Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8276 del 24/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 24/03/2021, (ud. 23/09/2020, dep. 24/03/2021), n.8276

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20382-2019 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato PAOLO BRIN;

– ricorrente –

e contro

N.P.G., N.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1961/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 21/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

PREMESSO

CHE:

1. B.A., quale titolare della ditta individuale Edil Casa, nel 2005 convenne in giudizio N.P.G. e N.M., titolari dell’agriturismo La Vallata, chiedendone la condanna al pagamento di Euro 104.737,29, quale residuo del corrispettivo dovuto in forza del contratto d’appalto stipulato per la ristrutturazione di un immobile da adibire ad agriturismo. I convenuti, costituendosi in giudizio, chiesero il rigetto della domanda dell’attore, deducendo di avere comunque già saldato il dovuto, e proposero domanda riconvenzionale di condanna al risarcimento del danno (per la cattiva esecuzione di alcune opere e per il mancato rispetto del termine essenziale per la consegna dei lavori), nonchè di rimborso di spese sostenute per materiali e per i pasti dei dipendenti della ditta appaltatrice.

Il Tribunale di Savona, con sentenza n. 392/2013, ha condannato i convenuti N. al pagamento del saldo dovuto per i lavori (individuato sulla base dei risultati dell’espletata consulenza tecnica d’ufficio), ha respinto le domande riconvenzionali dei convenuti, accogliendo la sola domanda di condanna al pagamento della penale per i ritardi nella consegna dei lavori, pari a Euro 15.000, e ha parzialmente compensato le spese di lite.

2. La sentenza è stata impugnata da B., che ha lamentato il rigetto della propria richiesta di pagamento delle forniture di beni e servizi e l’applicazione della penale per il ritardo e la sua quantificazione, nonchè la determinazione e parziale compensazione delle spese di lite.

La Corte d’appello di Genova – con sentenza 21 dicembre 2018, n. 1961 – ha accolto il motivo con cui l’appellante si doleva del mancato riconoscimento dell’importo di Euro 3.756,66 per la fornitura di piastrelle e ha invece rigettato il motivo d’impugnazione con cui si lamentava la condanna al pagamento di Euro 15.000, a titolo di penale per il ritardo di settantacinque giorni rispetto al termine previsto per la consegna dei lavori, e per cui aveva invocato anche la riduzione ad opera del giudice ex art. 1384 c.c., nonchè il motivo relativo alla regolamentazione delle spese dei due gradi del processo.

3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione B.A..

Gli intimati N.P.G. e N.M. non hanno proposte difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il ricorso è articolato in tre motivi, diretti verso la parte della sentenza che ha rigettato il motivo d’appello relativo alla condanna al pagamento della penale.

a) Il primo motivo denuncia “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 113,115,116 c.p.c., artt. 1218 e 1382 c.c.; violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio”: la Corte d’appello non avrebbe valutato, coerentemente con quanto stabiliscono gli artt. 113,115 e 116 c.p.c., le prove assunte nel giudizio di merito, omettendo di pronunciarsi altresì con adeguata motivazione in relazione a un fatto decisivo per il giudizio (ossia la dichiarazione depositata da N.P.G. presso il Comune di (OMISSIS)).

Il motivo è inammissibile. Il ricorrente, nel lamentare come il giudice d’appello nel negare la non imputabilità del ritardo al ricorrente non abbia correttamente valutato le prove raccolte in giudizio, chiede a questa Corte di legittimità una inammissibile rivalutazione degli elementi di prova, d’altro canto facendo genericamente riferimento a “nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza”; in particolare, per quanto poi concerne l’omessa, adeguata motivazione circa la dichiarazione depositata da N.P.G. presso il Comune di (OMISSIS) nulla viene detto circa il suo contenuto, non ponendo così questa Corte nella condizione di valutare l’eventuale decisività del fatto.

b) Il secondo motivo contesta “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 113,132 c.p.c., artt. 1460 e 1382 c.c.; violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio”: il ricorrente aveva rilevato che la committenza si era resa inadempiente all’obbligazione di tempestivo pagamento delle opere circostanza che emergerebbe pacificamente dalle fatture prodotte in atti e dallo stesso contenuto delle sentenze di primo e secondo grado ove gli viene riconosciuto un credito così che il ricorrente non era tenuto alla ultimazione delle opere; nonostante tale specifica contestazione sia stata sollevata nei motivi di gravame, la sentenza impugnata nulla argomenta sul punto, “obliterando ogni motivazione, così violando il disposto di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4”.

Il motivo è inammissibile. Il ritardo nella esecuzione delle opere sarebbe, ad avviso del ricorrente, riconducibile al mancato, tempestivo pagamento delle medesime da parte dei committenti. La doglianza, però, è del tutto generica, non dando specificazione alcuna circa i ritardi dei pagamenti e la correlazione dei medesimi con la realizzazione delle opere; il ricorrente si limita poi ad affermare di avere fatto valere la doglianza con i motivi d’appello, senza trascrivere o in qualche modo riportare tali motivi.

c) Il terzo motivo fa valere “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 113,115,116 c.p.c., e art. 1384 c.c.; violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio”: dalla lettura delle sentenze di primo e secondo grado emergerebbe che il ricorrente ha parzialmente adempiuto alla sua obbligazione, ma la Corte d’appello ha valorizzato solo il primo dei criteri enunciati dall’art. 1384 c.c. (interesse del creditore), senza nulla argomentare in relazione alla parziale esecuzione dell’opera e sulla rilevanza che tale circostanza poteva produrre sulla eventuale riduzione della penale.

Il motivo è inammissibile. La Corte d’appello – precisato che ai sensi dell’art. 1384 c.c., la penale stabilita dalle parti può essere diminuita equamente dal giudice se l’obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l’ammontare della penale è manifestamente eccessivo avendo sempre riguardo all’interesse che il creditore aveva all’adempimento ha ritenuto, nell’esercizio di un proprio potere discrezionale (cfr., ex multis, Cass. n. 23750/2018), di non diminuire l’ammontare previsto dalle parti avuto riguardo all’interesse del committente, così rispettando quanto previsto dalla disposizione; d’altro canto il motivo è generico, limitandosi il ricorrente a parlare di parziale adempimento, senza specificare quale parte dell’obbligazione principale fosse rimasta da adempiere e quale già adempiuta, così da non offrire argomenti di contestazione del giudizio della Corte d’appello di non eccessività della penale.

2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Nulla va disposto in punto spese, non essendosi gli intimati difesi nel presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA