Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8274 del 30/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 30/03/2017, (ud. 22/02/2017, dep.30/03/2017),  n. 8274

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9616-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

T.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1549/19/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del VENETO, depositata il 13/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di T.R. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 1549/19/2015, depositata in data 13/10/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso per IRPEF, addizionali regionali e comunali, ed IRAP dovute in relazione all’anno d’imposta 2006, a seguito di rideterminazione del reddito (servizio taxi e noleggio in Venezia), – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente, per mancanza di un difensore abilitato.

In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame dei contribuente, hanno sostenuto l’illegittimità dell’avviso di accertamento per mancata emissione di un P.V.C. da parte dell’Agenzia e mancata instaurazione dei preventivo contraddittorio, in violazione della L. n. 4 del 1929, art. 24 e L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 e L. n. 4 del 1929, art. 4.

2. Preliminarmente, il presente ricorso deve essere ritenuto ammissibile per rispetto del termine lungo semestrale di impugnazione, ex art. 327 c.p.c..

Invero, il termine scadeva, essendo stata pubblicata la decisione impugnata in data 13/10/2015, il 13 aprile 2016.

Ora, vi è in atti un primo ricorso spedito per la notifica, a mezzo del servizio postale, l’11/04/2016, il cui esito, negativo, è stato conosciuto dal mittente in data 21/06/2016 (come da annotazione sulla busta). Vi è poi un secondo ricorso spedito per la notifica, L. n. 53 del 1994, ex art. 4 e L. n. 69 del 2009, art. 55 sempre a mezzo del servizio postale, in data 22/06,12016, notifica andata a buon fine, con consegna ai destinatario (il domiciliatario in appello del contribuente) in data 27/06/2016.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato (Cass. 14594/2016) che “In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa”.

Ne consegue che la ripresa dei procedimento notificatorio intervenuta nel rispetto del termine di trenta gg, fissato dalle Sezioni Unite, nel recente arresto, decorrente dalla data di avvenuta conoscenza, da parte dei notificante, dell’esito negato della prima notifica.

3. Tanto premesso, il motivo è Fondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno invero affermato (Cass. 24823/2015) il seguente principio di diritto:

“Differentemente dal diritto dell’Unione europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all’Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l’invalidità dell’atto. Ne consegue che, in tema di tributi “non armonizzati”, l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi “armonizzati”, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, la violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità dell’atto, purchè, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento dei mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto”.

Nella specie, non è contestato che si verteva in ipotesi di controllo fiscale eseguito, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. l), originato dalla mancata presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dei contribuente, senza alcun accesso o ispezione nei luoghi del contribuente, e che l’oggetto erano tributi interni.

La sentenza della C.T.R. non è pertanto in linea con i principi diritto sopra richiamati.

4. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. del Veneto. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese dei presente giudizio di lecittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla C.T.R. del Veneto in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA