nella denuncia della difformità della valutazione delle risultanze processuali compiuta dal giudice di merito rispetto a quella a cui, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuti pervenire: in sostanza, ai sensi dell’art. 360, n. 5 citato, la (dedotta) erroneità della decisione non può basarsi su una ricostruzione soggettiva del fatto che il ricorrente formuli procedendo a una diversa lettura del materiale probatorio, atteso che tale indagine rientra nell’ambito degli accertamenti riservati al giudice di merito ed è sottratta al controllo di legittimità della Cassazione che non può esaminare e valutare gli atti processuali ai quali non ha accesso, ad eccezione che per gli errores in procedendo (solo in tal caso la Corte è anche giudice del fatto).

Il ricorso principale va rigettato, essendo la sentenza impugnata conforme ai precedenti di legittimità.

Parimenti deve essere confermata, perchè condivisibile la relazione, per quanto concerne il ricorso incidentale.

Le spese della fase di legittimità vanno compensate per un terzo, mentre per il residuo sono da porre a carico del ricorrente principale, dovendo considerarsi marginale l’incidenza nell’economia del presente giudizio il rigetto del ricorso incidentale.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li rigetta.

Condanna il ricorrente principale al pagamento in favore del resistente dei 3/4 delle spese relative alla presente fase che liquida per l’intero in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2011

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