Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8276 del 12/04/2011

Cassazione civile sez. VI, 12/04/2011, (ud. 25/02/2011, dep. 12/04/2011), n.8276

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9070/2010 proposto da:

B.G. (OMISSIS) titolare dell’impresa edile

Grandi Lavori di Borghi Giacomo, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell’avvocato CAMICI GIAMMARA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COTTINI Duccio,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DELLE TRE MADONNE 16, presso le studio dell’avvocato RICCIO

Gianfranco, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GALLAI GIANFRANCO, giusta procura speciale in calce al

controricorrente;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1328/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

7.4.9.09, depositata l’1/10/2009 ;

udita La relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito per il controricorrente l’Avvocato Maria Tropiano (per delega

avv. Gianfranco Riccio) che si riporta agir scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che avverso la decisione indicata in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione B.G..

Ha resistito l’intimato.

Nominato, ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ., il Consigliere relatore ha depositato la relazione di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., ritenendo che il ricorso fosse da rigettare per manifesta infondatezza.

Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni conformi a quelle di cui alla relazione.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

Nella relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., si legge quanto segue:

“1. B.G. chiedeva la manutenzione del possesso di un terreno rurale, denunciando la turbativa da parte del confinante M.I. che era il dante causa di coloro che avevano venduto tale terreno all’istante.

Il convenuto resisteva sostenendo di essere da diversi anni l’esclusivo possessore dell’immobile de quo.

Denegato il provvedimento cautelare, il tribunale accoglieva la domanda con sentenza che era riformata in sede di gravame in cui la domanda era rigettata sul rilievo che il M. era da diversi anni possessore del terreno de quo.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo il B..

Ha resistito l’intimato.

2. Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., essendo manifestamente infondato.

L’unico motivo lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1140, 1168 e 1170 cod. civ., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 cod. proc. civ., n. 5), censura la decisione gravata laddove, nel ritenere a favore del M. l’esistenza del possesso del terreno de quo, aveva erroneamente ritenuto l’avvenuto spoglio da parte del medesimo, erroneamente valutando ed interpretando le prove raccolte, tenuto conto che gli acquirenti ai quali il M. aveva ceduto il terreno, ne avevano avuto la disponibilità utilizzando la cava; l’avere impiantato pochi ulivi rispetto alla complessiva estensione del terreno non poteva comportare la privazione del possesso o lo svuotamento del diritto del precedente possessore ma semmai un mera limitazione che, configurando turbativa, legittimava il ricorrente ad agire con l’azione di manutenzione: irrilevante era da considerarsi il disinteresse dei proprietari danti causa dell’attore, tenuto conto che, ai fini del mantenimento del possesso, non occorre l’esplicazione di continui e concreti atti di fruizione del possesso, essendo sufficiente che la cosa sia rimasta nella sua disponibilità.

La censura è infondata.

La sentenza ha ritenuto che, un volta dismesso da parte dei proprietari danti causa dell’attore l’esercizio della cava alla quale era stato destinato il terreno de quo, il M., precedente proprietario dello stesso, riprese a coltivarlo, ripulendolo, arandolo, impiantandovi degli ulivi e raccogliendone i frutti: in tal modo ebbe a impossessarsi del terreno, compiendo in tal modo atti uti dominus, in quanto realizzati in opposizione e contro la volontà dei proprietari: del resto tale circostanza aveva trovato conferma nella confessione stragiudiziale di uno dei comproprietari che aveva inviato al M. lettera per contestare l’arbitrarietà dell’uso credendo in tal modo di interrompere i tempi per l’usucapione.

In sostanza, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, i Giudici hanno escluso la legittimazione dell’attore ad esperire l’azione di manutenzione sul rilievo che il medesimo non era nel possesso del bene de quo, atteso che la condotta realizzata dal M., che sin dagli anni 70 aveva compiuto le opere necessarie a rendere coltivabile il terreno, originariamente destinato a cava, evidentemente escludeva che il terreno fosse rimasto nella disponibilità dell’attore. E, sulla base di tali accertamenti di fatto, correttamente – in conformità dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità – è stato ritenuto che possessore del terreno fosse per l’appunto il M., atteso che ai fini della prova del possesso di un fondo, la sua coltivazione è di per sè manifestazione di una attività corrispondente all’esercizio della proprietà (Cass. 15446/2007; 7500/2006).

Orbene, le critiche formulate dalle ricorrenti non sono idonee a scalfire la correttezza e la congruità dell’iter logico giuridico seguito dalla sentenza: le censure lamentate, in realtà, non denunciano un vizio logico della motivazione ma si concretano in argomentazioni volte a dimostrare – attraverso la disamina e la discussione delle prove raccolte – l’erroneo apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dai giudici laddove, in contrasto con quanto emerso dalle prove, era stata esclusa l’esistenza a favore dell’attore di un possesso tutelabile.

La doglianza si risolve nella censura della valutazione delle risultanze istruttorie circa il contenuto, le modalità e l’estensione del potere di fatto esercitato sulla cosa dal convenuto e che hanno formato oggetto dell’accertamento di fatto riservato all’indagine del giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità se, come nella specie, immune da vizi logici e giuridici”.

Vanno condivise le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione, non potendo ritenersi meritevoli di accoglimento i rilievi formulati dal ricorrente con la memoria illustrativa: qui occorre soltanto sottolinearsi che il vizio deducibile ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, deve consistere in un errore intrinseco al ragionamento del giudice che deve essere verificato in base al solo esame del contenuto del provvedimento impugnato e non può risolversi nella denuncia della difformità della valutazione delle risultanze processuali compiuta dal giudice di merito rispetto a quella a cui, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuti pervenire: in sostanza, ai sensi dell’art. 360, n. 5 citato, la (dedotta) erroneità della decisione non può basarsi su una ricostruzione soggettiva del fatto che il ricorrente formuli procedendo a una diversa lettura del materiale probatorio, atteso che tale indagine rientra nell’ambito degli accertamenti riservati al giudice di merito ed è sottratta al controllo di legittimità della Cassazione che non può esaminare e valutare gli atti processuali ai quali non ha accesso, ad eccezione che per gli errores in procedendo (solo in tal caso la Corte è anche giudice del fatto).

Il ricorso, così come i rilevi formulati con la memoria illustrativa, formulano doglianze che si risolvono nella censura della valutazione delle risultanze probatorie, sollecitando da parte di questa Corte un inammissibile riesame del merito.

Pertanto, il ricorso va rigettato, essendo la sentenza impugnata conforme alla giurisprudenza di legittimità.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente in solido al pagamento in favore del resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2011

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