Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8275 del 29/04/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/04/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 29/04/2020), n.8275

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4441-2019 proposto da:

SOES SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIA, 81, presso lo studio

dell’avvocato STEFANO MONTI, rappresentata e difesa dagli avvocati

VINCENZO FONTANAROSA, CHRISTIAN LOMBARDI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI GAETA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 66, presso lo studio dell’avvocato

GIANCARLO CAPOZZI, rappresentato e difeso dall’avvocato DANIELA

PICCOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4427/19/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il

25/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. La soc. Soes spa proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Latina avverso l’avviso di accertamento con la quale veniva richiesto alla contribuente dal Comune di Gaeta il pagamento della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2009.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dall’Ente comunale e la Commissione Regionale Tributaria della Regionale del Lazio accoglieva l’appello osservando: a) che l’accertamento era legittimo in quanto emesso in considerazione della mancata denuncia del D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 70, da effettuarsi entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione; b) che la Soes spa era legittimata passiva in quanto soggetto che aveva la disponibilità dell’area di parcheggio in forza di contratto, stipulato con l’amministrazione locale di Gaeta, per gestione del servizio per la sosta a pagamento su area comunale; c) che l’area scoperta destinata a parcheggio a pagamento era idonea alla produzione dei rifiuti.

5. Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a tre motivi; si è costituito il Comune di Gaeta depositando controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70, e L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, per avere la CTR rigettato l’eccezione di decadenza del Comune di Gaeta dal diritto ad esigere il pagamento dell’imposta.

1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, e del D.Lgs. n. 59 del 2011, art. 7; si argomenta che i giudici di secondo grado non avrebbero rilevato la mancanza di soggettività passiva della Soes spa, concessionaria del servizio per la sosta a pagamento, che non aveva la disponibilità dell’area non sottratta all’uso generalizzato.

1.2 Con il terzo motivo viene censurata la violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, e degli artt. 15 e 211 C.d.S., per non avere il giudice d’appello considerato che la zona stradale pubblica adibita a parcheggio a pagamento non era idonea a produrre rifiuti anche per effetto del divieto di getto e/o abbandono di rifiuti sulla pubblica via sanzionato dalle norme del codice della strada.

2. Il primo motivo è fondato con assorbimento degli altri due.

2.1 Ai sensi della L.296 del 2006, art. 1, comma 161, “Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”. Dal canto suo il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70, comma 1, recita “I soggetti di cui all’art. 63, presentano al comune, entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali e circoscrizionali”.

2.2 Sul punto la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 22224/2016), ha avuto modo di precisare che “Occorre, al riguardo differenziare il caso in cui la detenzione o occupazione del locali è in corso fin dall’inizio del periodo di imposta e, comunque, prima del 20 gennaio, dal caso in cui tale situazione si sia verificata in epoca successiva. Nel primo caso il termine di decadenza decorre dall’anno corrente, nel secondo caso dal 20 gennaio dell’anno successivo. Pertanto, a fronte del chiaro dato normativo, le occupazioni iniziate tra il 1 e il 19 gennaio devono essere dichiarate entro il 20 gennaio immediatamente successivo, cioè dello stesso anno, mentre le occupazioni successive al 20 gennaio vanno dichiarate entro il 20 gennaio dell’anno successivo. Tale termine costituisce un non irragionevole spartiacque, nella applicazione del C.d. doppio binario, anche se per le occupazioni iniziate il 19 gennaio il termine sarà di un solo giorno, mentre per quelle iniziate il 21 gennaio sarà di 364 giorni. Ove si accedesse alla tesi del Comune, non illogica ma priva di supporto normativo, le medesime conseguenze si verificherebbero nel caso di occupazione iniziata il 31 dicembre rispetto a quella iniziata il 1 gennaio dell’anno successivo (cfr. Cass. 21.6.2016 n. 12795). Ove il legislatore avesse inteso postergare il momento dichiarativo all’anno successivo l’avrebbe espressamente previsto così come individuato in tema di Ici dal D.Lgs. n. 504 del 1992, il cui art. 10, comma 4, recita “i soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall’imposta di cui all’art. 7, su apposito modulo entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il possesso ha avuto inizio”, cioè l’anno successivo a quello oggetto di imposizione”.

2.3 Nel caso di specie è pacifico che l’occupazione era iniziata fin (Ndr: testo originale non comprensibile) del contratto con il quale il Comune (Ndr: testo originale non comprensibile) gestione del servizio per la sosta a pagamento per il periodo 1.12.2017-1.12.2010.

Ne consegue che il termine per potere avanzare la pretesa impositiva da parte dell’Ente, relativamente alla tassa per l’anno (Ndr: testo originale non comprensibile) andava e scadere il 31.12.2014.

2.4 Deve, quindi, considerarsi tardivo, per intervenuta decadenza, l’avviso di accertamento consegnato per la spedizione (Ndr: testo originale non comprensibile).

3. In accoglimento del primo motivo l’impugnata sentenza va cassata; la causa, non essendo necessari altri accertamenti in punto di fatto può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con l’accoglimento dell’originario ricorso.

4. Consegue la condanna del comune resistente alla refusione delle spese del presente giudizio mentre quelle dei giudizi di merito vanno compensate avuto riguardo al recente consolidamento della giurisprudenza in materia.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri due, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente Condanna il Comune di Gaeta al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 5.600 per compensi ed Euro 200 per esborsi oltre rimborso forfettario ed accessori di legge. Compensa tra le parti le spese dei giudizi di merito

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2020

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