Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8275 del 24/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 24/03/2021, (ud. 23/09/2020, dep. 24/03/2021), n.8275

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15548-2019 proposto da:

A.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI,

72, presso lo studio dell’avvocato ANDREA SCIARRILLO, rappresentato

e difeso dall’avvocato PIETRO SGARBI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il

29/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

PREMESSO

CHE:

A.D. ricorre in cassazione avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Ancona 29 aprile 2019, n. 645, che ha rigettato l’opposizione da egli fatta valere contro il provvedimento con cui la medesima Corte, nel respingere con la sentenza n. 2981/2018 il gravame instaurato dal ricorrente, aveva revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta dal Consiglio dell’ordine degli avvocati in relazione al giudizio d’appello.

Il Ministero della giustizia resiste con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il ricorso è articolato in un motivo, rubricato “art. 360 c.p.c., n. 3, violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 122 e 136; art. 360, n. 4, nullità della sentenza in relazione alla violazione dell’art. 116 c.p.c.; art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio”: il giudizio in ordine alla non manifesta infondatezza dell’azione spetta soltanto al Consiglio dell’ordine degli avvocati mentre il giudicante, ai fini della revoca del beneficio, dovrebbe “limitare e basare la propria valutazione solo ed esclusivamente in ordine alla sussistenza della colpa grave e/o del dolo, indipendentemente dalla valutazione della fondatezza dell’azione di merito”.

Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1.

E’ vero che il rigetto della domanda di protezione internazionale non implica automaticamente la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (v. Cass. n. 7785/2020), ma nel caso di specie la Corte d’appello di Ancona non ha fatto automaticamente discendere la revoca dal rigetto della domanda di protezione internazionale, ma ha posto in essere un autonomo giudizio di manifesta infondatezza della domanda (v. pp. 4-6 del provvedimento impugnato), con motivato apprezzamento compiuto sulla base delle enunciazioni in fatto e in diritto della pretesa azionata e respinta, che non è sindacabile in questa sede.

D’altro canto questa Corte (cfr. Cass. n. 24109/2019) ha affermato che deve ritenersi pienamente compatibile, sul piano costituzionale, la previsione della revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato a fronte della manifesta infondatezza delle domande, spettando al giudice di merito che procede stabilire motivatamente se la manifesta infondatezza vi sia oppure no.

Del resto, già il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 122, subordina l’ammissibilità dell’istanza di patrocinio alla valutazione di “non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere”, mentre il medesimo D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2, stabilisce che il magistrato revoca l’ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell’ordine degli avvocati, se risulta l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione ovvero se l’interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. In tal senso, è motivo di revoca dell’ammissione al patrocinio sia l’aver agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, sia la rivalutazione giudiziale dell’iniziale giudizio prognostico sulla stessa manifesta infondatezza della pretesa (cfr. Cass. n. 26060/2018).

2. Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in Euro 1.500, oltre spese prenotate a debito.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

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