Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8276 del 29/04/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/04/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 29/04/2020), n.8276

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4972-2019 proposto da:

COMUNE DI CASAL VELINO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio

dell’avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MAURIZIO FOGAGNOLO;

– ricorrente –

e contro

T.A.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6380/9/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata

il 03/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. T.A.G. proponeva distinti ricorsi davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno avverso gli avvisi di accertamento, notificati in data 3 e 10 ottobre 2016, con i quali il Comune di Casal Velino contestava al contribuente il mancato pagamento dell’IMU per gli anni 2012-2015 e della Tasi per gli anni 2014-2015 relativi all’area edificabile e ai terreni agricoli, con applicazione di sanzioni ed interessi.

2. La Commissione Tributaria Provinciale, riuniti i ricorsi, li accoglieva parzialmente eliminando le sanzioni irrogate e riconoscendo dovuta l’imposta accertata dal Comune e gli interessi.

3. La sentenza veniva impugnata dall’Ente comunale e la Commissione Regionale Tributaria della Regionale della Campania rigettava l’appello confermando la disapplicazione delle sanzioni irrogate negli avvisi di accertamento con compensazione delle spese di lite.

4. Avverso la sentenza della CTR il Comune di Casal Velino ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo d’impugnazione l’amministrazione ricorrente deduce nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36. Si sostiene che la CTR avrebbe reso, in punto di mancato riconoscimento delle sanzioni irrogate con l’avviso di accertamento, una motivazione apparente ed incomprensibile.

1.2 Con il secondo motivo viene denunciata violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 22, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2, e della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3, per avere la CTR errato nell’applicazione della normativa sulla disapplicazione delle sanzioni tributarie per obiettive condizioni di incertezza in rapporto ai presupposti di imponibilità delle aree edificabili ai fini Imu e Tasi.

2. Il primo motivo è fondato, assorbito il secondo.

2.1 E’ ormai noto come le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola “anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabil”‘ e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”.

2.2 I giudici di seconde cure così argomentano la propria decisione di conferma della disapplicazione delle sanzioni: “nel merito il Comune si muove in maniera scoordinata rispetto alle motivazioni ben articolate dal primo Giudice che, al contrario di quanto si assume con atto di appello, esse appaiono non solo motivate ma anche non contestate posto che l’appellante rileva esclusivamente ed in linea molto generale circa la comminazione delle sanzioni quando ricorrono circostanze che non sono certamente quelle indicate e motivate dal primo Collegio”.

2.3 Si tratta, all’evidenza, di una motivazione che sia pur graficamente esistente, si rivela del tutto apparente l’apodittica ed incomprensibile non essendo state spiegate, nè nella parte in diritto nè nell’esposizione in fatto della sentenza, le ragioni in fatto e in diritto della pronuncia di primo grado e le contestazioni mosse dall’appellante. Ciò rende impossibile apprezzare l’iter logico posto a fondamento della decisione di appello e verificare le ragioni che hanno indotto la CTR a fare propria la tesi contenuta nella sentenza di primo grado.

2.4 Ricorre pertanto una anomalia motivazionale per motivazione assolutamente carente, o comunque apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile, che si converte in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dà luogo a nullità della sentenza denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, (Cass. n. 23940/2017), come correttamente denunciato dal ricorrente.

3. La sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla medesima CTR, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2020

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