Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8276 del 30/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 30/03/2017, (ud. 22/02/2017, dep.30/03/2017), n. 8276
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19552-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
C.L., G.S., elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA VARRONE 9, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO VANNICELLI,
che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati DANIELE
MONARI, ELISA VACCARI;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 92/10/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 20/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di C.L. e di G.S. degli avvisi di accertamento con i quali erano stati rettificati, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, comma 4, i redditi dichiarati negli anni 2004, 2005 e 2006 la Commissione tributaria regionale, con la sentenza indicata in epigrafe, riformava parzialmente la decisione di primo grado, dichiarando la parziale illegittimità dell’accertamento, e ordinando che nella determinazione del reddito si tenesse conto dell’incidenza delle spese per le rate del mutuo fondiario, nella loro entità effettiva.
Avverso la sentenza ricorre l’Agenzia delle Entrate con unico motivo.
I contribuenti resistono con controricorso.
A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4, 5 e 6, laddove con la sentenza impugnata il Giudice di appello aveva ritenuto applicabile la novella dell’art. 38 D.P.R. citato e disapplicato il coefficiente relativo alle quote di mutuo.
1.1. La censura è fondata alla luce dei principi ribaditi di recente tra le altre da Ordinanza n. 16912 del 10/08/2016 “in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicchè è legittimo l’accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. (massime precedenti conformi: n. 9539 del 2013; n. 1332 del 2016; Ordinanza n. 17487 del 01/09/2016 la quale ha avuto modi di ribadire che “la disponibilità di un alloggio e di un autoveicolo integra, ai sensi dell’art. 2 D.P.R. citato, nella versione ratione temporis vigente, una presunzione di capacità contributiva “legale” ai sensi dell’art. 2728 c.c., imponendo la stessa legge di ritenere conseguente al fatto (certo) di tale disponibilità l’esistenza di una “capacità contributiva”, sicchè il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici “elementi indicatori di capacità contributiva” esposti dall’Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile perchè già sottoposta ad imposta o perchè esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni). In punto, poi, di vigenza temporale della norma in questione questa Corte (Cass. n. 21041 del 06/10/2014) ha, già condivisibilmente statuito che “in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai D.M. 10 settembre e D.M. 19 novembre 1992, riguardanti il cosiddetto redditometro, non pone alcun problema di retroattività, stante la natura procedimentale e non sanzionatoria che ne comporta, pertanto, l’applicabilità in rapporto al momento dell’accertamento.
Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla CTR dell’Emilia Romagna la quale provvederà al riesame, adeguandosi ai superiori principi, ed al regolamento delle spese di questo giudizio.
PQM
In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2017