Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8277 del 29/04/2020
Cassazione civile sez. VI, 29/04/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 29/04/2020), n.8277
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25281-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
CHIMET SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli
avvocati SIMONE GINANNESCHI, MARCO MICCINESI, FRANCESCO PISTOLESI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 307/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della TOSCANA, depositata il 15/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO
DELLI PRISCOLI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della società contribuente avverso l’avviso di accertamento per IRES, IVA e IRAP 2003 e la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate;
l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato a due motivi e successivamente depositava istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere mentre la società contribuente si costituiva con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’Agenzia delle entrate denuncia omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione quanto al fatto della dichiarata esecuzione del trasporto a cura del cedente;
considerato che con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 e art. 21, comma 7, TUIR, art. 109, artt. 2727,2729 e 2697 c.c., quanto all’affermazione per cui la società contribuente avrebbe diritto a detrarre l’IVA esposta sulle fatture de quibus in quanto ha dimostrato di aver pagato regolarmente la merce.
Considerato che, a seguito del ricorso, l’Avvocatura dello Stato depositava istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere dal momento che la direzione regionale della Toscana dell’Agenzia delle entrate aveva comunicato che la parte contribuente aveva presentato domanda del D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018, che la domanda e il relativo versamento sono stati effettuati nei termini prescritti dal citato art. 6, e che le spese devono essere compensate come previsto dall’art. 6 cit., comma 13, (Cass. 11 novembre 2019, nn. 29015, 29016, 29017, 2901929020; 6 novembre 2019, n. 28560; 5 novembre 2019, n. 28438).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; spese compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2020