Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8277 del 30/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 30/03/2017, (ud. 22/02/2017, dep.30/03/2017),  n. 8277

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20150-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

A.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato CESARE PERSICHELLI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FILIPPO

CAPOMACCHIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 27/01/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del FRIULI VENEZIA GIULIA, depositata il 22/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nella controversia avente origine dall’impugnazione da parte del contribuente degli avvisi di accertamento con i quali, a seguito di indagine finanziaria effettuata su conti correnti bancari, veniva contestata l’omessa presentazione della dichiarazione ed accertati maggiori imponibili Iva per gli anni di imposta 2005, 2006 e 2007, la Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, con la sentenza impugnata, in accoglimento dell’appello proposto dal contribuente, riformava integralmente la decisione di primo grado, annullando i predetti avvisi di accertamento nonchè la cartella, emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, anch’essa impugnata.

In particolare, il Giudice di appello riteneva che l’accertamento in questione, effettuato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2 nei confronti di un esercente la libera professione, così come la consequenziale cartella esattoriale, rimanevano travolti dalla pronuncia di incostituzionalità che aveva colpito detta norma.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Il contribuente resiste con controricorso.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo con il quale si deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 oltre ad essere, contrariamente a quanto dedotto in controricorso, ammissibile (avendo censurato specificamente ed integralmente, anche attraverso la proposizione del secondo motivo di ricorso, la ratio decidendi della sentenza impugnata) è, anche, manifestamente fondato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2014 e della successiva giurisprudenza di questa Corte.

In particolare, con le recenti sentenze n.ri 1519/2017 e 16697/2016, questa Corte, in adesione al precedente orientamento, ha avuto modo di ribadire che “in tema di accertamento, resta invariata la presunzione legale posta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicchè questi è onerato di provare in modo analitico l’estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, essendo venuta meno, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, l’equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti.

2. Il secondo motivo di ricorso è ugualmente ammissibile e fondato.

In punto di ammissibilità, non può, invero, aderirsi alla prospettazione difensiva del controricorrente secondo cui il mezzo sarebbe inammissibile per violazione dell’art. 348 ter c.p.c.. L’Agenzia delle entrate, infatti, ha esposto, in ricorso, le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrandone la diversità laddove, peraltro, il fatto del quale si deduce l’omesso esame ha trovato legittimo ingresso solo in secondo grado per essere intervenuta, solo nel corso di quel grado, la sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2014.

In punto di fondatezza dalla lettura della sentenza impugnata emerge inequivocabilmente che il Giudice di appello ha omesso il fatto decisivo, risultante dalla memoria depositata dall’Agenzia, della rideterminazione dell’ammontare dell’accertamento al netto dei prelievi.

3. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio al Giudice del merito affinchè provveda al riesame, adeguandosi ai superiori principi e fornendo congrua motivazione, ed al regolamento delle spese.

PQM

In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA